Reddito prodotto dai piloti durante le tratte internazionali

01/12/2025
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 Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it 

Con la consulenza giuridica n. 15/2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti interpretativi in merito alla corretta disciplina impositiva applicabile ai redditi prodotti nel territorio dello Stato dai piloti di aeromobili che operano su tratte internazionali che interessano parzialmente il territorio italiano. 

E’ antizitutto utile ricordare che l'articolo 3 del TUIR dispone che l'imposta si applica ai non residenti soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato e che l'articolo 23 del TUIR considera imponibili in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, inclusi quelli svolti nello spazio aereo nazionale. 

Sulla base di tale premessa, l’Amministrazione finanziaria precisa che sono imponibili in Italia i redditi derivanti da voli interni al Paese. Per quanto, invece, riguarda i voli internazionali, è necessario far riferimento alla quota parte della prestazione lavorativa effettuata, nel corso del periodo d'imposta, nel territorio nazionale, includendo perciò anche lo spazio aereo italiano. 

L’Agenzia delle Entrate, perciò, evidenzia come sia imponibile in Italia la quota parte di reddito annuale afferente alle ore di lavoro effettuate nello spazio aereo italiano, mentre non è soggetto a tassazione in Italia il reddito relativo alle ore di svolgimento dell'attività lavorativa fuori dal territorio e dallo spazio aereo dello Stato. 

Tuttavia, appare utile evidenziare come l’Agenzia delle Entrate non abbia fornito opportune indicazioni per poter misurare e – successivamente – provare il numero di ore di lavoro svolte in Italia (i.e. nello spazio aereo italiano) ovvero all’estero. 

Su richiesta della contribuente istante, la Consulenza giuridica in commento ricorda, infine, come il regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, eventualmente applicabile ai lavoratori interessati dalla presente Consulenza, si applichi ai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, rinviando ai criteri di collegamento previsti dall'articolo 23 del TUIR. Tale regime, perciò, non spetta ai redditi derivanti da attività di lavoro prestata al di fuori dei confini dello Stato. 


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