Linee guida della CE per il rimpatrio dei marittimi e dei passeggeri a bordo delle navi

27/05/2020

Linee guida della CE per il rimpatrio dei marittimi e dei passeggeri a bordo delle navi

Recependo le istanze del settore, in data 8.4.2020 la Commissione Europea ha emanato le Linee guida per la protezione della salute nel contesto dell’attuale emergenza Covid-19 ed il rimpatrio dei marittimi e dei passeggeri a bordo delle navi (circa 600.000 persone per le sole unità battenti bandiera UE), contenenti l’invito rivolto ai governi degli Stati membri ad implementare le misure e le raccomandazioni ivi indicate previa consultazione delle parti sociali del comparto marittimo.
La richiesta che nelle settimane precedenti gli armatori avevano fatto pervenire a Bruxelles riguardava la possibilità di una circolazione il più possibile flessibile dei marittimi, sia per raggiungere le navi presso i porti di imbarco, sia per tornare nei propri Paesi di residenza una volta sbarcati, da realizzarsi tramite "corridoi” aerei preferenziali e a ciò dedicati. Le Linee guida della Commissione contengono le misure e le indicazioni fornite agli Stati membri dell'UE per il contenimento della diffusione del Covid-19 e, tra queste, spiccano le prescrizioni sanitarie e le raccomandazioni per il cambio degli equipaggi, nonché l’invito agli Stati membri a designare i porti di collegamento per consentire gli spostamenti necessari al rimpatrio dei marittimi.

Per quanto riguarda le navi da crociera, premesso che a causa del diffondersi della pandemia buona parte degli operatori ha temporaneamente sospeso le attività, le Linee guida invitano le compagnie a gestire in maniera responsabile ed efficace il rientro di passeggeri e membri dell'equipaggio che ancora si trovino a bordo delle navi, compresi il rimpatrio dai porti extra-UE e l'organizzazione delle relative modalità di trasporto. Le Linee guida chiariscono che ciascuno Stato membro dovrebbe consentire alle compagnie battenti bandiera nazionale, ai passeggeri e agli equipaggi di sbarcare in uno dei porti del territorio nazionale, supportando e sostenendo gli armatori nel prendere le disposizioni necessarie per il rimpatrio e l'accesso a cure mediche adeguate. Se uno Stato non è in grado di ospitare una nave del proprio armamento, dovrebbe adoperarsi per offrire assistenza a tale armatore tramite accordi con altri Paesi UE o extra-UE. Raccomandazioni specifiche sono, poi, formulate nell’ottica di garantire l’approntamento di adeguati sistemi infrastrutturali, di collegamento e di sorveglianza sanitaria funzionali ai rimpatri, tra cui l'agevolazione dell'attracco della nave, lo sbarco dei passeggeri, lo screening medico ed il relativo trattamento.
Con riferimento a transito e sbarco degli equipaggi delle navi mercantili, gli Stati membri sono invitati a facilitare il transito dei cittadini UE e dei cittadini extra-UE titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata che rientrano nel loro Stato membro di nazionalità o residenza. Al momento dello sbarco di marittimi nei porti dell'UE, gli armatori sono invitati a coordinarne il trasferimento ed il rientro nello Stato di nazionalità o residenza in collaborazione con le autorità nazionali dello Stato membro in cui si trova il porto e le autorità consolari locali dei paesi di nazionalità o residenza dei marittimi stessi. Raccomandazioni analoghe sono formulate per il rimpatrio dei marittimi che sbarcano da navi destinate ad andare in disarmo.
Un’interessante novità è rappresentata dall’invito a designare i porti in cui poter effettuare il cambio dell'equipaggio, che, come sottolineato nella Circolare IMO del 27.3.2020, costituisce l’elemento essenziale per garantire la continuità dei trasporti marittimi. Gli Stati membri dovrebbero, in coordinamento tra loro, designare vari porti nell'Unione Europea dove poter effettuare il rapido cambio dell'equipaggio, porti che, ovviamente, dovrebbero essere adeguatamente collegati con infrastrutture di trasporto aereo e ferroviario. Inoltre gli Stati membri dovrebbero organizzarsi per attivare collegamenti aerei e ferroviari dedicati o regolari per garantire i collegamenti di trasporto necessari per i cambi di equipaggio. Per ridurre i rischi di contagio, gli armatori dovrebbero, inoltre, predisporre adeguate procedure di sicurezza a bordo quando un nuovo equipaggio prende servizio. Conformemente alle normative dell'UE, tutti i rischi dovrebbero essere valutati così come dovrebbero essere implementate le opportune misure sanitarie preventive, incluso lo svolgimento test e/o esami medici (controllo della temperatura ed analisi dei sintomi respiratori) prima dell’imbarco, proprio per garantire i marittimi dal rischio di contagio. I porti designati dovrebbero avere alloggi accessibili e adeguati in cui i marittimi possano attendere il trasferimento e, se richiesto dallo Stato membro di destinazione e/o in caso di indisponibilità dei test, sottoporsi ad un periodo di sorveglianza sanitaria prima dell'imbarco e dopo lo sbarco. In generale, ferma restando l’applicabilità delle tutele previste dalla Convenzione MLC del 2006, i marittimi dovrebbero avere accesso a un'assistenza medica adeguata il più comparabile possibile a quella disponibile per i lavoratori a terra, essendo auspicabile che ricevano rapido accesso a medicinali, informazioni e cure per qualsiasi condizione di salute che lo richieda. Sulle navi dovrebbero essere utilizzati tutti i dispositivi di protezione individuale atti a proteggere gli equipaggi dall'esposizione a COVID-19.
Le Linee guida, infine, inserendosi nell’alveo della Direttiva 2010/65/EU sugli obblighi informativi  per le navi in arrivo verso o in partenza da un porto dell’UE, pongono vari requisiti informativi e formalità aggiuntive a carico dei Comandanti delle navi in procinto di fare ingresso nei porti dell’UE, con particolare riferimento all’inclusione nella Maritime Declaration of Health delle informazioni relative a numero di persone a bordo, casi di positività al Covid-19 accertati e sospetti di contagio.
La European Community Shipowners' Associations (ECSA) ha accolto con favore – avendone sollecitato l’emissione - le Linee guida emanate dalla Commissione Europea. Con una lettera alla Commissione Europea del 14.4.2020 il segretario generale Martin Dorsman ha ricordato che l’ECSA, insieme alla la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti, ha lavorato a stretto contatto con la Commissione per tale finalità. Mantenendo la tutela della salute dell'equipaggio e dei passeggeri quale priorità primaria e ricordando che nel contesto emergenziale dell'attuale crisi i lavoratori marittimi dell'intera industria marittima europea stanno lavorando per garantire a milioni di cittadini la continua fornitura di beni e servizi, l’ECSA ha garantito che gli armatori suoi associati lavoreranno a stretto contatto con le autorità nazionali per verificare che la procedura stabilita nelle Linee guida sia messa in atto e per garantire un feedback costante a livello europeo, impegnandosi come associazione a collaborare con le istituzioni dell'UE per assicurare un approccio coordinato tra gli Stati membri per l'attuazione delle Linee guida della Commissione.

A livello nazionale, un primo riscontro a livello normativo si è avuto con il PDCM “Fase 2” emesso in data 26.4.2020, il cui art. 6 affronta proprio il tema del rimpatrio di marittimi e passeggeri all’atto dello sbarco nei porti italiani e disciplina le modalità di controllo, sorveglianza sanitaria e protezione della salute sia a bordo delle navi che dopo lo sbarco, al fine di assicurare l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria volte a contrastare la diffusione ed il contagio da Covid-19.

A livello internazionale, invece, merita un cenno la pubblicazione in data 5.5.2020 del “Recommended Framework of Protocols for enrusing safe ship crew changes and travel during the coronavirus disease (Covid-19) pandemic”: trattasi, sostanzialmente, di una “Road map” in 12 punti elaborata dalla International Chamber of Shipping (ICS) e dalla International Transport Workers’ Federation (ITF) in collaborazione con l’International Maritime Organization (IMO) e con l’International Labour Organization (ILO), finalizzata a fornire ai governi dei 174 Stati membri le soluzioni da adottare per garantire l’avvicendamento degli equipaggi in sicurezza a bordo delle navi.


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