Sequestro navale e giurisdizione: una ricostruzione “dinamica” del radicamento cautelare

28/04/2026
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Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it 

Può un giudice italiano autorizzare il sequestro conservativo di una nave quando, al momento del deposito del ricorso, la nave non si trova (ancora) in acque territoriali italiane? Il Tribunale di Ravenna, in un’ordinanza abbastanza recente del 29 dicembre 2025 (cron. n. 2866/2025), ha risposto in senso positivo a tale quesito, offrendo una lettura dei criteri di giurisdizione diretta a valorizzare la dimensione “dinamica” della fattispecie in questione. 

Nel caso esaminato, un creditore aveva richiesto al giudice ravennate il sequestro conservativo di una nave quando la stessa era ancora in navigazione in acque internazionali. Solo dopo l’introduzione del procedimento cautelare, l’unità approdava effettivamente nel porto di Ravenna. In tale contesto si innestava l’eccezione primaria della debitrice resistente, che contestava la giurisdizione italiana, richiamando il principio generale di cui all’art. 5 c.p.c. della c.d. perpetuatio iurisdictionis, in forza del quale la giurisdizione si determina con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della domanda, i.e. il deposito del ricorso per sequestro. 

Nell’ordinanza in commento, tuttavia, il Tribunale ha escluso l’applicazione rigida di tale criterio di giurisdizione, ritenendo necessario fare riferimento alla disciplina di diritto internazionale privato prevista dalla legge n. 218/1995 (“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”), trattandosi di fattispecie caratterizzata da elementi di estraneità rispetto all’ordinamento italiano. 

Il primo snodo della motivazione trova fondamento nell’art. 8 della legge n. 218/1995, disposizione che, derogando al principio della perpetuatio iurisdictionis, consente il radicamento della giurisdizione italiana anche quando i fatti idonei a determinarla sopravvengano nel corso del giudizio. Nel caso di specie, il Tribunale di Ravenna ha individuato tale fatto sopravvenuto nell’ingresso della nave nel territorio nazionale, ritenendo detta circostanza sufficiente a colmare l’originaria carenza di giurisdizione. Il Tribunale ha inoltre valorizzato l’art. 10 della medesima legge 218, secondo cui, in materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito nel territorio dello Stato, oltre che quando il giudice italiano ha giurisdizione sul merito. L’approdo della nave nel porto di Ravenna ha quindi assunto rilievo anche sotto tale profilo, consolidando il radicamento della giurisdizione italiana. 

Dall’ordinanza in commento emerge quindi una ricostruzione della giurisdizione articolata su due profili: da un lato, la possibilità che essa si consolidi anche in presenza di fatti sopravvenuti nel corso del giudizio; dall’altro, la rilevanza del luogo di esecuzione della misura cautelare quale autonomo criterio di collegamento previsto dall’ordinamento. Ne risulta una concezione della giurisdizione non rigidamente ancorata al momento iniziale del procedimento, ma aperta alla successiva integrazione degli elementi territoriali rilevanti ai fini del radicamento della stessa. 

È proprio questo profilo a conferire alla decisione il suo rilievo principale, ma anche la sua maggiore delicatezza sistematica. Infatti, l’art. 8 della legge n. 218/1995 consente che fatti sopravvenuti incidano sulla determinazione della giurisdizione, attenuando la funzione di stabilizzazione tradizionalmente associata al principio della perpetuatio iurisdictionis e al momento della proposizione della domanda davanti al giudice. 
D’altro canto, in ambito marittimo, tale impostazione appare trovare una sua giustificazione funzionale. Infatti, la mobilità della nave e la prevedibilità, almeno tendenziale, delle rotte e degli scali della stessa rendono l’approdo in un porto nazionale un evento spesso non del tutto estraneo alle valutazioni ex ante delle parti. In tale contesto, peraltro, la possibilità di calibrare l’iniziativa cautelare al futuro ingresso dell’unità in acque nazionali consente di preservare l’effettività della tutela, soprattutto rispetto a un bene per sua natura mobile e rapidamente sottraibile alla garanzia del credito. Una lettura eccessivamente rigida dei criteri di giurisdizione ancorata alla sola perpetuatio iurisdictionis rischierebbe, invece, di comprometterne la funzione, rendendo l’intervento cautelare tardivo o inefficace. 

È in tale ultima prospettiva che la soluzione adottata dal Tribunale di Ravenna sembra trovare il proprio fondamento, non tanto come semplice operazione di bilanciamento astratto tra esigenze contrapposte, ma come scelta che valorizza la funzionalità concreta e l’effettività della tutela cautelare. 
Resta ora alla prassi applicativa verificare se la suddetta impostazione potrà consolidarsi come criterio di riferimento nella materia del sequestro navale. 

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