Le novità introdotte nel Codice della Nautica da diporto dal Decreto Ministeriale n.133/2024

29/11/2024

Le novità introdotte nel Codice della Nautica da diporto dal Decreto Ministeriale n.133/2024

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

Il presente contributo è volto ad analizzare alcune delle novità introdotte al Codice della Nautica da diporto con l’emanazione del Decreto Ministeriale n. 133 del 17 settembre 2024 (di seguito “D.M. 133”), a sua volta modificativo del Decreto Ministeriale n. 146 del 2008, istitutivo del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto.

Le novità introdotte dal D.M. 133, entrato in vigore lo scorso 21 ottobre 2024, sono visibili fin dalla lettura del primo articolo che prevede la creazione non solo di nuovi e specifici “portali telematici” destinati alla gestione delle procedure amministrative dagli “utenti”, ma altresì di nuovi uffici “fisici”.
Ne sono esempio l’introduzione del c.d. STED “Sportello Telematico del Diportista” e del c.d. ATCN “Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto” unitamente alla “creazione” di figure come l’UCON (Ufficio di Conservatoria centrale delle unità da diporto) o il CED (Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); i nuovi uffici e sportelli costituiscono un chiaro ed evidente tentativo di digitalizzazione ed ammodernamento del sistema amministrativo vigente regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 146 del 29 luglio 2008 (di seguito “D.M. 146”) volto ad ottimizzare e velocizzare (per quanto possibile) gli aspetti burocratici del settore.

L’interfaccia da parte dell’armatore, del proprietario o dell’utilizzatore dell’unità da diporto con questi nuovi “uffici” risulta oramai pressoché imprescindibile considerato che l’espletamento delle attività come quelle – a titolo esemplificato - di iscrizione di unità da diporto costruite per uso personale, la comunicazione della perdita del possesso, l’iscrizione all’ATCN, il rilascio della licenza di navigazione ecc… vengono necessariamente processate attraverso lo STED che a sua volta si interfaccia con gli uffici competenti.

Il D.M. 133 assume altresì particolare importanza in tema di agevolazioni procedurali e di carattere economico. A questo proposito si evidenzia l’introduzione, nel CdN, degli articoli 24 bis e 24 ter rispettivamente volti, il primo, ad offrire all’armatore, al proprietario o all’utilizzatore in locazione finanziaria “agevolazioni procedurali di carattere nazionale” per quanto riguarda i lavori di trasformazione delle unità battenti bandiera di Paesi extra UE presso cantieri navali italiani, mentre il secondo è volto ad offrire alle unità della nautica sociale (come indentificate nell’art 2 bis del Codice della nautica da diporto), tra le altre, anche agevolazioni tariffarie non inferiori al 30 % per la fornitura dei servizi di banchina nelle strutture dedicate.

Tra le novità presenti all’interno del D.M. 133 merita sicuramente un accenno anche la semplificazione delle procedure di arruolamento o delle dichiarazioni di sbarco del personale di bordo che possono essere ora eseguite anche nell’ipotesi in cui ci si dovesse trovare in un porto estero dove l’autorità consolare non è presente o i relativi uffici competenti in materia non siano aperti al pubblico. Tramite l’inserimento del nuovo comma 3 bis all’art. 23 è, difatti, possibile procedere alla stipula della convenzione di arruolamento o alla dichiarazione di sbarco anche solo alla presenza di due testimoni annotando il tutto nel ruolino di equipaggio e regolarizzando la posizione presso l’ufficio competente una volta rientrati in Italia.

Altra novità apportata dal D.M. 133 riguarda la regolamentazione della patente nautica. A questo proposito tra le modifiche apportate spicca sicuramente la possibilità concessa anche a soggetti minorenni (ma che abbiano raggiunto i 16 anni) di poter conseguire, previo superamento di apposito esame e con determinate limitazioni, la patente nautica. Si evidenzia, sotto questo aspetto, che tra le principali limitazioni imposte ai soggetti minorenni vi sono l’obbligo di navigare esclusivamente entro le 6 miglia di distanza dalla costa e solamente durante le ore diurne con natanti o imbarcazioni da diporto aventi scafi di lunghezza massima fino a 12 m.

L’intervento del legislatore va ad incidere anche in tema di sicurezza modificando alcuni aspetti delle condizioni previste per il rilascio del certificato di sicurezza, riformulando altresì l’elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo dalle unità da diporto aventi le seguenti caratteristiche:

   a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE;
   b) natanti e imbarcazioni privi di marcatura CE.

A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 133 il certificato di sicurezza viene rilasciato dallo STED all’atto della prima iscrizione nell’ATCN previa validazione dell’UCON, mentre rimane invariata la previsione del termine quinquennale prevista per il rinnovo del certificato di sicurezza.

Viene introdotto l’obbligo per l’armatore di identificare i mezzi di salvataggio individuali con una sigla ed il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell’ATCN dell’unità da diporto della quale costituiscono dotazione.

Altra novità che viene prevista dal D.M. 133 riguarda l’esenzione dalla prova di stabilità per una nave da diporto in costruzione qualora vengano accertate le condizioni di gemellarità con un’altra unità costruita dal medesimo cantiere.
Sempre in tema di sicurezza il D.M. 133 prevede l’introduzione di limiti di velocità nelle acque marittime entro i 500 metri dalla costa (8 nodi) così come l’introduzione del limite di velocità pari a 3 nodi all’interno dei porti, delle rade e delle baie.

Infine, tra le novità presenti nel D.M. 133, merita sicuramente un richiamo il nuovo art 89 ter rubricato “Italian Passenger Yacht Code”.
Sebbene indicato nel nuovo Decreto Ministeriale, tale “codice” risulta essere ancora in fase di approvazione da parte del legislatore. Come difatti riportato al comma 11 dell’art. 89 ter D.M. 133 il “codice” sarà approvato ed emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.M. 133.

Come riportato nel predetto articolo, la creazione di tale codice è volta a prescrivere standard alternativi, deroghe ed equivalenze rispetto alle convenzioni internazionali prevedendo appositi criteri di progettazione, standard di costruzione e altre misure di sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento per le navi da diporto impiegate in attività di noleggio e per le navi che trasportano un numero di persone compreso tra 12 e 36 durante viaggi internazionali.


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