Nuove Prescrizioni Tecniche per le PMR: pubblicato il Decreto Direttoriale MIT n. 18/2026 e la Circolare attuativa. Gli obblighi per gli armatori

23/03/2026
news-main/kcLW0ajUwHaZ48iRrL87AZZzaDZBd3WXnsluSAwP.png
  Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it -mail@mordiglia.it 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 18 del 5 febbraio 2026, con cui vengono definitivamente adottate le prescrizioni tecniche vincolanti per garantire l’accessibilità e la sicurezza delle Persone Mobilità Ridotta (PMR) a bordo delle navi passeggeri e unità veloci impiegate nei viaggi nazionali. Il decreto è entrato in vigore il 26 febbraio 2026, in seguito alla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Quasi contestualmente, in data 3 marzo 2026, la Direzione Generale del MIT ha diffuso la Circolare n. 4043, che definisce il modello ufficiale del Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR che gli armatori dovranno presentare agli Enti Tecnici per la verifica di conformità alle nuove prescrizioni. 

Come noto, l’assistenza e l’informazione alle PMR sono espressamente previste dal Regolamento UE n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e la mancata osservanza delle norme sui diritti delle PMR, comporta a carico degli operatori le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs. n. 129/2015. 

Il Decreto n. 18/2026 recepisce e rende cogenti gli orientamenti contenuti nell’Allegato III del d.lgs. 45/2000 (Attuazione della Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri). in materia di PMR, completando un percorso avviato con direttive europee e normative nazionali già richiamate nel decreto stesso (tra cui Reg. UE 1177/2010 e Dir. UE 2019/882). 

Le prescrizioni si applicano alle navi da passeggeri di classe A, B, C e D e alle unità veloci da passeggeri che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 45/2000, come emendato, di lunghezza pari o superiore a 24 metri, impiegate in viaggi nazionali marittimi, adibite al trasporto pubblico, di bandiera italiana. 

Per le navi di bandiera unionale impiegate in viaggi nazionali, secondo quanto disposto dall’articolo 8 comma 6 del d. lgs n. 45/2000 “sono validi il certificato di sicurezza per unità veloci da passeggeri e l'autorizzazione all'esercizio rilasciati da un altro Stato membro alle unità veloci da passeggeri, se adibite a viaggi nazionali, nonché il certificato di sicurezza per navi da passeggeri, rilasciato da un altro Stato membro alle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali” in quanto tali certificazioni sono riconosciute conformi alla direttiva 2009/45/CE. La medesima previsione è applicabile anche per le navi battenti bandiera di uno Stato terzo impiegate in viaggi nazionali. 

Le prescrizioni forniscono indicazioni, tra l’altro, sui seguenti punti: informazioni ai passeggeri prima del viaggio; addestramento dell’equipaggio; accesso alla nave e mobilità al suo interno; ascensori; imbarco e parcheggio dei veicoli a bordo; sistemazione a bordo e posti riservati; cabine e servizi igienici; segnaletica; illuminazione e percorsi tattili per persone con disabilità visiva. 

Il Decreto fissa requisiti minimi per: 
  • accesso e mobilità a bordo (rampe, ascensori, passerelle, percorsi dedicati); 
  • vie di evacuazione e gestione delle emergenze; 
  • cabine, servizi igienici, aree comuni e ristorazione; 
  • segnaletica visiva, tattile e comunicazioni sonore; 
  • illuminazione e contrasti; 
  • percorsi tattilo‑plantari per persone con disabilità visiva. 

I requisiti di sicurezza fissati sono ritenuti “requisiti minimi fattibili per assicurare l’accessibilità e la mobilità a bordo in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia alle PMR” per le navi ed unità veloci da passeggeri la cui chiglia è stata impostata dopo il 1.10.2004 e “requisiti minimi ragionevoli e possibili in termini economici per assicurare l’accessibilità e la mobilità a bordo in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia delle PMR” per le navi ed unità veloci da passeggeri la cui chiglia è stata impostata prima del 1.10.2004. 

Il Decreto introduce precisi adempimenti a carico degli armatori, che si sostanziano principalmente nella predisposizione e presentazione del Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR all’Ente Tecnico per la verifica della conformità ai requisiti di sicurezza: 
entro 6 mesi per le navi con chiglia impostata prima dell’entrata in vigore del decreto Direttoriale; 
almeno 6 mesi prima della consegna per le navi nuove. 

L’Ente Tecnico valuta il Piano entro 3 mesi dalla ricezione e provvede alla sua approvazione. Qualora le navi non soddisfino, anche parzialmente, i requisiti di sicurezza, l’Ente tecnico emette una approvazione con prescrizioni. In tali casi, ai sensi dell’art. 1.4 del Decreto, il servizio delle navi sarà ristretto all’imbarco delle PMR per cui risultano idonee. 

Al predetto Ente è affidata anche la procedura di verifica dell’effettiva conformità della nave alle prescrizioni ed al Piano di sicurezza approvato, che viene svolta con visite a bordo della nave ed emissione della “dichiarazione ai fini”. 
L’approvazione del Piano da parte dell’Ente tecnico e l’emissione della dichiarazione ai fini influiscono sull’emissione da parte dell’Autorità marittima della certificazione di sicurezza per le navi e unità veloci. 

Gli armatori, oltre agli adeguamenti tecnici delle navi esistenti, che, quando necessari, dovranno essere completati entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto (periodo transitorio), sono tenuti a redigere le procedure operative di assistenza delle PMR ed a prevedere idonea formazione per il personale impiegato nelle procedure di assistenza. 
Con il nuovo impianto normativo le Autorità Marittime estendono i controlli previsti dalla normativa vigente anche ai requisiti PMR, secondo quanto stabilito dal decreto e dalla circolare. 

La Circolare 4043/2026 mette a disposizione degli utenti un modello strutturato di Piano, che deve  includere, tra l’altro: la scheda tecnica dell’unità, disegni e documentazione fotografica; le sistemazioni a bordo delle PMR e dotazioni di assistenza; la descrizione dei percorsi accessibili, delle vie di evacuazione e delle soluzioni tecniche adottate; le informazioni su accessi, scale, rampe, ascensori, servizi igienici, cabine, segnaletica, illuminazione, strumenti di comunicazione; la formazione del personale dedicato all’assistenza alle PMR. 

La Circolare stabilisce, inoltre, che le procedure operative PMR – per le unità soggette a SOLAS e Reg. CE 336/2006 – dovranno essere integrate nel sistema di gestione della sicurezza (SMS), e che il personale incaricato dovrà ricevere formazione specifica, definita da un successivo decreto. 

Il nuovo corpus di prescrizioni tecniche rappresenta un passaggio cruciale verso un sistema di trasporto marittimo pienamente accessibile, conforme ai principi europei e internazionali sul diritto delle persone con disabilità. Per gli armatori e gli operatori del settore, si apre una fase che richiede un'attenta pianificazione degli adeguamenti, la predisposizione del Piano PMR e una corretta formazione del personale. 

CERCA

Iscriviti alla Newsletter