Niente credito di imposta per le società armatrici relativamente ai marittimi imbarcati

07/01/2025

Niente credito di imposta per le società armatrici relativamente ai marittimi imbarcati

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

Con la Risposta ad interpello n. 253 del 9 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in relazione alla disciplina del credito d’imposta, ex articolo 4, comma 1, del D.L. n. 457 del 1997, previsto in favore delle imprese armatrici che esercitano un’attività produttiva derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel “Registro internazionale”.

Nel caso di specie, una società, era parte di un Gruppo multinazionale operante nel settore marittimo e disponeva di una flotta di navi iscritte nel Registro delle navi adibite alla navigazione internazionale: in tale contesto intendeva fruire dell’agevolazione de qua in relazione alle somme da corrispondere ad un proprio lavoratore dipendente all’esito della cessazione del rapporto di lavoro.

Più specificamente, il rapporto di lavoro riguardava un soggetto residente in Italia che era stato assunto con contratto di lavoro dipendente in qualità di membro del personale di bordo imbarcato sulle citate navi a decorrere dal settembre 2011.

“Nel valutare, di comune accordo, la possibilità di interrompere il rapporto di lavoro, il lavoratore aveva rassegnato” le proprie dimissioni a decorrere dal 1° ottobre 2023.

A fronte di tali dimissioni, la società si impegnava a versare al dipendente somme a titolo di (i) “indennità sostitutiva del mancato preavviso” di 90 giorni; (ii) di “incentivo all’esodo” e (iii) di “transazione novativa”.

Alla luce di quanto sopra, la Società chiedeva all’Amministrazione finanziaria chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa di cui al citato articolo 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997, che prevede, in favore dei soggetti che esercitano l’attività mediante l’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, l’attribuzione di un credito d’imposta in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi da lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi.

Più specificamente, la Società intendeva sapere se fosse stato possibile beneficiare di tale credito d’imposta con specifico riferimento agli emolumenti corrisposti ed erogati ai dipendenti per i sopra indicati titoli.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il credito d’imposta di cui trattasi è riconosciuto esclusivamente con riferimento all’IRPEF dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale dipendente che, nel periodo cui si riferisce la retribuzione stessa, risultava effettivamente imbarcato su una nave iscritta nel Registro Internazionale.

A tal fine, l’Ufficio ha chiarito come sia necessario parametrare tale credito alle ritenute sulle retribuzioni effettivamente “corrisposte”, in applicazione al principio di cassa. Inoltre, tali retribuzioni devono essere erogate al “personale imbarcato” e infine, come nel caso di specie, la nave deve esser iscritta nell’apposito Registro internazionale al momento della corresponsione delle retribuzioni al personale imbarcato.

Il credito d’imposta, inoltre, compete anche con riferimento alle ritenute sul trattamento di fine rapporto (TFR) a condizione che detto trattamento, erogato alla cessazione del rapporto di lavoro, sia maturato con riferimento al periodo di imbarco e che la nave per detto periodo sia stata iscritta nel Registro Internazionale.

Tale credito, ha osservato ancora l’Amministrazione finanziaria, rileva ai fini delle ritenute relative alla retribuzione corrisposta ai marittimi in regime di “continuità del rapporto di lavoro” (CRL), per i periodi di riposo a terra maturati durante il periodo di imbarco, corrispondente alle giornate di riposi compensativi maturati e non fruiti durante l’imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, ecc. Diversamente, le medesime retribuzioni corrisposte in riferimento ai periodi di disponibilità retribuita del marittimo, non danno luogo a tale credito, in quanto si tratta di vera e propria retribuzione corrisposta in relazione ai periodi in cui il marittimo non è imbarcato.

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che al fine di rientrare nell’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta in esame, le somme erogate a titolo di retribuzione per lavoro dipendente devono risultare “effettivamente corrisposte” al personale (quindi, determinate secondo un rigoroso “principio di cassa” con riguardo al pagamento) ed essere necessariamente maturate in riferimento al periodo (o ai periodi) in cui il personale che ha prestato l’attività lavorativa risulta “imbarcato” su una nave iscritta nel Registro Internazionale.

Tuttavia, nel caso di specie, l’accordo era finalizzato a definire “transattivamente ogni e qualsiasi questione, anche soltanto potenziale, derivante o dipendente dallo (o comunque connessa allo) svolgimento del rapporto di lavoro e dalla intervenuta risoluzione consensuale di esso”.

Quindi, risulta che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, la società istante si era impegnata a corrispondere al lavoratore dimissionario determinate somme di denaro.

Tali somme, quindi, sarebbero state corrisposte per effetto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di soddisfare, anche in via di transazione, “ogni diritto o pretesa derivante o dipendente dallo ... svolgimento del rapporto di lavoro e dalla intervenuta risoluzione dello stesso”.

Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che dette somme non rientrano nell’ambito applicativo della disciplina agevolativa in esame in quanto, ancorché potenzialmente riferibili o connesse genericamente all’attività lavorativa nel suo complesso svolta dal lavoratore, non sono correlate al periodo (o agli eventuali periodi) in cui lo stesso risultava effettivamente “imbarcato”.


© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it