Le novità introdotte nel Codice della Nautica da diporto dal Decreto Ministeriale n.133/2024
29/11/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
Il presente contributo è volto ad
analizzare alcune delle novità introdotte al Codice della Nautica da diporto con
l’emanazione del Decreto Ministeriale n. 133 del 17 settembre 2024 (di seguito
“D.M. 133”), a sua volta modificativo del Decreto Ministeriale n. 146
del 2008, istitutivo del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da
diporto.
Le novità introdotte dal D.M. 133,
entrato in vigore lo scorso 21 ottobre 2024, sono visibili fin dalla lettura
del primo articolo che prevede la creazione non solo di nuovi e specifici “portali
telematici” destinati alla gestione delle procedure amministrative dagli
“utenti”, ma altresì di nuovi uffici “fisici”.
Ne sono esempio l’introduzione
del c.d. STED “Sportello Telematico del Diportista” e del c.d. ATCN “Archivio
Telematico Centrale delle Unità da Diporto” unitamente alla “creazione” di
figure come l’UCON (Ufficio di Conservatoria centrale delle unità da diporto) o
il CED (Centro elaborazione dati della Direzione generale per la
motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di
trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); i
nuovi uffici e sportelli costituiscono un chiaro ed evidente tentativo di digitalizzazione
ed ammodernamento del sistema amministrativo vigente regolamentato dal Decreto
Ministeriale n. 146 del 29 luglio 2008 (di seguito “D.M. 146”) volto ad
ottimizzare e velocizzare (per quanto possibile) gli aspetti burocratici del
settore.
L’interfaccia da parte
dell’armatore, del proprietario o dell’utilizzatore dell’unità da diporto con
questi nuovi “uffici” risulta oramai pressoché imprescindibile considerato che
l’espletamento delle attività come quelle – a titolo esemplificato - di
iscrizione di unità da diporto costruite per uso personale, la comunicazione
della perdita del possesso, l’iscrizione all’ATCN, il rilascio della licenza di
navigazione ecc… vengono necessariamente processate attraverso lo STED che a sua
volta si interfaccia con gli uffici competenti.
Il D.M. 133 assume altresì
particolare importanza in tema di agevolazioni procedurali e di carattere
economico. A questo proposito si evidenzia l’introduzione, nel CdN, degli
articoli 24 bis e 24 ter rispettivamente volti, il primo, ad offrire all’armatore,
al proprietario o all’utilizzatore in locazione finanziaria “agevolazioni
procedurali di carattere nazionale” per quanto riguarda i lavori di
trasformazione delle unità battenti bandiera di Paesi extra UE presso cantieri
navali italiani, mentre il secondo è volto ad offrire alle unità della nautica
sociale (come indentificate nell’art 2 bis del Codice della nautica da
diporto), tra le altre, anche agevolazioni tariffarie non inferiori al 30 % per
la fornitura dei servizi di banchina nelle strutture dedicate.
Tra le novità presenti all’interno
del D.M. 133 merita sicuramente un accenno anche la semplificazione delle
procedure di arruolamento o delle dichiarazioni di sbarco del personale di
bordo che possono essere ora eseguite anche nell’ipotesi in cui ci si dovesse trovare
in un porto estero dove l’autorità consolare non è presente o i relativi uffici
competenti in materia non siano aperti al pubblico. Tramite l’inserimento del
nuovo comma 3 bis all’art. 23 è, difatti, possibile procedere alla stipula
della convenzione di arruolamento o alla dichiarazione di sbarco anche solo
alla presenza di due testimoni annotando il tutto nel ruolino di equipaggio e
regolarizzando la posizione presso l’ufficio competente una volta rientrati in
Italia.
Altra novità apportata dal D.M.
133 riguarda la regolamentazione della patente nautica. A questo proposito tra
le modifiche apportate spicca sicuramente la possibilità concessa anche a
soggetti minorenni (ma che abbiano raggiunto i 16 anni) di poter conseguire,
previo superamento di apposito esame e con determinate limitazioni, la patente
nautica. Si evidenzia, sotto questo aspetto, che tra le principali limitazioni imposte
ai soggetti minorenni vi sono l’obbligo di navigare esclusivamente entro le 6
miglia di distanza dalla costa e solamente durante le ore diurne con natanti o
imbarcazioni da diporto aventi scafi di lunghezza massima fino a 12 m.
L’intervento del legislatore va
ad incidere anche in tema di sicurezza modificando alcuni aspetti delle
condizioni previste per il rilascio del certificato di sicurezza, riformulando
altresì l’elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che
devono essere tenute a bordo dalle unità da diporto aventi le seguenti
caratteristiche:
a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE;
b) natanti e imbarcazioni privi di marcatura CE.
A seguito dell’entrata in vigore
del D.M. 133 il certificato di sicurezza viene rilasciato dallo STED all’atto
della prima iscrizione nell’ATCN previa validazione dell’UCON, mentre rimane
invariata la previsione del termine quinquennale prevista per il rinnovo del
certificato di sicurezza.
Viene introdotto l’obbligo per l’armatore
di identificare i mezzi di salvataggio individuali con una sigla ed il numero
di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell’ATCN dell’unità
da diporto della quale costituiscono dotazione.
Altra novità che viene prevista
dal D.M. 133 riguarda l’esenzione dalla prova di stabilità per una nave da
diporto in costruzione qualora vengano accertate le condizioni di gemellarità
con un’altra unità costruita dal medesimo cantiere.
Sempre in tema di sicurezza il
D.M. 133 prevede l’introduzione di limiti di velocità nelle acque marittime
entro i 500 metri dalla costa (8 nodi) così come l’introduzione del limite di
velocità pari a 3 nodi all’interno dei porti, delle rade e delle baie.
Infine, tra le
novità presenti nel D.M. 133, merita sicuramente un richiamo il nuovo art 89
ter rubricato “Italian Passenger Yacht Code”.
Sebbene
indicato nel nuovo Decreto Ministeriale, tale “codice” risulta essere ancora in
fase di approvazione da parte del legislatore. Come difatti riportato al comma
11 dell’art. 89 ter D.M. 133 il “codice” sarà approvato ed emanato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 6 mesi dall’entrata in
vigore del D.M. 133.
Come riportato
nel predetto articolo, la creazione di tale codice è volta a prescrivere
standard alternativi, deroghe ed equivalenze rispetto alle convenzioni internazionali
prevedendo appositi criteri di progettazione, standard di costruzione e altre
misure di sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento per le navi da diporto
impiegate in attività di noleggio e per le navi che trasportano un numero di
persone compreso tra 12 e 36 durante viaggi internazionali.