Proroga della giurisdizione e rinvio alle condizioni generali: due recenti sentenze

27/02/2023

Proroga della giurisdizione e rinvio alle condizioni generali: due recenti sentenze

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Due recenti sentenze, della Corte di Giustizia Europea (24/11/2022, causa C-358/21) e della Corte di Cassazione italiana (10/01/2023 n. 361), hanno trattato il tema di validità delle clausole di proroga della giurisdizione, ed in particolare i requisiti formali prescritti dal Regolamento Bruxelles I bis (Reg. UE n. 1215/2012) che devono essere da queste rispettati.
Ai sensi dell’art. 25.1 del Regolamento, gli accordi sulla proroga della giurisdizione devono essere conclusi: a) per iscritto o provati per iscritto; b) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato. Inoltre, il successivo par. 2 dispone che “La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di competenza”. 
Le due sentenze analizzate hanno ad oggetto situazioni, molto comuni nella prassi commerciale, in cui l clausole di proroga sono contenute nelle condizioni generali richiamate o allegate al singolo contratto, ma non fanno parte del testo contrattuale.
La CGUE ha riconosciuto la validità di una clausola di proroga della giurisdizione contenuta nelle condizioni generali, che non erano allegate al testo contrattuale ma erano disponibili on line, alle quali veniva fatto esplicito richiamo attraverso un link, che trasferiva ad una pagina web dove potevano essere visionate, scaricate e stampate, senza però che venisse prevista l’accettazione mediante un “click”. 
La Cassazione ha invece negato l’operatività di una clausola di proroga, inserita nelle condizioni generali di un contratto materialmente allegate allo stesso (come appendice successiva allo spazio dedicato alle sottoscrizioni e menzionata nell’indice), ma non espressamente richiamata nel testo contrattuale.
Per meglio comprendere i motivi che hanno portato le due Corti a decisioni opposte, è necessario ragionare sullo scopo ultimo che soggiace alla previsione delle formalità richieste per la validità delle clausole.
Considerando la gravità degli effetti che ne discendono, la validità delle clausole di deroga alla giurisdizione è subordinata al rispetto di requisiti formali, tali da assicurare la conoscibilità della clausola e l’accettazione della stessa. n entrambe le pronunce gioca quindi un ruolo centrale la ricerca dell’effettivo consenso raggiunto dalle parti sulla clausola, consenso che nei casi in esame doveva essere prestato dalla parte che aderiva alla proposta contrattuale predisposta unilateralmente dall’altra.
Considerando che in entrambe le circostanze, non vi è la puntuale accettazione della clausola di proroga della giurisdizione, è interessante vedere quando una tecnica di redazione contrattuale si presta ad integrare i requisiti minimi prescritti dalla Convenzione Bruxelles I bis in materia di consenso ed accettazione di condizioni contrattuali unilateralmente predisposte. 
Nella decisione della CGUE, tenuto conto anche del fatto che il rapporto intercorreva tra due operatori del commercio internazionale, non viene ricercata l’esplicita accettazione della clausola di proroga, ma si ritiene sufficiente che, adoperando l’ordinaria diligenza fosse possibile  conoscere la clausola ed apprezzarne la  portata. 
Più garantista si dimostra la Corte di Cassazione, che, nonostante il contratto fosse stato concluso da due operatori de commercio internazionale, non ha  ritenuto che la materiale collocazione delle condizioni generali come appendice al testo contrattuale fosse sufficiente ad integrare le condizioni di conoscibilità della clausola, in quanto successiva alle sottoscrizioni e non espressamente richiamata.
In conclusione, analizzando le due sentenze è possibile trarre un’importante considerazione pratica: l’esistenza di orientamenti divergenti nelle diverse giurisdizioni circa la validità o meno di una clausola di proroga contenuta in condizioni generali dovrebbe indurre ad una certa attenzione alle modalità di redazione e conclusione del contratto, in modo da evitare incertezze in merito alla conoscibilità della clausola ed alla formazione del consenso su di essa.  

 


© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it