Il legislatore italiano introduce un quadro normativo dedicato alla dimensione subacquea
02/03/2026
Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
In Italia, il settore delle professioni subacquee raccoglie un gran numero di operatori che svolgono mansioni anche profondamente differenti tra di loro. Queste includono, a titolo di esempio, l’assistenza alla posa di strutture off-shore, di cavi e condutture, la realizzazione di opere portuali, il salvataggio e il recupero di relitti, le attività archeologiche e così via. Grazie alle moderne tecniche di immersione, gli operatori di questo settore si trovano a lavorare in condizioni estreme: a profondità che, al giorno d’oggi, possono raggiungere anche i 300 metri, elevata pressione, temperature rigide e mancanza di luce sono solo alcuni dei fattori da prendere in considerazione. È dunque fondamentale, per assicurare le necessarie condizioni di sicurezza, che le operazioni subacquee vengano esercitate da personale debitamente formato, altamente qualificato, dotato di sana e robusta costituzione fisica, con l’ausilio di materiali ed equipaggiamenti idonei, in conformità a stringenti procedure organizzative e operative.
Fino all’introduzione della legge n. 9 del 26 gennaio 2026, il panorama normativo si presentava come il risultato di una serie di interventi succedutisi nel tempo, di volta in volta indirizzati a disciplinare specifici settori (e quindi privo della necessaria organicità), tradottisi nella predisposizione di alcuni disegni di legge rimasti privi di esito. Con l’entrata in vigore della legge in commento, rubricata “Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee”, vengono finalmente gettate le basi per una completa e coerente disciplina normativa.
Il sistema delineato dalla legge vede in posizione di vertice, come soggetti ai quali spettano la direzione, la responsabilità generale, gli indirizzi e il coordinamento delle politiche della dimensione subacquea (art. 3), il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata per le politiche del mare (ove nominata), con il CIPOM (Comitato interministeriale per le politiche del mare) che mantiene tuttavia un ruolo di raccordo e supporto strategico.
Tuttavia, la più importante novità del nuovo sistema normativo è certamente rappresentata dall’istituzione dell’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (ASAS), un ente pubblico dotato di autonomia regolamentare, tecnica, organizzativa e finanziaria, chiamato a coadiuvare, occupandosi dell’aspetto tecnico-operativo, gli organi di vertice nello svolgimento delle funzioni di cui sopra (art. 4). L’esigenza della creazione di un’autorità nazionale di riferimento per il controllo delle attività subacquee era già stata rilevata nel Piano del Mare per il triennio 2023-2025, che sottolineava la necessità che il compito fosse affidato a un organismo che fosse dotato di una “capillare conoscenza dell’ambiente subacqueo, dal punto di vista idrografico, oceanografico, geofisico, con particolare enfasi sui siti naturali ed antropici che necessitano di essere protetti”. Tra le varie funzioni, l’ASAS avrà i compiti di coordinare e controllare le attività subacquee civili per evitare interferenze con attività militari e di superficie (art. 6); autorizzare, nei casi previsti, la navigazione in immersione di sommergibili civili stranieri e la messa a mare di veicoli subacquei durante il passaggio inoffensivo (art. 10, c. 4); adottare misure di mitigazione dei rischi quando le attività subacquee possano interferire con altre operazioni o infrastrutture (art. 10, c. 3); definire i requisiti tecnici di sicurezza dei mezzi subacquei e le procedure di certificazione (art. 15).
Merita particolare attenzione il capo IV della legge, rubricato “Attività subacquee e iperbariche” (quello che maggiormente mira a garantire la sicurezza degli operatori del settore), che si rivolge a tutti gli operatori tecnici subacquei (OTS, la nuova denominazione introdotta dall’art. 2, che supera la tradizionale e risalente distinzione tra i “palombari” e i “sommozzatori”) e tecnici iperbarici (TI). L’art. 18, introducendo il Capo IV della legge, dichiara che questo stabilisce i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e iperbarici, effettuati dai predetti operatori e tecnici. Il riferimento ai “principi fondamentali” chiarisce fin da subito che la normativa in esame non ha vocazione esaustiva (sotto diversi profili la legge si limita a dettare linee programmatiche, rinviando per la disciplina di dettaglio a normative secondarie di futura adozione). Con riferimento ai soggetti sopra menzionati, il capo IV della legge introduce nuove qualifiche professionali (operatore di basso, medio e alto fondale e tecnico iperbarico, art. 19 c. 1); l’obbligo di iscrizione nel “nuovo” registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali (di cui all’art. 20, ovvero la nuova denominazione del registro dei “sommozzatori in servizio locale”, istituito dall’allora Ministro della Marina Mercantile con il d.m. 13 gennaio 1979) e i connessi requisiti per ottenere tale iscrizione (art. 21); norme in tema di sorveglianza sanitaria (art. 23) e di tenuta del libretto personale informatico, contenente tutte le informazioni su idoneità, immersioni e attività svolte (art. 24).
Un notevole ammodernamento rispetto al sistema previgente è rappresentato dalla disciplina dell’esercizio della professione sulla base di titoli che siano stati conseguiti all’estero, riportata dall’art. 22 della legge: grazie a questa disposizione, gli operatori del settore (che siano cittadini dell’Unione Europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera), se abilitati allo svolgimento delle professioni di cui trattasi in base alla legge di un altro Stato, avranno il diritto di svolgere la propria attività professionale in Italia, a seconda dei casi, sia su base temporanea e occasionale, sia in maniera stabile (art. 22, c. 1, lett. a. e b.). Il ruolo di autorità competente ad accertare il carattere temporaneo ed occasionale della prestazione e a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero sarà rivestito proprio dall’ASAS.
A completare il quadro, è previsto un articolato sistema di sanzioni: alla previsione di alcune specifiche ipotesi di reato, si accompagna un apparato di sanzioni amministrative, destinate a colpire sia gli operatori (art. 26), che le imprese (art. 27), in caso di svolgimento dell’attività lavorativa in assenza delle necessarie qualificazioni, in violazione delle regole tecniche o in mancanza di iscrizione al registro.
Lo scopo di tale intervento è quindi delineare un quadro giuridico adeguato all’attuale evoluzione tecnologica nel contesto della dimensione subacquea, che sia in grado di disciplinare procedure e regole idonee a garantire una maggiore accessibilità e sicurezza degli spazi sottomarini. La legge mira a favorire il coordinamento delle crescenti attività subacquee connesse alla ricerca e allo sfruttamento di risorse energetiche e minerarie, nonché alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione a fini scientifici e militari, non solo a livello interno, ma anche favorendo la cooperazione sul piano internazionale ed europeo.
CERCA