Lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera: computo del limite dei 183 giorni ai fini dell’esclusione dalla base imponibile
30/01/2026
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Come noto l’articolo 51 comma 8 bis del D.p.r. 917/86, così come interpretato “autenticamente” dall’articolo 5, comma 5, della Legge 88/01, stabilisce che il reddito dei lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera derivante dall’attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni “nell’arco di dodici mesi” deve essere escluso dalla base imponibile fiscale.
Con la Risposta ad interpello n. 10/2026 l’Agenzia delle Entrate è tornata a trattare questo argomento.
In particolare, dopo aver ricordato che secondo la Circolare 207/E/2000 il computo del limite di 183 giorni previsto dall’articolo 51, comma 8 bis D.p.r. 917/86 (i) non richiede che l’imbarco sia continuativo e (ii) che la locuzione “nell’arco di dodici mesi” non va intesa in riferimento al periodo di imposta (1 gennaio – 31 dicembre di ogni anno) bensì alla permanenza del lavoratore nello status di “imbarcato”, ha di fatto affermato che, ai fini dell’esclusione dalla base imponibile fiscale, è necessario effettuare una verifica per ciascun periodo di imposta negando quindi quanto affermato in precedenza con la Circolare appena citata.
Ed infatti nella fattispecie sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria il lavoratore marittimo richiedente l’Interpello aveva effettuato due imbarchi su navi battenti bandiera estera tra il 2023 ed il 2024 e segnatamente:
1. dal 14 giugno 2023 al 28 novembre 2023;
2. dal 4 maggio 2024 al 26 ottobre 2024.
Nell’anno 2024, quindi, il contribuente aveva stipulato un contratto di imbarco avente durata dal 4 maggio al 26 ottobre 2024 (175 giorni) senza usufruire di alcun periodo di riposo (ferie, riposi settimanali, festività) perché non previsti contrattualmente.
In tale contesto, ritenendo di poter computare “l’arco dei dodici mesi” (articolo 5, comma 5, della Legge 88/01) nel periodo intercorrente tra il 27 ottobre 2023 (parte terminale dell’imbarco di cui al punto 1. che precede) ed il 26 ottobre 2024 (ultimo giorno dell’imbarco di cui al punto 2.) e quindi per 32 giorni di imbarco nel 2023 e 175 giorni di imbarco nel 2024 (giorni 207 complessivi – ndr.), il contribuente confidava di poter fruire dell’esclusione dalla base imponibile fiscale nel 2024.
Tuttavia l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello oggetto del presente commento ha concluso che, nel caso di specie, nel periodo d’imposta 2024 l’istante aveva stipulato un contratto di imbarco della durata di soli 175 giorni (dal 4 maggio al 26 ottobre 2024) e che tale periodo non risulta quindi sufficiente ad integrare il requisito dell’attività prestata su nave battente bandiera estera per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi.
Conseguentemente, il reddito derivante dall’attività prestata dal contribuente sulla nave battente bandiera estera nel 2024 non può beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile del periodo d’imposta di riferimento e dovrà essere quindi assoggettato a tassazione in Italia.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, dunque, con l’espressione “nell’arco di dodici mesi”, il Legislatore dell’articolo 51, comma 8 bis D.p.r. 917/86 intende specificamente riferirsi al periodo di imposta ai fini IRPEF (1 gennaio – 31 dicembre).
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