IVA nel trasporto marittimo con servizi turistico-ricreativi

28/09/2026
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  Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it 
 
Con ordinanza n. 23607 del 20 luglio 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta chiarendo quale sia il corretto regime IVA applicabile a talune prestazioni di servizi rese a bordo di imbarcazioni da diporto. 
 
In particolare, la Corte ha statuito l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22% in luogo di quella agevolata del 10% applicata dalla contribuente che aveva optato per tale aliquota ritenendo di svolgere attività di mero trasporto marittimo. 
 
Ma procediamo con ordine. 
 
Il caso originava da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014 con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato ad una società esercente l’attività di trasporto marittimo l’utilizzo dell’aliquota ridotta (10%) a fronte di prestazioni rese a bordo di due diverse imbarcazioni. 
 
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, riformando la pronuncia di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria rilevando che le imbarcazioni in questione non si limitavano al mero trasporto dei passeggeri verso località costiere ma offrivano una serie di servizi aggiuntivi quali soste per il bagno, somministrazione di aperitivi con prodotti tipici, diffusione di musica e descrizione dei luoghi visitati. 
 
Per tali ragioni, secondo i Giudici di secondo grado, si configurava un’unica prestazione complessa di carattere turistico-ricreativo, non riducibile al mero trasporto di persone, alla quale doveva applicarsi l’IVA con aliquota ordinaria (22%). 
 
A seguito del ricorso presentato dalla contribuente, la Corte di Cassazione ha evidenziato come l’art. 10, comma 1, n. 14) ratione temporis applicabile prevedeva l’esenzione ai fini IVA per le prestazioni di trasporto urbano e marittimo e che il n. 127-novies della Tabella A, parte III, allegata al medesimo Decreto, assoggettava invece all’aliquota IVA del 10% le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito. 
 
Successivamente, l’art. 36-bis del D.L. 50/2022 ha fornito interpretazione autentica, con efficacia retroattiva della citata normativa, chiarendo che tanto l’esenzione quanto le aliquote agevolate si applicano anche alle prestazioni effettuate con finalità turistico-ricreative, a condizione però che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi diversi da quelli accessori ai sensi dell’art. 12 D.p.r. n. 633/1972. 
 
La Suprema Corte ha però osservato che innanzi ad una serie di atti ed elementi tra loro strettamente connessi, tali da formare, oggettivamente, un’unica prestazione economica indissolubile, la sua scomposizione in prestazione principale e ad essa accessorie avrebbe carattere artificioso. 
 
Secondo la Corte di Cassazione, una prestazione è da considerarsi accessoria quando non costituisce il fine ultimo perseguito ma rappresenta il mezzo per fruire, nelle migliori condizioni, del servizio principale. 
 
Sulla base di tali premesse, con la sentenza in commento i Giudici di legittimità hanno perciò rilevato che nel caso di specie i servizi resi a bordo, per le loro caratteristiche e per la pubblicità con cui erano offerti, non erano accessori rispetto al trasporto ma costituivano con esso un’unica prestazione complessa. 
 
Conseguentemente, doveva trovare applicazione l’aliquota ordinaria (22%) in luogo di quella agevolata (10%). 



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