Retribuzioni convenzionali per il personale di volo dipendente da compagnie aeree estere
29/04/2026
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Con la sentenza n. 4380/2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla corretta determinazione della base imponibile IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa, con specifico riferimento all’applicabilità delle retribuzioni convenzionali al personale di volo che fosse alle dipendenze di compagnie aeree straniere.
In particolare, il contribuente era un pilota di aeromobili, fiscalmente residente in Italia, alle dipendenze di una compagnia aerea olandese. Per l’anno d’imposta 2015, aveva dichiarato il proprio reddito di lavoro dipendente applicando le retribuzioni convenzionali di cui al D.M. 14 gennaio 2015, nella misura prevista per i quadri di III livello del settore del trasporto aereo, al netto dei contributi previdenziali.
L’Agenzia delle Entrate aveva però notificato al contribuente un avviso di accertamento con cui disconosceva l’utilizzo delle retribuzioni convenzionali e rideterminava il reddito imponibile sulla base dell’effettiva retribuzione percepita (in tal caso, € 91.590,00, come comunicato dall’autorità fiscale olandese), accertando un maggior reddito non dichiarato pari a € 45.347,00.
A fondamento della propria posizione, l’Ufficio richiamava l’art. 5, comma 3 del D.L. n. 317/1987, il quale esclude espressamente i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e il personale di volo alle dipendenze di datori di lavoro stranieri dall’ambito applicativo delle disposizioni recanti le retribuzioni convenzionali.
Sulla base di tale previsione, l’Ufficio riteneva che il personale di volo fosse escluso dal beneficio delle retribuzioni convenzionali, ivi incluso quello di cui all’art. 4 del medesimo decreto (richiamato dall’art. 51, comma 8-bis del D.P.R. n. 917/1986) ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, confermando le pronunce favorevoli al contribuente rese dai giudici di merito, ha chiarito che la previsione di cui all’art. 5, comma 5 del D.L. n. 317/1987, che esclude il personale di volo dal beneficio delle retribuzioni convenzionali, rileva esclusivamente in ambito previdenziale e non può essere estesa, in via interpretativa, alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Infatti, il rinvio operato dall’art. 51, comma 8-bis del D.P.R. n. 917/1986 all’art. 4, comma 1 del D.L. n. 317/1987 assolve ad una funzione meramente tecnica di parametro quantitativo, del tutto autonoma rispetto all’impianto normativo previdenziale.
La Suprema Corte ha perciò rilevato come anche con riguardo al personale di volo dipendente da compagnie aeree straniere, il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa, quale oggetto esclusivo del rapporto, da parte di dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, vada determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con apposito Decreto Ministeriale.
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