La ritenzione privilegiata sull’imbarcazione a tutela dei crediti del gestore del porto turistico

31/10/2024

La ritenzione privilegiata sull’imbarcazione a tutela dei crediti del gestore del porto turistico

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

Il presente contributo si propone di analizzare brevemente l’esperibilità della c.d. ritenzione privilegiata dell’imbarcazione da parte del gestore del porto turistico che vanti un credito insoddisfatto nei confronti del proprio cliente diportista.
Preliminarmente si ricorda che l’istituto civilistico del diritto di ritenzione rappresenta un mezzo di autotutela privata, a carattere eccezionale, che, in determinate circostanze, legittima il rifiuto del creditore di restituire la res fino a quando il suo credito non sia stato soddisfatto.
L’esercizio del diritto di ritenzione può essere esercitato, nei casi previsti dalla legge, ove ricorrano i seguenti presupposti: (i) il bene deve trovarsi fisicamente presso il creditore e (ii) deve esistere un collegamento tra la cosa su cui si esercita la ritenzione e il credito vantato. Nelle ipotesi in cui al diritto di ritenere il legislatore associ anche un privilegio speciale sulla cosa, il creditore, finché conserva la detenzione del bene, può non solo rifiutarsi di restituire il bene (quindi “ritenerlo”), ma può anche vendere la cosa ritenuta, soddisfacendosi sul suo valore, con preferenza rispetto ad altri creditori, secondo le norme stabilite per la vendita del pegno (c.d. ritenzione privilegiata).
In via esemplificativa, per quanto rileva ai nostri fini, tra le ipotesi di ritenzione privilegiata si possono ricordare quelle associate ai crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento della cosa (art. 2756 c.c.), nonché ai crediti maturati dal depositario per la custodia della res (art. 2761 c.c.). Tali crediti sono tutelati dal legislatore anche attraverso la previsione per cui il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi - estranei quindi al rapporto obbligatorio tra creditore e debitore - che hanno diritti sul bene, qualora il creditore abbia eseguito la propria prestazione in buona fede, ovvero, secondo la Cassazione, ignorando che il debitore avesse titolo per affidare la cosa al creditore per la conservazione o per il miglioramento della stessa.
Ci domandiamo, adesso, come il credito del gestore del porto turistico possa essere inserito nel suddetto contesto normativo.
Innanzitutto, è da precisare che il rapporto tra marina e diportista può assumere svariate configurazioni. Esso è regolato, in linea di principio, dal c.d. contratto atipico di ormeggio, caratterizzato, nel suo contenuto minimo essenziale, dalla messa a disposizione da parte della marina delle strutture portuali mediante l’assegnazione al cliente di un delimitato spazio acqueo. Rispetto a tale configurazione base, la marina può assumere obbligazioni ulteriori nei confronti del proprio cliente. In alcuni casi, ad esempio, il gestore può obbligarsi (anche) alla custodia dell’imbarcazione ormeggiata, il che consente di assimilare, in qualche misura, la figura della marina a quella del depositario. La marina può, inoltre, obbligarsi ad eseguire prestazioni estranee all’ormeggio in senso stretto, ad esempio, quella di ricovero dell’imbarcazione nei mesi invernali ovvero quella di pulizia e manutenzione dell’unità.
In questo articolato scenario contrattuale, il gestore del porto non potrà esercitare il diritto di ritenzione previsto dalla legge sull’imbarcazione ormeggiata nei casi in cui si sia limitato tout court a “locare” all’utilizzatore lo spazio acqueo destinato all’ormeggio. Potrà, invece, invocare la ritenzione privilegiata sull’imbarcazione verso il diportista nel caso in cui abbia assunto anche obblighi di custodia dell’imbarcazione ormeggiata (ex art. 2761 c.c.) ovvero abbia svolto servizi di conservazione e manutenzione dell’imbarcazione (ex art. 2756 c.c.), a tutela di tali specifici crediti.
Fermo quanto precede, vediamo alcune situazioni in cui l’esercizio della ritenzione privilegiata sull’imbarcazione da parte del gestore del porto turistico potrebbe presentare delle criticità.
Come detto, per esercitare il diritto di ritenzione in presenza di un credito tutelato dalla legge mediante tale strumento occorre l’effettiva detenzione della res in relazione alla quale è sorto il credito. La sussistenza di tale presupposto deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della marina alla luce del contesto fattuale di riferimento. Sul punto, risulta difficilmente contestabile il diritto della marina di esercitare la ritenzione sull’imbarcazione nei casi in cui la stessa si trovi ormeggiata in porto senza persone a bordo ovvero si trovi a secco in aree della marina. Più complicato, invece, potrebbe essere l’esercizio della ritenzione nei casi in cui il gestore del porto, a fronte dell’inadempimento del proprio cliente, consegni a un terzo l’imbarcazione perché la custodisca, così, ad esempio, liberando lo spazio acqueo precedentemente assegnato all’utilizzatore inadempiente. In tale circostanza si potrebbe ritenere che la marina, perdendo la materiale disponibilità del bene, perda anche il diritto di ritenzione sullo stesso, ovvero declassi il suo diritto a una ritenzione, per così dire, mediata in favore del depositario in buona fede dell’imbarcazione, il quale, in prima battuta, non sarà obbligato a privarsi della cosa fino a quando non sarà soddisfatto il suo credito. Potrebbe essere, altresì, discutibile l’esercizio del diritto di ritenzione da parte della marina nei casi in cui l’imbarcazione, pur trovandosi fisicamente ormeggiata nel porto turistico, abbia a bordo un equipaggio. In tale ultima ipotesi, infatti, si potrebbe sostenere che l’imbarcazione non sia effettivamente “detenuta” dalla marina, ma dall’armatore mediante il suo equipaggio.
Ulteriore incertezza, sempre sul fronte applicativo, potrebbero scaturire dalla lettura sistematica del Codice civile e del Codice della navigazione. Come detto, gli artt. 2756 e 2761 c.c. offrono al creditore, per i crediti ivi menzionati, una duplice tutela: il diritto di ritenzione sul bene e il privilegio speciale sullo stesso. Detti crediti sono, in qualche misura, sovrapponibili a quelli di cui all’art. 552 cod. nav., che prevede un privilegio speciale sulla nave a tutela dei crediti relativi a “spese di custodia e di conservazione della nave dopo l’entrata nell’ultimo porto” (art. 552, co. 1, n. 1, cod. nav.). L’art. 552 cod. nav., tuttavia, non contempla anche il diritto di ritenzione in capo al creditore. In tale contesto normativo, tenuto conto della natura eccezionale dell’istituto della ritenzione legale e della prevalenza delle norme speciali dettate dal codice della navigazione su quelle civilistiche (art. 1 cod. nav.), si potrebbe arrivare a sostenere che per i crediti inquadrabili nell’art. 552 cod. nav. la marina non sussista il diritto di ritenzione, ma solo il privilegio.
Alla luce di quanto precede, il gestore del porto turistico dovrà attentamente verificare se, in concreto, la scelta di esercitare lo ius retentionis sull’imbarcazione ormeggiata dal debitore sia compatibile, nelle specifiche circostanze del caso, con il sistema di norme e i principi sopra delineati.


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