Sulphur Cap 2020

17/12/2018

Sulphur Cap 2020

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova - Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Le emissioni prodotte dal trasporto marittimo, insieme alle emissioni prodotte dalle altre fonti terrestri, per l’utilizzo di combustibili con un alto tenore di zolfo contribuiscono all’inquinamento atmosferico sotto forma di anidride solforosa e particolato, che nuocciono alla salute umana ed all’ambiente.
Al fine di ridurre le emissioni e contenere l’inquinamento, l’Organizzazione marittima internazionale IMO e l’Unione Europea hanno adottato nel corso degli anni significative disposizioni volte a ridurre il tenore di zolfo presente nei combustibili ad uso marino.
L’IMO ha adottato nel 2008 una risoluzione che ha modificato l’allegato VI della MARPOL che contiene una regolamentazione per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico causato dalle navi, introducendo limiti al contenuto di zolfo più rigorosi sia all’interno delle aree SECA (SOx Emission Control Areas) che all’esterno di tali aree. All’interno delle aree di controllo delle emissioni il tenore di zolfo consentito viene ridotto fino allo 0,10% mentre all’esterno di tali circoscritte aree il tenore viene ridotto allo 0,50%.
L’Unione Europea, conscia dell’importanza della prevenzione dell’inquinamento atmosferico causato dalle navi, sia in navigazione all’interno delle acque degli Stati Membri che all’ormeggio nei porti dell’Unione, e al fine di razionalizzare e chiarire le modifiche apportate nel corso degli anni alla Direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, ha emanato in data 11.5.2016 la Direttiva (UE) 2016/802, che contiene la codificazione delle norme europee sul tema.
La Direttiva prevede che a partire dal 1.1.2020 le navi di qualsiasi bandiera che si trovino nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell’inquinamento degli Stati Membri, utilizzino combustibili con un tenore di zolfo in massa non superiore a 0,50%. Nelle zone SECA, come previsto dall’allegato VI della Marpol, il limite si riduce allo 0,10%.
Quando le navi si trovano all’ormeggio nei porti dell’Unione non potranno utilizzare combustibili con tenore di zolfo superiore allo 0,10%, a meno che la sosta in porto, come previsto da orari pubblicati (si pensi ai traghetti che effettuano servizi di linea tra porti minori) non superi le due ore ovvero le navi restino all’ormeggio con i motori spenti e siano collegate ad un sistema elettrico di terra. All’equipaggio sarà garantito un tempo sufficiente per completare le necessarie operazioni per il cambio di combustibile.
Le riduzioni previste dalla Direttiva non si applicano: alle navi da guerra, all’impiego di combustibili necessario per garantire la sicurezza della nave o per salvare vite in mare, all’impiego di combustibili reso necessario dal danneggiamento della nave o delle sue attrezzature. Le riduzioni non si applicano altresì alle navi che impiegano a bordo metodi di riduzione delle emissioni, approvati dagli organismi riconosciuti in conformità con le previsioni della Marpol, che permettono di raggiungere costantemente riduzioni delle emissioni di anidride solforosa equivalenti a quelle che si otterrebbero con l’utilizzo dei combustibili a ridotto tenore di zolfo.
Si tratta dell’utilizzo di combustibili alternativi e privi di zolfo (quali i gas naturali liquefatti o GNL) ovvero dell’installazione di sistemi di pulizia dei gas di scarico (quali ad esempio gli scrubbers) che permettono di continuare ad utilizzare i combustibili tradizionali con elevato tenore di zolfo.
La Direttiva ha stabilito che gli Stati Membri adottino sistemi di ispezione e rilevazione del rispetto dei limiti previsti, attraverso l’esame dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna dei combustibili e, ove appropriato, attraverso il campionamento e l’analisi dei combustibili, e prevedano delle sanzioni a carico degli armatori, che siano efficaci, dissuasive e proporzionate alle violazioni commesse. L’Agenzia europea per la Sicurezza Marittima EMSA ha emanato delle direttive denominate “Suplhpur Inspection Guidance” al fine di armonizzare all’interno degli Stati Membri la procedura di ispezione e verifica della conformità alla Direttiva (UE)2016/802, illustrando agli ispettori, ed anche agli operatori, come utilizzare la documentazione disponibile delle navi (ad esempio i bollettini di consegna del combustibile, i giornali di bordo, ivi inclusi i registri degli idrocarburi, i registri dei motori, le ispezioni dei serbatoi e le registrazioni delle sostituzioni dell'olio combustibile, i piani dei serbatoi o i diagrammi delle tubature) al fine dei controlli.
L’adeguamento ai nuovi, stringenti, requisiti in tema di combustibili per le navi non riguarda soltanto gli armatori, in corsa contro il tempo per adattare le loro navi all’utilizzo di combustibili alternativi o installare sistemi di pulizia dei gas di scarico senza pregiudizio per l’operatività delle navi, ma anche i produttori di combustibili chiamati a produrre quantitativi sufficienti di combustibili che rispettino i limiti di tenore di zolfo e le infrastrutture portuali destinate allo stoccaggio ed al rifornimento di combustibili.
Gli operatori prevedono, infatti, problemi di disponibilità di combustibili compatibili, soprattutto nei porti più piccoli, e un aumento, quantomeno per i primi anni di utilizzo, del prezzo dei combustibili a ridotto contenuto di zolfo, che potrebbe avere significative ricadute anche sui caricatori delle merci e potrebbe pregiudicare la convenienza del trasporto marittimo.
Al momento si segnala (si veda il rapporto della EGCSA – Exhaust Gas Cleaning Systems Association aggiornato al 31.5.2018) un incremento delle installazioni e degli ordini di scrubbers a bordo delle navi esistenti e delle nuove costruzioni.


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