Per il TAR Piemonte anche gli agenti marittimi sono tenuti al pagamento del contributo ART
27/04/2021
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Il
Tribunale amministrativo per il Piemonte (Sezione Seconda), con sentenza 15
aprile 2021 n. 394, è tornato nuovamente ad affrontare la questione circa la sussistenza
dell’obbligo di pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di
regolazione dei trasporti di cui all’art. 37, comma 6, del d.l. n. 201/2011 da
parte di soggetti operanti in ambito portuale (sullo stesso tema si veda anche la
newsletter di dicembre). Nella specie, la questione riguardava
l’obbligatorietà o meno di corrispondere il contributo ART da parte di una
società che svolge attività agenziale e di raccomandatario marittimo per conto
della capogruppo.
Secondo
la ricorrente, la competenza dell’Autorità di regolazione dei trasporti si
estenderebbe solo ai “servizi di trasporto nazionali e locali regolati o connotati
da oneri di servizio pubblico” in cui non rientrerebbero né le attività di agenzia e
raccomandazione marittima né i servizi di trasporto di merci via mare, che si caratterizzano
invece come mercati liberi e aperti all’ingresso di altri operatori privati, in
cui l'ART non ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie
istituzionali.
Il
TAR ha tuttavia declinato la ricostruzione operata dalla ricorrente.
In
particolare, il giudice amministrativo ha ricordato che, con il d.l. 28
settembre 2018 n. 109, il legislatore ha proceduto a riformare l’art. 37, comma
6, estendendo l’ambito di applicazione del suddetto contributo a “tutti gli
operatori economici operanti nel settore del trasporto”.
Di
fatto, il TAR Piemonte ha recepito le indicazioni fornite dal Consiglio di
Stato secondo cui la riforma ha dato vita ad “un oggettivo ampliamento della
platea delle imprese tenute alla contribuzione”, per cui la contribuzione non è più posta esclusivamente a carico dei soggetti
gestori ma viene a ricadere anche sui meri operatori economici (cfr. Consiglio
di Stato, sentenza 08/02/2021, n.1140).
Inoltre,
il TAR ha ritenuto sussistente anche l’ulteriore presupposto previsto dal
novellato art. 37, comma 6, lett. b) per la soggezione al contributo, ovverosia
l’esercizio da parte di ART di competenze regolatorie nel mercato di
riferimento. Secondo la ricostruzione del TAR Piemonte, infatti, tale
presupposto sarebbe soddisfatto dall’adozione delle delibere n. 40/2017 e n.
57/2018, con cui nello specifico l’ART ha proceduto all’approvazione dell’Atto
di regolazione recante “Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e
non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione”.
Pertanto,
il tribunale ha respinto il ricorso affermando che anche le agenzie marittime sono tenute al pagamento del contributo e ai
relativi obblighi dichiarativi, pur persistendo sempre “una soglia di esenzione
per le imprese di trasporto con fatturato fino a 3 milioni di euro, per cui il
versamento non è dovuto per importi contributivi che risultassero pari o
inferiori a 1.800 euro”.
Eccezion
fatta per le imprese con le suddette qualità, pertanto, in considerazione della
crisi economica e finanziaria dovuta
alla pandemia COVID-19, il contributo
per l’anno 2021 dovrà essere versato in misura pari a un
terzo dell’importo entro e non oltre il 30 aprile 2021; i due terzi residui
entro e non oltre il 29 ottobre 2021. Ciò a meno che la sentenza del TAR
Piemonte sia riformata in sede di appello o intervengano altre sentenze di
segno opposto.