Emergenza Covid-19: al vaglio una proposta di Regolamento Europeo per il trasporto marittimo
20/05/2020
L’attuale
pandemia in atto ha trovato impreparati i Governi dei Paesi europei, i quali
hanno in un primo momento dovuto affrontare l’emergenza adottando ciascuno
provvedimenti diversi non armonizzati sul piano comunitario .
Ciò ha causato e
sta tutt’oggi causando gravi problemi nei settori che operano a livello
transnazionale come tutto il comparto del trasporto incluso quello marittimo.
Ad esempio ogni
Paese europeo ha stabilito il rinvio di determinati controlli periodici e la
formazione in alcuni settori della legislazione sui trasporti .
In un primo
momento la Commissione Europea ha invitato gli Stati al reciproco
riconoscimento di tali proroghe, ma ciò senza alcun valore legale, lasciando
così le imprese in una situazione di grave incertezza.
Al fine di
risolvere la questione la Commissione Europea ha reso nota il 29 aprile 2020
una proposta per un nuovo Regolamento dedicato proprio al trasporto.
Prima di entrare
in vigore, il Regolamento deve essere approvato dal Consiglio europeo e dal Parlamento
europeo.
Una volta
approvato, il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella GUCE, e sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
In questo modo
si darebbe una base giuridica alla “raccomandazione” della Commissione UE agli
Stati membri sul riconoscimento reciproco delle proroghe adottate dai singoli
Stati.
Di seguito un
breve prospetto di quanto indicato dalla Commissione nella proposta di
Regolamento con particolare riferimento al trasporto marittimo:
-Direttiva
96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei
requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi
per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della
navigazione interna .
L'articolo 6,
paragrafo 2, della direttiva 96/50/CE dispone che i titolari di un certificato
di conduzione di navi che compiono 65 anni si sottopongano a una visita medica
nei tre mesi successivi e successivamente ogni anno. Tuttavia, dato che le
misure adottate in relazione alla pandemia di Covid-19 limitano l'accesso ai
servizi medici alle visite urgenti, i titolari di un certificato di conduzione
di navi potrebbero non essere in grado di sottoporsi alle prescritte visite
mediche fintantoché tali misure siano vigenti. È pertanto opportuno prorogare
di sei mesi i termini per sottoporsi alle visite mediche per tutti i casi in
cui tali termini scadano tra il 1º marzo 2020 e il 31 agosto 2020.
– Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti
tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva
2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE .
Il periodo di
validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna è disciplinato
dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/1629. Conformemente all'articolo 28
della direttiva (UE) 2016/1629, restano altresì validi i documenti che
rientrano nell'ambito di applicazione della medesima direttiva e che sono stati
rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva
applicabile in precedenza (ossia la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le
navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del
Consiglio ).
Le misure
adottate in ragione della pandemia di Covid-19 potrebbero rendere
impraticabile, e talvolta impossibile, per le autorità competenti effettuare le
ispezioni tecniche necessarie a prorogare la validità di determinati
certificati oppure sostituire i documenti di cui all'articolo 28 della
direttiva (UE) 2016/1629.
Nell'interesse
della certezza del diritto e al fine di consentire la continuità delle attività
delle navi adibite alla navigazione interna interessate dalla questione, è
pertanto opportuno prorogare di sei mesi la validità dei certificati
dell'Unione per la navigazione interna e dei documenti che rientrano nell'ambito
di applicazione dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629 che altrimenti
scadrebbero tra il 1º marzo 2020 e il 31 agosto 2020.
– Regolamento (CE) n. 725/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento
della sicurezza delle navi e degli impianti portuali .
– Direttiva 2005/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al
miglioramento della sicurezza dei porti .
La pandemia di
Covid-19 ha reso difficili le ispezioni e i controlli di sicurezza marittima in
questo periodo, in quanto tali attività richiedono la presenza fisica degli
ispettori presso i porti, gli impianti portuali e nelle navi. Ne consegue che è
spesso impraticabile rinnovare entro i termini stabiliti i certificati, le
valutazioni e i piani prescritti dalla legislazione dell'Unione in materia di
sicurezza marittima. È pertanto necessario individuare soluzioni flessibili e
pragmatiche, senza compromettere la sicurezza, prorogando la validità di questi
documenti per un lasso di tempo ragionevole, in base alle esigenze.
In deroga
all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 725/2004, i termini per
l'effettuazione delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali che in
base alle disposizioni ivi contenute scadrebbero tra il 1° marzo 2020 e il 31
agosto 2020 (il periodo di riferimento) sono considerati prorogati fino al 30
novembre 2020.
Ciò vale anche
per la periodicità delle esercitazioni e degli addestramenti di sicurezza
marittima, il cui svolgimento potrebbe risultare anch'esso difficoltoso durante
i periodi di blocco stabiliti a livello nazionale.
Le misure individuate
dalla Commissione rispondono alle esigenze, pervenute dai vari operatori del
settore in ambito europeo.
A questo punto l’auspicio
è che il Ministero dei Trasporti si adoperi a nome dell’Italia affinché tutto
quanto previsto venga approvato il più velocemente possibile in seno al
Consiglio Ue dove agiscono gli Stati membri al fine di rispondere in maniera
efficace e tempestiva alle esigenze del mercato.
Infine, occorre
sottolineare che in data 8 maggio 2020 gli ambasciatori degli Stati membri
hanno affidato il mandato alla presidenza del Consiglio d’Europa di negoziare
con il Parlamento Europeo quattro proposte di Legge per rendere più flessibile
il trasporto, riducendo gli oneri amministrativi e i costi finanziari.