Omessa vigilanza di comune e regione per danni da erosione marina

28/11/2025
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 Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it 

Con la sentenza n. 28278 del 24.10.2025 la Corte di Cassazione si è espressa sul tema della responsabilità degli enti pubblici per omessa vigilanza nell’ambito dei rapporti concessori, con particolare riferimento ai danni derivanti da erosione marina. 

La vicenda trae origine dalla domanda risarcitoria avanzata dal proprietario di un’abitazione costiera danneggiata da fenomeni erosivi marini, asseritamente aggravati da opere realizzate da due stabilimenti balneari concessi dal Comune e dalla Regione Puglia. 

In primo grado era stato condannato il solo Comune, mentre in appello la responsabilità è stata estesa altresì alla Regione, con ordine di eseguire opere idonee a prevenire ulteriori danni. 
La Corte di Cassazione ha affrontato principalmente la questione dell’applicabilità dell’art. 2051 c.c. agli enti pubblici in relazione ai beni demaniali – e, in via estensiva, al mare territoriale – quando essi conservano poteri di fatto su tali beni pur avendoli concessi a terzi. Richiamando l’articolo 70 comma 1 lett. a) e 89 comma 1 lett. h) del D.lgs. 112/1998, nonché la legge regionale della Puglia n. 17/2006, la Cassazione ha ritenuto che Comune e Regione mantengano precisi doveri di vigilanza sui concessionari e, dunque, una posizione di custodia. 

Il Collegio ha osservato che la responsabilità da custodia degli enti ai sensi dell’articolo 2051 c.c. deriva proprio dalla permanenza, in capo a questi ultimi “dei compiti ad essi attribuiti” rientrando “nella titolarità del potere di fatto sul tratto di mare territoriale che ha formato oggetto di concessione in favore dei due stabilimenti balneari che [.] risultano aver alterato il sistema delle correnti marine ed il riciclo naturale del materiale sabbioso, così provocando il fenomeno dell’erosione delle coste marine”. Sul punto, la Corte si è soffermata anche sulla natura giuridica del mare prospiciente la costa, precisando che la disciplina dettata “dalla legge per i beni demaniali si estende, in quanto applicabile, anche al mare territoriale, quantunque quest’ultimo non rientri fra tali beni, ma costituisca, al contrario una res communis omnibus”. 

Alla luce di quanto sopra riportato, la sentenza evidenzia l’obbligo degli enti pubblici (alla stregua delle normative nazionali sopra richiamate, ma anche delle leggi regionali) di esercitare “poteri di fatto” sugli specchi marini. L’omissione di tali controlli può esporre gli enti a responsabilità risarcitoria anche in presenza di fenomeni naturali, quando questi interagiscono con opere antropiche non correttamente monitorate. 

A tal fine assume rilievo il nesso causale tra l’evento e il verificarsi del danno, nel caso di specie da rinvenirsi sia nell’erosione derivante dal mare, che dalle opere realizzate dell’operatore concessionario, dalle quali è derivata l’esposizione a responsabilità da custodia dei soggetti pubblici coinvolti. 
 
Tale interazione rende configurabile la responsabilità degli enti concedenti sia ai sensi dell’art. 2043 c.c., sia, in via concorrente, sia dell’art. 2051 c.c. per omessa vigilanza. Resta ferma, naturalmente, la possibilità per gli enti di provare il caso fortuito quale causa di esonero da responsabilità. 

In conclusione, la sentenza ribadisce l’obbligo degli enti pubblici di esercitare un’effettiva vigilanza sull’operato dei concessionari, soprattutto in contesti delicati come quelli ambientali e costieri. 
L’omissione di tali controlli può esporre gli enti a responsabilità risarcitoria, come nel caso di specie, soprattutto in presenza di fenomeni naturali quando questi interagiscono con opere antropiche non correttamente monitorate. 


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