L'Autorità garante sanziona Moby e Cin per abuso di posizione dominante
30/03/2018
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova - Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Con il provvedimento n. 27053 reso
all’esito dell’adunanza del 28.2.2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre Euro 29 milioni in solido nei
confronti di Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (CIN),
società che ha acquistato da Tirrenia di Navigazione S.p.A. il ramo d’azienda
relativo alla fornitura del servizio di trasporto marittimo di passeggeri e
merci, in conseguenza dell’accertamento di condotte delle due società costituenti
abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Il
provvedimento nasceva dalla denuncia presentata all’AGCM da due società attive
nel mercato della logistica, Trans Isole S.r.l. e Nuova Logistica S.r.l. e da
Grimaldi, concorrente di Moby e CIN nei collegamenti con la Sardegna. Le
segnalazioni riguardavano tre tipi di condotte delle società denunciate:
il rifiuto di accettare prenotazioni di viaggio delle società di logistica denuncianti;
il rifiuto di imbarcare automezzi delle società di logistica denuncianti anche dopo l’accettazione della prenotazione;
il recesso unilaterale dagli accordi commerciali stipulati con le società denuncianti e il conseguente peggioramento delle condizioni economiche e commerciali applicate fino ad allora.
A
detta delle denuncianti, tali comportamenti erano diretta conseguenza della
scelta di dette società di traferire parte delle proprie merci sulle navi di
Grimaldi.
Dal
canto suo, Grimaldi affermava che le condotte di Moby e CIN sarebbero state
volte, più in generale, a dissuadere tutte le società di logistica operanti sul
mercato sardo dall’utilizzare i propri servizi al fine di escluderla dal
mercato.
L’abuso
di posizione dominante presuppone, ai sensi dell’art. 102 TFUE,
l’individuazione del mercato rilevante e l’accertamento della posizione
dominante di un operatore in detto mercato, dell’abuso di detta posizione
dominante e del pregiudizio al commercio intracomunitario.
La
decisione dell’AGCM prende posizione su ciascuno dei presupposti dell’art. 102
TFUE.
Per
quanto riguarda l’individuazione dei mercati rilevanti, questi, secondo l’AGCM
sono rappresentati dalle tre direttrici di trasporto – composte da singole
rotte tra loro sostituibili – dal Nord della Sardegna al Nord Italia, dal Nord
della Sardegna al Centro Italia e dal Sud della Sardegna al Centro Italia.
Si
tratta di mercati nei quali, tra il 2015 e il 2017, Grimaldi si è inserita o ha
incrementato la propria offerta.
Moby
e CIN avevano proposto in giudizio una definizione più ampia di mercato
rilevante tale da comprendere tutto il mercato del trasporto da e per la
Sardegna, se non addirittura un contesto più ampio, contesto nel quale, a detta
delle società denunciate, si svolge il confronto tra il gruppo Onorato e un
soggetto imprenditoriale ben più grande quale Grimaldi.
L’Autorità
ha affermato che Moby e CIN, anche in forza del vantaggio competitivo di cui
beneficia CIN in virtù della Convenzione con lo Stato italiano per
l’assolvimento di obblighi di servizio pubblico, detengono una posizione
dominante in detti mercati, con quote di mercato variabili tra il 60% e il 90%.
L’AGCM
non ha ritenuto fondate le obiezioni mosse da Moby/CIN secondo le quali la loro
quota di mercato è diminuita tra il 2015 e il 2016 tra un terzo e un quarto del
valore iniziale, ciò a dimostrazione della propria incapacità di mantenimento
della quota di mercato e quindi dell’assenza di una posizione dominante.
Venendo
alle condotte lamentate, l’AGCM ha accertato due diverse forme di abuso poste
in essere da Moby/CIN in risposta al potenziamento dell’offerta di servizi da
parte di Grimaldi:
da un lato, una serie di comportamenti punitivi nei confronti delle società di logistica che avevano scelto di usufruire dei servizi offerti dalla concorrenza. L’Autorità ha sostanzialmente accertato la sussistenza delle condotte punitive lamentate dalle società denuncianti, delle quali si è detto innanzi.
dall’altro comportamenti premianti, non giustificati da ragioni commerciali apparenti, in favore delle società di logistica che avevano scelto di non rivolgersi alla concorrenza. Tale forma di boicottaggio indiretto era finalizzata, secondo l’Autorità, a favorire le imprese di logistica “fedeli” nella sottrazione di commesse alle imprese di logistica “traditrici”.
Le
condotte di Moby e CIN, accerta conclusivamente l’Autorità, hanno avuto nel
loro insieme una finalità e un effetto restrittivo della concorrenza nei
mercati considerati. Quanto al pregiudizio per il commercio intracomunitario,
l’Autorità ha ritenuto che tale pregiudizio sia in re ipsa: l’abuso riguarda
infatti un servizio di interesse nazionale e, quindi, corrispondente ad una
parte significativa del mercato europeo.
In
una propria nota, Moby ha già preannunciato ricorso al TAR del Lazio avverso la
decisione dell’AGCM.