Modifiche al codice della navigazione: responsabilità dei piloti dei porti e servizi tecnico-nautici

01/02/2017

Modifiche al codice della navigazione: responsabilità dei piloti dei porti e servizi tecnico-nautici

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

È entrata in vigore in data 3 Gennaio 2017 la Legge n. 230/2016 del 1° Dicembre 2016, pubblicata in G.U. il 19 Dicembre 2016, che – nei tre articoli di cui si compone – ha apportato importanti “Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti” recando ulteriori “Disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici”.
Con riferimento al nuovo regime di responsabilità dei piloti, l’art. 1 della legge in commento ha abrogato l’art. 89 e modificato radicalmente gli artt. 93 e 94 del codice della navigazione, ampliando il novero dei casi di responsabilità del pilota e ponendo fine al meccanismo di responsabilità solidale della corporazione dei piloti vigente nel sistema ormai “superato”. In estrema sintesi, fino all’avvento della riforma, il pilota rispondeva dei soli danni subiti dalla nave durante l’attività di pilotaggio e tale responsabilità era “coperta” solidalmente dalla corporazione dei piloti di riferimento, la quale si faceva carico del risarcimento dei danni causati dal proprio membro nei limiti della cauzione prestata ai sensi del “vecchio” art. 89. Per effetto della riforma, la responsabilità per i danni causati nell’esercizio dell’attività di pilotaggio diventa personale in capo ai singoli piloti, i quali rispondono in proprio fino a concorrenza dell’importo complessivo di un milione di euro per ciascun evento, indipendentemente dal numero di soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi (nuovo art. 93); i singoli piloti, inoltre, sono ora soggetti all’obbligo di stipula di un contratto di assicurazione di responsabilità civile avente un massimale di pari entità (nuovo art. 94). L’obbligo di stipula della copertura r.c. in capo a ciascun pilota si traduce nella necessità di deposito del contratto di assicurazione presso la sede della propria corporazione al fine di consentire il controllo dell’autorità marittima su validità ed idoneità della polizza, in difetto delle quali al pilota sono preclusi l’esercizio o la prosecuzione dell’attività di pilotaggio. Acquista notevole rilevanza pratica l’ultimo comma del novellato art. 93, che esclude l’applicazione del limite di responsabilità di un milione di euro nei casi di dolo o colpa grave del pilota. Sul punto sarà interessante osservare la tendenza giurisprudenziale che si svilupperà nei prossimi anni.
Altra novità di rilievo introdotta dalla riforma, come detto, attiene all’ampliamento del novero dei casi di responsabilità nascenti dall’esercizio dell’attività di pilotaggio per inesattezza delle informazioni fornite, atteso che il pilota è passibile di responsabilità non più soltanto per i danni causati alla nave (come accadeva nel precedente regime) bensì per i danni alla nave, alle persone o alle cose. Come è facile intuire, anche il superamento del limite “oggettivo” della responsabilità civile dei piloti potrà avere notevoli implicazioni pratiche.
L’art. 2 della l. 230/2016 costituisce una mera norma di raccordo tra vecchio e nuovo regime, in quanto demanda al Governo l’adeguamento delle disposizioni rilevanti del “Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione” al contenuto della riforma in esame: tra le modifiche più evidenti, coerentemente con quanto appena visto, il superamento del sistema del versamento della cauzione da parte della corporazione dei piloti e l’introduzione della disciplina specifica volta a regolare l’obbligo di stipula e deposito di polizza r.c. da parte di ciascun pilota.
L’art. 3 della l. 230/2016, infine, ha ampliato e specificato la definizione dei servizi tecnico–nautici: in via generale viene introdotta l’obbligatorietà di tali servizi, sebbene le singole Autorità marittime possano decretare, nelle rispettive aree di competenza, quali di essi siano obbligatori. Il campo di applicazione dei servizi tecnico–nautici, inoltre, viene definito come comprensivo delle “strutture d’ormeggio presso le quali si svolgono operazioni d’imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell’ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee”.
La riforma è stata accolta con estremo favore da Federpiloti, l’associazione di categoria dei piloti, che ha definito la l. 230/2016 “una legge attesa dalla categoria da diversi anni e che ha visto impegnata la Federazione Italiana dei Piloti dei Porti assiduamente nell'ultimo anno, supportata va detto da personalità politiche estremamente attente ai veri problemi e che ha saputo cogliere l'inadeguatezza di alcune norme. L'approvazione di queste nuove norme ha inoltre evidenziato ancora una volta la grande sintonia negli intenti oltre che la profonda stima reciproca tra la Federazione ed Comando Generale delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera”.


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