Valorizzazione della Blue Economy: la nuova legge varata dal Governo per valorizzare la risorsa mare
03/06/2026
Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
Il presente contributo è volto ad offrire una panoramica generale su alcune delle novità introdotte dalla nuova legge n. 70/2026, entrata in vigore lo scorso 10 Maggio 2026, che vanno ad interessare alcuni dei settori della Blue Economy, oltre che ad istituire una nuova “architettura” dello spazio marittimo in cui operano i vari player del mondo marittimo.
La nuova legge si compone di un totale di 37 articoli ripartiti in 7 capi, ognuno dei quali interviene su specifiche aree della cd. Blue Economy.
A seguire le novità che più interessano:
- L’istituzione di una “zona contigua” al “mare territoriale” (Capo 2 - Artt. da 3 a 7): in conformità con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (“Convenzione di Montego Bay”), la nuova legge prevede che tramite decreto del Presidente della Repubblica (previa deliberazione del Consiglio dei ministri) possa essere istituita la c.d. “zona contigua”. Tale zona corrisponde alla fascia di mare compresa tra le 12 e le 24 miglia marine a partire dalla linea di base da cui si misura l’ampiezza del mare territoriale. Vista la vicinanza con gli altri Stati del mediterraneo, la legge prevede espressamente che, nel caso in cui l’estensione della zona contigua si venga a sovrapporre con gli spazi marittimi di un altro Stato, la linea esterna della zona contigua dovrà essere definita mediate accordo con lo Stato interessato da tale “sovrapposizione”. Sempre in linea con quanto disposto dalla Convenzione di Montego Bay, vengono inoltre precisati i poteri che l’Italia può esercitare in tale zona, in particolare, quelli relativi a: (i) prevenire le violazioni delle disposizioni in materia doganale, fiscale, sanitaria o di immigrazione nel territorio italiano; (ii) punire le violazioni di cui al precedente punto; (iii) assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo. La legge specifica che l’istituzione della zona contigua non compromette l’esercizio delle libertà di navigazione, sorvolo, posa in opera di condotte e cavi sottomarini secondo la normativa internazionale vigente.
- Lo svolgimento dell’attività subacquea a scopo ricreativo (Capo 3 – Artt. da 8 a 15): vengono innanzitutto distinte 4 categorie di operatori (istruttori – guide – centri di immersione e addestramento – organizzazioni a scopo di lucro). L’esercizio della professione di istruttore subacqueo viene sottoposto a precisi requisiti, tra cui: (i) la maggior età; (ii) la cittadinanza italiana o di altro stato membro UE (in caso di cittadino extra UE si richiede un permesso di soggiorno valido); (iii) il godimento dei diritti civili/politici; (iv) il possesso del brevetto da istruttore; (v) una copertura assicurativa individuale; (vi) il certificato medico in corso di validità. Viene altresì regolato l’esercizio dell’attività dei centri di immersione per i quali viene richiesto il rispetto dei seguenti requisiti: (a) l’iscrizione nel registro imprese; (b) il possesso della partita IVA; (c) il possesso di attrezzature specifiche per eseguire le immersioni; (d) la stipulazione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile; (e) la sussistenza della copertura assicurativa contro gli infortuni a dipendenti o collaboratori a seguito di incidenti connessi all’attività svolta. Il responsabile del centro immersione (o un suo incaricato) sarà inoltre tenuto a: (i) registrare gli estremi del libretto di immersione di ciascun subacqueo; (ii) segnare l’orario di inizio immersione; (iii) indicare il nominativo dell’istruttore/guida subacquea. Al termine dell’immersione dovranno invece essere svolte le seguenti attività: (i) indicare l’orario di fine immersione; (ii) indicare la profondità massima raggiunta; (iii) indicare la tipologia di respiratore utilizzato e della miscela. Lo svolgimento dell’attività di immersione viene altresì consentito alle organizzazioni senza scopo di lucro purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 13 della legge. In caso di violazione di tali disposizioni il legislatore ha previsto l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 5.000 ed € 12.000 per le violazioni ritenute più gravi (violazione art. 11), mentre per quelle ritenute più lievi la sanzione è compresa tra € 1.000 ed € 3.000 (violazione art. 12 commi 3 e 4). Nel caso di reiterazione della violazione è prevista, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la sospensione dell’attività per un periodo fino a 6 mesi.
- Alcune modifiche apportate al codice della nautica da diporto (Capo 4 – Artt. da 16 a 20): tra le novità più significative apportate in questo contesto si segnala l’introduzione di due nuove tipologie contrattuali volte ad allineare il settore dei charter alla prassi europea: (i) la c.d. “locazione con nomina del comandante” in cui si prevede che l’imbarcazione da diporto sia comandata da un soggetto munito di titolo professionale e designato dal conduttore in qualità di comandante. La norma di riferimento precisa che per tale fattispecie il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore alle 12 (comandante escluso); (ii) il c.d. “noleggio a itinerario” nel quale (a) viene, alternativamente, attribuito al noleggiante, al locatore o al soggetto che esercita l’attività commerciale l’obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni previste dalla normativa italiana (b) salvo diverso accordo tra le parti, il noleggiatore non provvede al combustibile, all’acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo per la durata del contratto. In caso di sanzione amministrativa è stabilito che la responsabilità del proprietario/noleggiante (o del locatore in caso di locazione finanziaria dell’unità) è da ritenersi limitata al solo obbligo di comunicazione dei dati del conduttore o del conducente all’autorità competente. Viene inoltre previsto che gli armatori delle unità sino a 24 metri battenti bandiera estera (ma di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche con sede in Italia), qualora navighino in acque italiane, sono tenuti a dimostrare la propria idoneità alla navigazione tramite le certificazioni rilasciate dallo Stato bandiera. Al fine di tutelare l’habitat marino, il legislatore ha altresì statuito che l’ancoraggio delle imbarcazioni non deve arrecare pregiudizio al fondale marino con particolare riferimento alle praterie di posidonia.
Per quanto riguarda gli aspetti “burocratici” che interessano la nautica da diporto, la nuova normativa prevede che lo Sportello Telematico del Diportista (STED) debba rinnovare la licenza di navigazione entro 30 giorni dalla presentazione dei documenti. La norma introdotta prevede che la ricevuta rilasciata al momento della presentazione dei documenti per il rinnovo (corredata della DCI – dichiarazione di costruzione e importazione - attestante i dati tecnici dell’unità da diporto) sostituisca la licenza di navigazione fino al rilascio della medesima.
- Sostegno alla cantieristica navale (Capo 5 – Art. 24): la nuova normativa prevede inoltre l’introduzione di misure di sostegno volte ad implementare la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale. Nello specifico queste possono includere agevolazioni fiscali sui tributi propri e contributi per l’innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata.
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