La ritenzione privilegiata sull’imbarcazione a tutela dei crediti del gestore del porto turistico
31/10/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
Il presente contributo
si propone di analizzare brevemente l’esperibilità della c.d. ritenzione
privilegiata dell’imbarcazione da parte del gestore del porto turistico che
vanti un credito insoddisfatto nei confronti del proprio cliente diportista.
Preliminarmente si
ricorda che l’istituto civilistico del diritto di ritenzione rappresenta un mezzo
di autotutela privata, a carattere eccezionale, che, in determinate
circostanze, legittima il rifiuto del creditore di restituire la res fino
a quando il suo credito non sia stato soddisfatto.
L’esercizio del diritto
di ritenzione può essere esercitato, nei casi previsti dalla legge, ove
ricorrano i seguenti presupposti: (i) il bene deve trovarsi fisicamente presso il
creditore e (ii) deve esistere un collegamento tra la cosa su cui si esercita
la ritenzione e il credito vantato. Nelle ipotesi in cui al diritto di ritenere
il legislatore associ anche un privilegio speciale sulla cosa, il creditore, finché
conserva la detenzione del bene, può non solo rifiutarsi di restituire il bene
(quindi “ritenerlo”), ma può anche vendere la cosa ritenuta, soddisfacendosi sul
suo valore, con preferenza rispetto ad altri creditori, secondo le norme
stabilite per la vendita del pegno (c.d. ritenzione privilegiata).
In via esemplificativa,
per quanto rileva ai nostri fini, tra le ipotesi di ritenzione privilegiata si
possono ricordare quelle associate ai crediti per prestazioni e spese di
conservazione e miglioramento della cosa (art. 2756 c.c.), nonché ai crediti
maturati dal depositario per la custodia della res (art. 2761 c.c.). Tali
crediti sono tutelati dal legislatore anche attraverso la previsione per cui il
privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi - estranei quindi al
rapporto obbligatorio tra creditore e debitore - che hanno diritti sul bene, qualora
il creditore abbia eseguito la propria prestazione in buona fede, ovvero, secondo
la Cassazione, ignorando che il debitore avesse titolo per affidare la cosa al
creditore per la conservazione o per il miglioramento della stessa.
Ci domandiamo, adesso,
come il credito del gestore del porto turistico possa essere inserito nel
suddetto contesto normativo.
Innanzitutto, è da
precisare che il rapporto tra marina e diportista può assumere svariate
configurazioni. Esso è regolato, in linea di principio, dal c.d. contratto atipico
di ormeggio, caratterizzato, nel suo contenuto minimo essenziale, dalla messa a
disposizione da parte della marina delle strutture portuali mediante l’assegnazione
al cliente di un delimitato spazio acqueo. Rispetto a tale configurazione base,
la marina può assumere obbligazioni ulteriori nei confronti del proprio
cliente. In alcuni casi, ad esempio, il gestore può obbligarsi (anche) alla custodia
dell’imbarcazione ormeggiata, il che consente di assimilare, in qualche misura,
la figura della marina a quella del depositario. La marina può, inoltre, obbligarsi
ad eseguire prestazioni estranee all’ormeggio in senso stretto, ad esempio,
quella di ricovero dell’imbarcazione nei mesi invernali ovvero quella di pulizia
e manutenzione dell’unità.
In questo articolato
scenario contrattuale, il gestore del porto non potrà esercitare il diritto di
ritenzione previsto dalla legge sull’imbarcazione ormeggiata nei casi in cui si
sia limitato tout court a “locare” all’utilizzatore lo spazio acqueo
destinato all’ormeggio. Potrà, invece, invocare la ritenzione privilegiata
sull’imbarcazione verso il diportista nel caso in cui abbia assunto anche obblighi
di custodia dell’imbarcazione ormeggiata (ex art. 2761 c.c.) ovvero
abbia svolto servizi di conservazione e manutenzione dell’imbarcazione (ex art. 2756 c.c.), a tutela di tali specifici crediti.
Fermo quanto precede, vediamo alcune situazioni
in cui l’esercizio della ritenzione privilegiata sull’imbarcazione da parte del
gestore del porto turistico potrebbe presentare delle criticità.
Come detto, per esercitare il diritto di
ritenzione in presenza di un credito tutelato dalla legge mediante tale
strumento occorre l’effettiva detenzione della res in relazione alla
quale è sorto il credito. La sussistenza di tale presupposto deve essere
oggetto di attenta valutazione da parte della marina alla luce del contesto
fattuale di riferimento. Sul punto, risulta difficilmente contestabile il diritto
della marina di esercitare la ritenzione sull’imbarcazione nei casi in cui la
stessa si trovi ormeggiata in porto senza persone a bordo ovvero si trovi a
secco in aree della marina. Più complicato, invece, potrebbe essere l’esercizio
della ritenzione nei casi in cui il gestore del porto, a fronte
dell’inadempimento del proprio cliente, consegni a un terzo l’imbarcazione
perché la custodisca, così, ad esempio, liberando lo spazio acqueo precedentemente
assegnato all’utilizzatore inadempiente. In tale circostanza si potrebbe
ritenere che la marina, perdendo la materiale disponibilità del bene, perda
anche il diritto di ritenzione sullo stesso, ovvero declassi il suo diritto a una
ritenzione, per così dire, mediata in favore del depositario in buona fede
dell’imbarcazione, il quale, in prima battuta, non sarà obbligato a privarsi
della cosa fino a quando non sarà soddisfatto il suo credito. Potrebbe essere,
altresì, discutibile l’esercizio del diritto di ritenzione da parte della
marina nei casi in cui l’imbarcazione, pur trovandosi fisicamente ormeggiata
nel porto turistico, abbia a bordo un equipaggio. In tale ultima ipotesi,
infatti, si potrebbe sostenere che l’imbarcazione non sia effettivamente “detenuta”
dalla marina, ma dall’armatore mediante il suo equipaggio.
Ulteriore incertezza, sempre sul fronte applicativo,
potrebbero scaturire dalla lettura sistematica del Codice civile e del Codice
della navigazione. Come detto, gli artt. 2756 e 2761 c.c. offrono al creditore,
per i crediti ivi menzionati, una duplice tutela: il diritto di ritenzione sul
bene e il privilegio speciale sullo stesso. Detti crediti sono, in qualche
misura, sovrapponibili a quelli di cui all’art. 552 cod. nav., che prevede un
privilegio speciale sulla nave a tutela dei crediti relativi a “spese di
custodia e di conservazione della nave dopo l’entrata nell’ultimo porto”
(art. 552, co. 1, n. 1, cod. nav.). L’art. 552 cod. nav., tuttavia, non contempla
anche il diritto di ritenzione in capo al creditore. In tale contesto normativo,
tenuto conto della natura eccezionale dell’istituto della ritenzione legale e della
prevalenza delle norme speciali dettate dal codice della navigazione su quelle
civilistiche (art. 1 cod. nav.), si potrebbe arrivare a sostenere che per i
crediti inquadrabili nell’art. 552 cod. nav. la marina non sussista il diritto
di ritenzione, ma solo il privilegio.
Alla luce di quanto precede, il gestore del
porto turistico dovrà attentamente verificare se, in concreto, la scelta di
esercitare lo ius retentionis sull’imbarcazione ormeggiata dal debitore sia
compatibile, nelle specifiche circostanze del caso, con il sistema di norme e i
principi sopra delineati.