Trasmissione manifesto di carico provviste e dotazioni di bordo

03/03/2026
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Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it 

Con la circolare n. 24/2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti interpretativi riguardanti l’esenzione dall’obbligo di trasmissione del manifesto delle merci in arrivo e in partenza, relativa alle provviste e dotazioni di bordo. Tale intervento si è reso necessario alla luce delle previsioni del D.Lgs. n. 141/2024, che ha introdotto le Disposizioni Nazionali Complementari (DNC) al Codice Doganale dell’Unione (CDU). 
 
In primo luogo, la Circolare chiarisce che il manifesto delle merci in partenza (MMP) deve essere regolarmente presentato e costituisce lo strumento per notificare l’uscita e contestuale imbarco delle provviste e dotazioni di bordo, soggette al regime di cui all’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 (i.e. regime di non imponibilità), destinate a navi e aeromobili. 
 
Siffatto obbligo di presentazione del MMP, poi, non genera un corrispondente obbligo di presentare nel porto europeo di ingresso successivo il manifesto merci in arrivo (MMA) con l’indicazione delle giacenze delle provviste precedentemente imbarcate. 
 
Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione delle esenzioni dalla presentazione del manifesto, l’Agenzia delle dogane specifica che la definizione di “navi da diporto” beneficiarie di tale regime di favore deve essere intesa in senso ampio, richiamando il vigente Codice della Navigazione. Di conseguenza, l’esonero si applica a ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto, a prescindere dal fatto che l’unità abbia una lunghezza superiore o inferiore ai 24 metri. 
 
Una distinzione netta viene invece operata per le navi da crociera, le quali, svolgendo un’attività di natura prettamente commerciale, non possono essere assimilate alle unità da diporto e restano pertanto escluse dal regime di esenzione generale. 
 
Ciò nonostante, per tali unità è prevista una rilevante semplificazione: l’obbligo di presentazione del MMA sussiste soltanto qualora la nave intenda effettivamente sbarcare merci non unionali mentre non è richiesto alcun adempimento dichiarativo per le merci non unionali che permangono a bordo durante il servizio crocieristico. 
 
Infine, la Circolare chiarisce che non è richiesta la presentazione del MMA nel caso di merci scaricate e ricaricate sul medesimo mezzo di trasporto per finalità logistiche, come lo spostamento temporaneo di contenitori o di provviste già presenti a bordo, necessario per consentire nuove operazioni di stivaggio. Parimenti, l’esonero opera per le merci non unionali scortate dal regime di transito T1 su tratte unionali, nonché per le merci trasportate nell’ambito dei Servizi Regolari di trasporto marittimo (RSS), dove il documento di trasporto elettronico assolve le funzioni di dichiarazione doganale. Analoghe considerazioni valgono per il cabotaggio tra porti nazionali di merci scortate da T2L e per i beni privati al seguito dei passeggeri, incluse le autovetture trasportate su rotte extra-UE. 
 
In conclusione, l’Agenzia ricorda che, per le navi e gli aeromobili diretti verso destinazioni extra-UE, permane l’obbligo di presentare il MMP in tutti i casi in cui sia obbligatoria la dichiarazione di pre-partenza (ai sensi dell’articolo 263 del CDU). 

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