Il TAR Lazio torna sulle concessioni balneari e sul project financing
29/05/2026
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Con la sentenza n. 562 dell’11 maggio 2026 il TAR Latina si è pronunciato nuovamente circa la compatibilità tra l’istituto del project financing e quello delle concessioni balneari. In particolare, la pronuncia verte sui seguenti temi: l’impiego dell’istituto del project financing per l’affidamento delle concessioni balneari e la possibilità di prorogare i rapporti concessori non ancora cessati mediante l’istituto del project.
Nel caso di specie, L’AGCM ha presentato ricorso contro il Comune di Gaeta per censurare le modalità relative alla gestione e agli affidamenti delle concessioni demaniali marittime. Nello specifico, sono state impugnate diverse Delibere relative agli affidamenti e le successive approvazioni del Consiglio Comunale, con cui quest’ultimo ha dichiarato di pubblico interesse diverse proposte di project financing sulle aree demaniali in questione che, tuttavia, nella maggior parte dei casi, erano state presentate da operatori già titolari della concessione.
In primo luogo, il Collegio ha rilevato che il Comune di Gaeta avrebbe impiegato l’istituto del project financing in modo illegittimo poiché avrebbe ingiustificatamente omesso la fase di evidenza pubblica. L’amministrazione, ad esempio, non ha previsto alcun bando di gara, in aperto contrasto rispetto ai principi di concorrenza e trasparenza vigenti in materia.
Inoltre, il TAR ha censurato l’approvazione automatica delle istanze di manifestazione di interesse; tale condotta dell’Amministrazione è stata infatti valutata come un tentativo di eludere l’obbligo di indizione delle gare pubbliche secondo modalità conformi ai principi di trasparenza e imparzialità. Con ciò non si intende che il ricorso all’istituto del project financing sia, in astratto, inammissibile nell’ambito delle concessioni demaniali-marittime, ma piuttosto che tale istituto debba inserirsi all’interno di una procedura ben definita e che sia ispirata ai principi di pubblicità e trasparenza.
La sentenza analizza altresì la natura delle concessioni demaniali c.d. miste, che si caratterizzano dall’esser affidate mediante l’istituto del project financing per l’esecuzione di opere o servizi di pubblica utilità. In tali fattispecie viene precisato che l’interesse dell’ente locale alla realizzazione delle opere non può contrastare con l’interesse di rilievo statale ed eurounitario, volto a garantire la gestione dei beni pubblici in un regime concorrenziale.
Nel caso esaminato nel citato provvedimento, tale doveroso bilanciamento è venuto meno: l’Amministrazione comunale ha fatto proprio l’interesse alla realizzazione delle proposte progettuali, omettendo tuttavia di predisporre una procedura selettiva effettivamente aperta.
In conclusione, il TAR Latina impone al settore balneare un definitivo adattamento degli istituti ai principi europei vigenti in materia.
In particolare, viene nuovamente condannato il prolungamento automatico delle concessioni, anche attraverso istituti differenti da quello della proroga, laddove non vi siano procedure selettive in corso. Inoltre, l’istituto del project financing, sebbene considerato dal TAR quale strumento valido ed efficiente per la modernizzazione del demanio marittimo, non deve collidere con i principi in materia dell’Unione Europea, ma garantire una competizione e un regime concorrenziale tra gli operatori.
Con la sentenza n. 562 dell’11 maggio 2026 il TAR Latina si è pronunciato nuovamente circa la compatibilità tra l’istituto del project financing e quello delle concessioni balneari. In particolare, la pronuncia verte sui seguenti temi: l’impiego dell’istituto del project financing per l’affidamento delle concessioni balneari e la possibilità di prorogare i rapporti concessori non ancora cessati mediante l’istituto del project.
Nel caso di specie, L’AGCM ha presentato ricorso contro il Comune di Gaeta per censurare le modalità relative alla gestione e agli affidamenti delle concessioni demaniali marittime. Nello specifico, sono state impugnate diverse Delibere relative agli affidamenti e le successive approvazioni del Consiglio Comunale, con cui quest’ultimo ha dichiarato di pubblico interesse diverse proposte di project financing sulle aree demaniali in questione che, tuttavia, nella maggior parte dei casi, erano state presentate da operatori già titolari della concessione.
In primo luogo, il Collegio ha rilevato che il Comune di Gaeta avrebbe impiegato l’istituto del project financing in modo illegittimo poiché avrebbe ingiustificatamente omesso la fase di evidenza pubblica. L’amministrazione, ad esempio, non ha previsto alcun bando di gara, in aperto contrasto rispetto ai principi di concorrenza e trasparenza vigenti in materia.
Inoltre, il TAR ha censurato l’approvazione automatica delle istanze di manifestazione di interesse; tale condotta dell’Amministrazione è stata infatti valutata come un tentativo di eludere l’obbligo di indizione delle gare pubbliche secondo modalità conformi ai principi di trasparenza e imparzialità. Con ciò non si intende che il ricorso all’istituto del project financing sia, in astratto, inammissibile nell’ambito delle concessioni demaniali-marittime, ma piuttosto che tale istituto debba inserirsi all’interno di una procedura ben definita e che sia ispirata ai principi di pubblicità e trasparenza.
La sentenza analizza altresì la natura delle concessioni demaniali c.d. miste, che si caratterizzano dall’esser affidate mediante l’istituto del project financing per l’esecuzione di opere o servizi di pubblica utilità. In tali fattispecie viene precisato che l’interesse dell’ente locale alla realizzazione delle opere non può contrastare con l’interesse di rilievo statale ed eurounitario, volto a garantire la gestione dei beni pubblici in un regime concorrenziale.
Nel caso esaminato nel citato provvedimento, tale doveroso bilanciamento è venuto meno: l’Amministrazione comunale ha fatto proprio l’interesse alla realizzazione delle proposte progettuali, omettendo tuttavia di predisporre una procedura selettiva effettivamente aperta.
In conclusione, il TAR Latina impone al settore balneare un definitivo adattamento degli istituti ai principi europei vigenti in materia.
In particolare, viene nuovamente condannato il prolungamento automatico delle concessioni, anche attraverso istituti differenti da quello della proroga, laddove non vi siano procedure selettive in corso. Inoltre, l’istituto del project financing, sebbene considerato dal TAR quale strumento valido ed efficiente per la modernizzazione del demanio marittimo, non deve collidere con i principi in materia dell’Unione Europea, ma garantire una competizione e un regime concorrenziale tra gli operatori.
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