Sulphur Cap 2020
17/12/2018
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova - Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Le emissioni prodotte dal
trasporto marittimo, insieme alle emissioni prodotte dalle altre fonti
terrestri, per l’utilizzo di combustibili con un alto tenore di zolfo
contribuiscono all’inquinamento atmosferico sotto forma di anidride solforosa e
particolato, che nuocciono alla salute umana ed all’ambiente.
Al fine di ridurre le emissioni e
contenere l’inquinamento, l’Organizzazione marittima internazionale IMO e
l’Unione Europea hanno adottato nel corso degli anni significative disposizioni
volte a ridurre il tenore di zolfo presente nei combustibili ad uso marino.
L’IMO ha adottato nel 2008 una
risoluzione che ha modificato l’allegato VI della MARPOL che contiene una
regolamentazione per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico causato dalle
navi, introducendo limiti al contenuto di zolfo più rigorosi sia all’interno
delle aree SECA (SOx Emission Control Areas) che all’esterno di tali aree.
All’interno delle aree di controllo delle emissioni il tenore di zolfo
consentito viene ridotto fino allo 0,10% mentre all’esterno di tali
circoscritte aree il tenore viene ridotto allo 0,50%.
L’Unione Europea, conscia
dell’importanza della prevenzione dell’inquinamento atmosferico causato dalle
navi, sia in navigazione all’interno delle acque degli Stati Membri che
all’ormeggio nei porti dell’Unione, e al fine di razionalizzare e chiarire le
modifiche apportate nel corso degli anni alla Direttiva 1999/32/CE relativa al
tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, ha emanato in data
11.5.2016 la Direttiva (UE) 2016/802, che contiene la codificazione delle norme
europee sul tema.
La Direttiva prevede che a
partire dal 1.1.2020 le navi di qualsiasi bandiera che si trovino nelle acque
territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo
dell’inquinamento degli Stati Membri, utilizzino combustibili con un tenore di
zolfo in massa non superiore a 0,50%. Nelle zone SECA, come previsto
dall’allegato VI della Marpol, il limite si riduce allo 0,10%.
Quando le navi si trovano
all’ormeggio nei porti dell’Unione non potranno utilizzare combustibili con
tenore di zolfo superiore allo 0,10%, a meno che la sosta in porto, come previsto
da orari pubblicati (si pensi ai traghetti che effettuano servizi di linea tra
porti minori) non superi le due ore ovvero le navi restino all’ormeggio con i
motori spenti e siano collegate ad un sistema elettrico di terra.
All’equipaggio sarà garantito un tempo sufficiente per completare le necessarie
operazioni per il cambio di combustibile.
Le riduzioni previste dalla
Direttiva non si applicano: alle navi da guerra, all’impiego di combustibili
necessario per garantire la sicurezza della nave o per salvare vite in mare,
all’impiego di combustibili reso necessario dal danneggiamento della nave o
delle sue attrezzature. Le riduzioni non si applicano altresì alle navi che
impiegano a bordo metodi di riduzione delle emissioni, approvati dagli
organismi riconosciuti in conformità con le previsioni della Marpol, che
permettono di raggiungere costantemente riduzioni delle emissioni di anidride
solforosa equivalenti a quelle che si otterrebbero con l’utilizzo dei
combustibili a ridotto tenore di zolfo.
Si tratta dell’utilizzo di
combustibili alternativi e privi di zolfo (quali i gas naturali liquefatti o
GNL) ovvero dell’installazione di sistemi di pulizia dei gas di scarico (quali
ad esempio gli scrubbers) che permettono di continuare ad utilizzare i
combustibili tradizionali con elevato tenore di zolfo.
La Direttiva ha stabilito che gli
Stati Membri adottino sistemi di ispezione e rilevazione del rispetto dei
limiti previsti, attraverso l’esame dei giornali di bordo e dei bollettini di
consegna dei combustibili e, ove appropriato, attraverso il campionamento e
l’analisi dei combustibili, e prevedano delle sanzioni a carico degli armatori,
che siano efficaci, dissuasive e proporzionate alle violazioni commesse. L’Agenzia
europea per la Sicurezza Marittima EMSA ha emanato delle direttive denominate
“Suplhpur Inspection Guidance” al fine di armonizzare all’interno degli Stati
Membri la procedura di ispezione e verifica della conformità alla Direttiva
(UE)2016/802, illustrando agli ispettori, ed anche agli operatori, come
utilizzare la documentazione disponibile delle navi (ad esempio i bollettini di
consegna del combustibile, i giornali di bordo, ivi inclusi i registri degli
idrocarburi, i registri dei motori, le ispezioni dei serbatoi e le
registrazioni delle sostituzioni dell'olio combustibile, i piani dei serbatoi o
i diagrammi delle tubature) al fine dei controlli.
L’adeguamento ai nuovi,
stringenti, requisiti in tema di combustibili per le navi non riguarda soltanto
gli armatori, in corsa contro il tempo per adattare le loro navi all’utilizzo
di combustibili alternativi o installare sistemi di pulizia dei gas di scarico
senza pregiudizio per l’operatività delle navi, ma anche i produttori di
combustibili chiamati a produrre quantitativi sufficienti di combustibili che
rispettino i limiti di tenore di zolfo e le infrastrutture portuali destinate
allo stoccaggio ed al rifornimento di combustibili.
Gli operatori prevedono, infatti,
problemi di disponibilità di combustibili compatibili, soprattutto nei porti
più piccoli, e un aumento, quantomeno per i primi anni di utilizzo, del prezzo
dei combustibili a ridotto contenuto di zolfo, che potrebbe avere significative
ricadute anche sui caricatori delle merci e potrebbe pregiudicare la
convenienza del trasporto marittimo.
Al momento si segnala (si veda il
rapporto della EGCSA – Exhaust Gas Cleaning Systems Association aggiornato al
31.5.2018) un incremento delle installazioni e degli ordini di scrubbers a
bordo delle navi esistenti e delle nuove costruzioni.