Limiti alla deducibilità delle spese di esercizio di un elicottero ai fini di impresa
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
La Corte di cassazione, con sentenza n. 19983 del 17 luglio 2025, si è pronunciata sulla deducibilità di specifici componenti negativi del reddito relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di impresa.
In particolare, la pronuncia ha
interessato la deducibilità ai fini IRES delle spese relative all’esercizio di
un elicottero che era impiegato da una società per il trasporto dei propri
amministratori e dirigenti verso gli stabilimenti di produzione più decentrati,
situati in Italia.
A tal fine, l’Agenzia delle entrate aveva
contestato l’integrale deducibilità delle relative spese sostenute da una
società sulla base dell’art. 164, comma 1, lett. a), n. 1) del TUIR.
La contribuente, tuttavia, aveva
dimostrato l’inerenza delle spese, anche “attraverso la produzione di copia del registro dei voli previsto dal Codice
della Navigazione Aerea, che tutti i voli (oltre il 97%) (aveva)no riguardato il trasferimento tra due
importanti unità operative della società e che tutti i trasferimenti (aveva)no
riguardato amministratori della società”.
Non avendo
l’Amministrazione finanziaria accolto le ragioni della contribuente,
quest’ultima ha impugnato gli avvisi di accertamento.
Risultata
soccombente nei gradi di merito, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso
nanti la Corte di Cassazione, la quale ha fornito un importante chiarimento ai
fini della deducibilità dei costi in commento.
In particolare, la Suprema Corte ha interpretato l’art. 164 cit. nel senso di ammettere l’integrale deducibilità delle spese relative all’esercizio di un elicottero qualora sussistano due condizioni cumulative.
In particolare,
l’aeromobile deve essere utilizzato esclusivamente come bene strumentale all’attività
d’impresa e deve essere a tal fine oggettivamente indispensabile (rectius,
l’attività propria dell’impresa non può essere esercitata in mancanza dei
suddetti mezzi).
Nel caso di specie, tuttavia,
era stata la contribuente stessa a provare un impiego significativo ma non
esclusivo dell’elicottero ai fini dell’attività d’impresa (nella misura del
97%).
Sulla base di tale interpretazione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, rimettendo la decisione al Giudice di secondo grado affinché provveda ad un nuovo giudizio sulla base di quanto chiarito.