VIES necessario per le cessioni intra-UE di dotazioni di bordo

20/12/2024

VIES necessario per le cessioni intra-UE di dotazioni di bordo

Studio Legale Armella & Associati - www.studioarmella.it - segreteria@studioarmella.com

Per beneficiare del regime di non imponibilità Iva, il cedente di dotazioni e provviste di bordo deve chiedere al cessionario la comunicazione del proprio numero di iscrizione VIES.
Ad affermarlo è l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello 5 dicembre 2024, n. 244, che, dunque, subordina l’applicabilità del regime di non imponibilità, di cui all’art. 8-bis, d.p.r. 633/1972, al rispetto delle condizioni previste per le cessioni intra-UE.
L’intervento dell’Agenzia riscontra la richiesta di chiarimenti di una Società italiana cedente vernici per rivestimento navale ad armatori esteri con consegna in un porto UE, in merito alla possibilità di beneficiare della non imponibilità Iva prevista. La Società possiede, infatti, tutti i requisiti per accedere a tale regime, in quanto svolge regolarmente viaggi in “alto mare” (oltre le 12 miglia marine), in misura superiore al 70% del totale della navigazione su base annua.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello in commento, ha affermato che per le dotazioni di bordo, spedite a un armatore in un porto o in un cantiere navale situato nel territorio UE, per il cedente il regime di non imponibilità Iva è applicabile al ricorrere delle condizioni individuate per le cessioni intraunionali, di cui all’art. 41, d.l. 331/1993. In particolare, il comma 2-ter di tale norma subordina il regime di non imponibilità all’obbligo del cessionario di comunicare al fornitore il proprio numero identificativo VIES, attribuitogli da un altro Stato membro nonché all’onere del cedente di compilare l’elenco riepilogativo INTRASTAT.
Il VIES (Vat Information Exchange System) è un sistema elettronico creato dall’Unione europea per verificare la validità della partita Iva di un'azienda o di un professionista, registrati in uno Stato membro UE, che effettuano operazioni commerciali intra-UE.
Se il cessionario non possiede un numero di identificazione VIES, o non ha provveduto a comunicarlo al cedente nazionale, l’operazione non rispetta le condizioni richieste dall’art. 41 e, pertanto, è soggetta a Iva in Italia, a carico del cedente stesso.


© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it