Credito d’imposta per armatori: esclusi gli stipendi dopo l’imbarco
15/04/2025
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No al credito d’imposta per pagamenti dell’armatore
effettuati dopo l’imbarco.
Con la risposta a interpello n. 253 del 2024, l’Agenzia
delle entrate ha chiarito che il credito di cui all’articolo 4 del D.L. n. 457/1997
spetta esclusivamente in relazione alle somme corrisposte dall’armatore a
titolo di retribuzione per lavoro dipendente, nei periodi in cui il personale
risulti effettivamente imbarcato. Sono pertanto escluse dall’agevolazione le
somme corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro in quanto non
qualificabili come retribuzioni per lavoro dipendente erogate durante il
periodo di effettivo imbarco.
Agli armatori che impiegano personale di bordo su navi
iscritte nel c.d. Registro internazionale è riconosciuto un credito d’imposta
pari all’Irpef dovuta sui compensi corrisposti. Tale credito consente all’armatore
di azzerare le ritenute fiscali che sarebbe tenuto a versare in qualità di
sostituto d’imposta.
Nel quesito in commento, una compagnia di navigazione aveva
chiesto all’Agenzia delle entrate se fosse possibile includere, nel calcolo del
credito d’imposta spettante, le ritenute Irpef trattenute su somme corrisposte
a un lavoratore dimissionario - pertanto non più imbarcato - a titolo di”
indennità sostitutiva del mancato preavviso”, di” incentivo all’esodo” e di
“transazione novativa”. Le modalità di tassazione di tali somme sono invece
disciplinate dagli articoli 17 e 19 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), i quali
prevedono un regime di imposta separato, generalmente più favorevole rispetto a
quello ordinario.
La questione sollevata dalla compagnia riguarda, in
particolare, la riconducibilità di tali emolumenti alla nozione di “redditi di
lavoro dipendente”.
Secondo la società, l’iscrizione della nave nel Registro
internazionale avrebbe giustificato l’estensione dell’agevolazione anche con
riferimento a tali emolumenti.
Il Registro internazionale, istituito per contrastare il
fenomeno delle c.d. “bandiere di comodo”, consente – previa autorizzazione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’iscrizione “delle
navi adibite esclusivamente a traffici ed a commerci internazionali”. Per
incentivare tale iscrizione, la normativa prevede appunto specifici benefici
fiscali e contributivi, tra cui l’esenzione Irpef sulle retribuzioni dei
marittimi imbarcati e l’esonero, totale o parziale, dal versamento dei
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
Nel rispondere al quesito posto dalla Società istante,
l’Agenzia ha chiarito che per rientrare nell’ambito di applicazione del credito
d’imposta, le somme devono essere state erogate a titolo di retribuzione per
lavoro dipendente al personale di bordo nel periodo in cui il lavoratore
risultava effettivamente imbarcato su una nave iscritta nel Registro
internazionale.
Il credito d’imposta, pertanto, non spetta per le ritenute Irpef
relative a somme versate all’ex dipendente che non rientrano tra i redditi di
lavoro dipendente.