Emendamenti 2022 alla Conv. MLC 2006: migliori condizioni per i marittimi e maggiore chiarezza
18/12/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
La Convenzione ILO sul lavoro
marittimo MLC Convention 2006, entrata in vigore per gli Stati contraenti nel
2013 e ratificata dall’Italia con Legge n. 113/2013, prevede nel suo testo la
possibilità di adottare emendamenti sia agli articoli della Convenzione che alle
Regole e al Codice, con lo scopo, da un lato, di migliorare le condizioni di
impiego e di vita a bordo dei marittimi e, dall’altro, l’applicazione certa ed
uniforme della Convenzione tra gli Stati aderenti.
Nella 110 Sessione della Conferenza
Internazionale del Lavoro, tenutasi nel giugno 2022, sono stati approvati
alcuni emendamenti al Codice, vale a dire quella parte della Convenzione MLC
che contiene gli standards e le regole che devono essere attuate dagli Stati
aderenti nei singoli campi coperti dalla Convenzione (che attengono a: condizioni
minime richieste per il lavoro a bordo, condizioni di impiego, alloggi, ricreazione
e alimentazione, tutela della salute, assistenza sanitaria e tutela del benessere
e della sicurezza sociale).
Secondo la previsione contenuta
nella stessa Convenzione, gli emendamenti approvati dalla Conferenza sono stati
notificati agli Stati che hanno ratificato la Convenzione con l’indicazione del
periodo di tempo loro concesso per esprimere formalmente l'eventuale
disaccordo. Detto periodo è di due anni a decorrere dalla data di notifica e,
alla sua scadenza, l’emendamento approvato dalla Conferenza è ritenuto
accettato salvo che più del 40 per cento degli Stati che hanno ratificato la
Convenzione e che rappresentano non meno del 40 per cento della stazza lorda
della flotta mercantile mondiale di detti Stati esprimano formalmente il loro
disaccordo. Una volta completata questa procedura, l’emendamento entra in
vigore per detti Stati sei mesi dopo e non necessita di specifiche procedure di
ratifica da parte dello Stato.
Gli emendamenti della 110
Sessione, dopo la notifica agli Stati che hanno ratificato la Convenzione, sono
stati ritenuti accettati il 23.6.2024 e, pertanto, entreranno in vigore il
23.12.2024, senza bisogno di alcuna specifica ulteriore ratifica da parte dei
singoli Stati.
Si tratta di alcuni emendamenti alle
previsioni relative alle condizioni di vita dei marittimi a bordo delle navi,
che prevedono, in particolare:
- L’impegno degli armatori a garantire ai marittimi, per quanto ragionevolmente fattibile, l’accesso ad internet a bordo delle navi, applicando costi ragionevoli, e l’impegno degli Stati di approdo a garantire nei porti ed ancoraggi l’accesso ad internet.
- L’impegno degli Stati contraenti a facilitare il pronto rimpatrio dei marittimi, anche quando questi sono considerati abbandonati. Gli Stati di approdo, gli Stati di bandiera e gli Stati fornitori di manodopera devono cooperare per garantire che ai marittimi ingaggiati su una nave per sostituire i marittimi che sono stati abbandonati nel loro territorio, o su una nave battente la loro bandiera, siano riconosciuti i diritti e le prerogative previsti dalla Convenzione.
- L’impegno a garantire a bordo delle navi acqua potabile di buona qualità a disposizione dei marittimi senza alcun costo, pasti adeguati, equilibrati e nutrienti, che tengano conto delle esigenze di natura religiosa e culturale dei diversi membri dell’equipaggio.
- L’impegno a garantire ai marittimi un pronto accesso all’assistenza medica a terra in caso di infortuni o malattie di un certo rilievo e a non impedire lo sbarco dei marittimi dalla nave per ragioni di salute pubblica.
- L’impegno a migliorare la salute dei lavoratori marittimi e la prevenzione degli incidenti a bordo, assicurando a ogni marittimo dispositivi protettivi personali di misura adeguata e assicurando investigazioni e registrazioni, anche a fini statistici, delle morti di marittimi avvenute a bordo.
L’esperienza della pandemia e la
lunga permanenza degli equipaggi a bordo delle navi in attesa di un porto di
attracco hanno fatto emergere le sfide e i problemi che la vita a bordo, senza
possibilità di scendere in un porto, comporta per la salute fisica e mentale
dei marittimi e l’esigenza di porre rimedio ad ogni possibile disparità e
garantire un effettivo benessere a questa speciale categoria di lavoratori.
Un ulteriore emendamento
approvato nel 2022, di rilevante importanza per gli armatori delle navi,
concerne la modifica dei certificati o altri documenti che costituiscono la
prova documentale della garanzia finanziaria che deve essere prestata, in base
alle Regole 2.5 e 4.2, a copertura delle spese di rimpatrio dei marittimi e delle
indennità per morte e invalidità permanente dei marittimi.
L’attuale formulazione delle
appendici A2-I (g) e A4-I (g) relative a dette garanzie richiede di indicare il
nome dello “shipowner”.
Benchè l’art. 2.j della
Convenzione definisca lo shipowner come “il proprietario della nave o ogni
altra organizzazione o persona, quale il gestore, l’agente o il noleggiatore a
scafo nudo, al quale il proprietario ha dato la responsabilità dell’utilizzo
della nave e che, nell’assumere tale responsabilità, ha accettato di farsi
carico dei compiti e degli obblighi imposti agli armatori ai sensi della
presente Convenzione, indipendentemente dal fatto che altre organizzazioni o
persone assolvano alcuni compiti o responsabilità per conto dell’armatore”,
ricomprendendo, quindi, sia il soggetto che nel panorama internazionale viene
definito “shipowner” (armatore) che il soggetto definito come “registered
shipowner” (proprietario) della nave, le associazioni di armatori hanno segnalato problemi con alcuni Ufficiali
di Controllo dello Stato di approdo (“PSCO”), che, dopo avere esaminato i certificati
di garanzia finanziaria emessi ai sensi della Regola 2.5 da P&I Clubs, hanno
emesso avvisi di carenza quando il soggetto indicato nella Dichiarazione di
Conformità del Lavoro Marittimo (DMLC) di una nave era un armatore (shipowner) e
non corrispondeva a quello del proprietario (“registered Owner”) indicato nei
certificati di garanzia finanziaria.
Gli emendamenti approvati
contengono ora una modifica del disposto delle appendici A2-I (g) e A4-I (g) e
consentono che nei certificati di garanzia venga indicato il nome dell’armatore
o del proprietario se differente dall’armatore (“name of the shipowner, or of
the registered owner if different from the shipowner”), così riconoscendo la
possibilità di non corrispondenza tra i soggetti indicati in documenti diversi.
Tale nuova formulazione dei
certificati ovvierà ai dubbi ed alle obiezioni, talvolta di carattere meramente
formale, sollevati dalle autorità marittime degli Stati di approdo e consentirà
una circolazione uniforme delle garanzie finanziarie ed una maggiore chiarezza
per tutti gli operatori.