Modifiche alla Tonnage Tax: nuova normativa fiscale in tema di trasporto marittimo
03/03/2025
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Il Decreto Legislativo n. 192 del 13 dicembre
2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, apporta
significativi cambiamenti alla disciplina fiscale delle operazioni di trasporto
marittimo, concentrandosi in particolare sulla normativa relativa alla
"tonnage tax". Le modifiche introdotte mirano a rendere il sistema
tributario più equo e conforme alle linee guida europee riguardanti gli aiuti
di Stato nel settore dei trasporti via mare.
Le principali novità introdotte includono:
- Esclusione delle Aziende in Crisi: l'opzione per aderire al regime della “tonnage tax” non è disponibile per le aziende che si trovano in fase di liquidazione o dissoluzione, né per quelle che si trovano in difficoltà finanziaria, come definito dal regolamento (UE) n. 651/2014.
- Attività Ammissibili: sono state ampliate le categorie di attività ammissibili, includendo operazioni di soccorso marittimo, la costruzione e l'installazione di impianti in alto mare, e il rimorchio navale, a condizione che più del 50% delle operazioni annuali di ciascuna nave riguardino il trasporto marittimo.
- Limiti di Tassazione: i proventi derivanti da attività secondarie non possono superare il 50% del totale dei guadagni di ogni nave qualificata. Inoltre, i trasporti terrestri immediatamente precedenti o successivi al viaggio marittimo vengono inclusi nel reddito imponibile solo se venduti insieme al trasporto marittimo, escludendo specificatamente il trasporto via terra di container.
- Credito Fiscale: è stato istituito un credito d'imposta per le aziende che affittano navi a scafo nudo, equivalente all'imposta calcolata sul reddito determinato forfettariamente per i giorni di locazione.
- Contabilità Distinta: è obbligatoria la gestione di una contabilità separata per garantire che vengano rispettati i limiti relativi alle attività secondarie rispetto a quelle principali.
Le disposizioni entreranno in vigore a partire
dal periodo d'imposta successivo a quello che termina il 31 dicembre 2023,
offrendo così alle aziende marittime un quadro normativo più attuale e
trasparente per la gestione delle loro pratiche fiscali.
La Commissione Europea, con la sua decisione del
13 dicembre 2024, ha valutato e approvato il sistema fiscale proposto
dall'Italia, ritenendolo compatibile con il mercato interno secondo l'articolo
107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea (TFUE).
In particolare, la Commissione ha riconosciuto
che il regime fiscale intende tutelare il comparto del trasporto marittimo in
Italia, preservando posti di lavoro e competenze nazionali. È stato giudicato
conforme agli orientamenti dell'UE sugli aiuti di Stato nel settore del
trasporto marittimo, contribuendo a migliorare la sicurezza, l'efficienza e la
sostenibilità ambientale del settore.
Inoltre, la Commissione ha evidenziato che tale
regime fiscale aiuterà a prevenire la delocalizzazione delle imprese di
trasporto marittimo, incentivando l'occupazione nell'UE e promuovendo
l'aderenza alle normative europee. Si tratta di un sistema proporzionato e
necessario per contrastare la concorrenza internazionale e mantenere la
competitività della flotta europea.
Gli esperti del settore marittimo hanno accolto
favorevolmente le modifiche al sistema fiscale, ritenendo che queste
miglioreranno la competitività delle compagnie italiane rispetto a quelle di
altri paesi europei e non, e che potrebbero favorire il mantenimento e la
creazione di posti di lavoro nel comparto marittimo, promuovendo al contempo
l’occupazione di professionisti qualificati e migliorando le condizioni
lavorative a bordo.
Alcuni analisti hanno anche sottolineato
l'importanza delle misure fiscali per stimolare investimenti in soluzioni
tecnologiche e pratiche più ecocompatibili, riducendo così l’impatto ambientale
delle attività navali.