Niente credito di imposta per le società armatrici relativamente ai marittimi imbarcati
07/01/2025
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
Con la Risposta ad interpello n. 253 del 9 dicembre 2024, l’Agenzia
delle Entrate è intervenuta in relazione alla disciplina del credito d’imposta, ex articolo 4, comma 1, del D.L. n. 457 del 1997, previsto in favore
delle imprese armatrici che esercitano un’attività produttiva derivante
dall’utilizzazione di navi iscritte nel “Registro internazionale”.
Nel caso di specie, una società, era parte di un Gruppo
multinazionale operante nel settore marittimo e disponeva di una flotta di navi
iscritte nel Registro delle navi adibite alla navigazione internazionale: in tale
contesto intendeva fruire dell’agevolazione de qua in relazione alle
somme da corrispondere ad un proprio lavoratore dipendente all’esito della
cessazione del rapporto di lavoro.
Più specificamente, il rapporto di lavoro riguardava un soggetto
residente in Italia che era stato assunto con contratto di lavoro dipendente in
qualità di membro del personale di bordo imbarcato sulle citate navi a
decorrere dal settembre 2011.
“Nel valutare, di
comune accordo, la possibilità di interrompere il rapporto di lavoro, il
lavoratore aveva rassegnato” le proprie dimissioni a decorrere dal 1°
ottobre 2023.
A fronte di tali dimissioni, la società si impegnava a
versare al dipendente somme a titolo di (i) “indennità
sostitutiva del mancato preavviso” di 90 giorni; (ii) di “incentivo all’esodo” e (iii) di “transazione novativa”.
Alla luce di quanto sopra, la Società chiedeva
all’Amministrazione finanziaria chiarimenti in merito alla disciplina
agevolativa di cui al citato articolo 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997, che
prevede, in favore dei soggetti che esercitano l’attività mediante l’utilizzazione
di navi iscritte nel Registro internazionale, l’attribuzione di un credito
d’imposta in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta sui redditi da lavoro dipendente e di lavoro autonomo
corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi.
Più specificamente, la Società intendeva sapere se fosse
stato possibile beneficiare di tale credito d’imposta con specifico riferimento
agli emolumenti corrisposti ed erogati ai dipendenti per i sopra indicati titoli.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il
credito d’imposta di cui trattasi è riconosciuto esclusivamente con riferimento
all’IRPEF dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale dipendente che,
nel periodo cui si riferisce la retribuzione stessa, risultava effettivamente
imbarcato su una nave iscritta nel Registro Internazionale.
A tal fine, l’Ufficio ha chiarito come sia necessario
parametrare tale credito alle ritenute sulle retribuzioni effettivamente
“corrisposte”, in applicazione al principio di cassa. Inoltre, tali
retribuzioni devono essere erogate al “personale imbarcato” e infine, come nel
caso di specie, la nave deve esser iscritta nell’apposito Registro
internazionale al momento della corresponsione delle retribuzioni al personale
imbarcato.
Il credito d’imposta, inoltre, compete anche con riferimento
alle ritenute sul trattamento di fine rapporto (TFR) a condizione che detto
trattamento, erogato alla cessazione del rapporto di lavoro, sia maturato con
riferimento al periodo di imbarco e che la nave per detto periodo sia stata
iscritta nel Registro Internazionale.
Tale credito, ha osservato ancora l’Amministrazione finanziaria,
rileva ai fini delle ritenute relative alla retribuzione corrisposta ai
marittimi in regime di “continuità del rapporto di lavoro” (CRL), per i periodi
di riposo a terra maturati durante il periodo di imbarco, corrispondente
alle giornate di riposi compensativi maturati e non fruiti durante l’imbarco
per domeniche, festività, ferie, sabati, ecc. Diversamente, le medesime
retribuzioni corrisposte in riferimento ai periodi di disponibilità retribuita
del marittimo, non danno luogo a tale credito, in quanto si tratta di vera e
propria retribuzione corrisposta in relazione ai periodi in cui il marittimo
non è imbarcato.
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato
che al fine di rientrare nell’ambito oggettivo di applicazione del credito
d’imposta in esame, le somme erogate a titolo di retribuzione per lavoro
dipendente devono risultare “effettivamente corrisposte” al personale (quindi,
determinate secondo un rigoroso “principio di cassa” con riguardo al pagamento)
ed essere necessariamente maturate in riferimento al periodo (o ai periodi) in
cui il personale che ha prestato l’attività lavorativa risulta “imbarcato” su
una nave iscritta nel Registro Internazionale.
Tuttavia, nel caso di specie, l’accordo era finalizzato a
definire “transattivamente ogni e
qualsiasi questione, anche soltanto potenziale, derivante o dipendente dallo (o
comunque connessa allo) svolgimento del rapporto di lavoro e dalla intervenuta
risoluzione consensuale di esso”.
Quindi, risulta che, a seguito delle dimissioni rassegnate
dal lavoratore, la società istante si era impegnata a corrispondere al
lavoratore dimissionario determinate somme di denaro.
Tali somme, quindi, sarebbero state corrisposte per effetto
della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al
fine di soddisfare, anche in via di transazione, “ogni diritto o pretesa derivante o dipendente dallo ... svolgimento
del rapporto di lavoro e dalla intervenuta risoluzione dello stesso”.
Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che dette
somme non rientrano nell’ambito applicativo della disciplina agevolativa in
esame in quanto, ancorché potenzialmente riferibili o connesse genericamente
all’attività lavorativa nel suo complesso svolta dal lavoratore, non sono
correlate al periodo (o agli eventuali periodi) in cui lo stesso risultava
effettivamente “imbarcato”.