VIES necessario per le cessioni intra-UE di dotazioni di bordo
20/12/2024
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Per beneficiare
del regime di non imponibilità Iva, il cedente di dotazioni e provviste di
bordo deve chiedere al cessionario la comunicazione del proprio numero di
iscrizione VIES.
Ad affermarlo è
l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello 5 dicembre 2024, n. 244,
che, dunque, subordina l’applicabilità del regime di non imponibilità, di cui
all’art. 8-bis, d.p.r. 633/1972, al rispetto delle condizioni previste per le
cessioni intra-UE.
L’intervento
dell’Agenzia riscontra la richiesta di chiarimenti di una Società italiana cedente
vernici per rivestimento navale ad armatori esteri con consegna in un porto UE,
in merito alla possibilità di beneficiare della non imponibilità Iva prevista.
La Società possiede, infatti, tutti i requisiti per accedere a tale regime, in
quanto svolge regolarmente viaggi in “alto mare” (oltre le 12 miglia marine), in misura superiore al 70% del totale della
navigazione su base annua.
L’Agenzia delle
entrate, con la risposta a interpello in commento, ha affermato che per le
dotazioni di bordo, spedite a un armatore in un porto o in un cantiere navale
situato nel territorio UE, per il cedente il regime di non imponibilità Iva è
applicabile al ricorrere delle condizioni individuate per le cessioni intraunionali,
di cui all’art. 41, d.l. 331/1993. In particolare, il comma 2-ter di tale norma subordina il
regime di non imponibilità all’obbligo del cessionario di comunicare al
fornitore il proprio numero identificativo VIES, attribuitogli da un altro
Stato membro nonché all’onere del cedente di compilare l’elenco riepilogativo
INTRASTAT.
Il VIES (Vat Information Exchange System) è un sistema elettronico creato dall’Unione europea per verificare la
validità della partita Iva di un'azienda o di un professionista, registrati in
uno Stato membro UE, che effettuano operazioni commerciali intra-UE.
Se il cessionario
non possiede un numero di identificazione VIES, o non ha provveduto a
comunicarlo al cedente nazionale, l’operazione non rispetta le condizioni
richieste dall’art. 41 e, pertanto, è soggetta a Iva in Italia, a carico del
cedente stesso.