Autoproduzione per lo svolgimento delle operazioni portuali: si pronuncia il Consiglio di Stato
28/10/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Lo scorso 19 luglio, con le sentenze nn. 6522 e
6523, il Consiglio di Stato si è pronunciato su due ricorsi presentati da una
compagnia operante nel settore del trasporto marittimo di passeggeri e veicoli
contro altrettanti verdetti del Tar di Genova relativi ai dinieghi opposti
dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Oggetto del
contendere erano le reiterate richieste di autorizzazione da parte della
compagnia in parola ad affidare al proprio personale di bordo le operazioni di
rizzaggio e derizzaggio del carico sulle proprie navi, durante i periodi di
accosto in porto.
Nella prima sentenza citata (Cons. Stato sez. V,
19/07/2024, n. 6522), il Consiglio di Stato ha decretato l’infondatezza del
ricorso validando tutti e sei i motivi opposti dalla AdSP, ciascuno di per sé
individualmente idoneo e sufficiente al diniego.
- Rispetto ai primi due motivi, trattati dalla Corte
congiuntamente per comunanza di argomenti, i giudici hanno innanzitutto
chiarito che ai fini del rilascio di autorizzazione all’autoproduzione di
operazioni portuali – nel caso di specie, si ribadisce, rizzaggio e derizzaggio
– non è sufficiente che il richiedente assicuri la presenza di personale
adeguatamente formato, che sia però adibito anche ad altre mansioni, essendo
necessario invece che si tratti di organico aggiuntivo alla tabella di
sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento
di tali operazioni. Pertanto, secondo i giudici la pretesa di “esclusività” del
personale richiesta dalla AdSP risulta in linea con la normativa vigente in
materia (v., in particolare, art. 8 del d.m. n. 585 del 1995 e art. 16, c.
4-bis, lett. b), della legge n. 84 del 1994) nonché adeguato parametro per
selezionare le imprese che possono essere autorizzate all’autoproduzione delle
operazioni portuali.
- La terza ragione di diniego concerneva la
documentazione di sicurezza necessaria per lo svolgimento delle operazioni
portuali. A tal proposito, censurando le pretese avanzate della ricorrente, i
giudici hanno sancito che nello svolgimento di operazioni portuali in
autoproduzione da parte di personale di bordo è necessario il rispetto delle
prescrizioni in materia di sicurezza non solo del D. Lgs n. 271/1999 (recante
“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi
a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali”), ma anche di quelle
contemplate dal D. Lgs. n. 272/1999 (“Adeguamento della normativa sulla
sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi
portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione
delle navi in ambito portuale”). E ciò indipendentemente dalla circostanza che
le stesse siano svolte “interamente a bordo della nave”, come sostenuto dalla
compagnia nel proprio ricorso.
- Il quarto punto riguardava la natura e la portata
della domanda di autorizzazione all’autoproduzione sottoposta alla AdSP dalla
ricorrente. A tal proposito, il Consiglio di Stato ha avallato la posizione
della AdSP che, a fronte di una domanda volta ad ottenere una autorizzazione
sostanzialmente di carattere “strutturale”, aveva a suo tempo rimarcato come
invece le autorizzazioni all’autoproduzione di operazioni portuali devono
soddisfare i requisiti della “singolarità” ed “occasionalità”, potendo avere ad
oggetto solo specifici accosti o alcuni accosti programmati. Concetto che viene
quindi confermato dai giudici amministrativi.
- La posizione della AdSP viene infine validata dal
Consiglio di Stato anche in relazione al quinto e al sesto motivo di ricorso,
entrambi riguardanti la qualifica professionale richiesto al personale che
svolge le operazioni portuali oggetto di causa. I giudici confermano che – a
differenza di quanto ordinariamente fatto dalla ricorrente – sulla base del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del lavoro marittimo le operazioni di
rizzaggio e derizzaggio dei veicoli devono essere svolte non da personale
marittimo, bensì da personale di terra specializzato. Ciò trova fondamento
nella riserva in favore del personale di terra contenuta all’art.23 del CCNL
dei marittimi, che non consente al personale marittimo di svolgere le
operazioni portuali indicate nella norma qualora sia disponibile del personale
di terra, ivi compreso quello di cui all’art. 17 della Legge n. 84/1994
(“lavoro portuale temporaneo”). La Corte sottolinea peraltro che quest’ultima
precisazione non comporta violazioni di sorta della normativa unionale sulla concorrenza
– come paventato dalla ricorrente – laddove “ciò di cui si discute nella
presente sede, infatti, non è la possibilità, o meno, per le imprese navali di
svolgere operazioni portuali in autoproduzione […], ma sono solo le relative
modalità organizzative, specie con riguardo ai lavoratori utilizzabili in
ragione della loro provenienza, competenza e specializzazione”.
Se questa decisione ha visto le ragioni della
compagnia armatoriale del tutto disattese, lo stesso non può dirsi per la
seconda – coeva – decisione in commento (Cons. Stato sez. V, 19/07/2024, n.
6523) in cui invece i motivi della ricorrente sono stati parzialmente accolti.
Va detto tuttavia che la portata della sentenza in termini di benefici per la
compagnia, soprattutto se comparata alla precedente, risulta piuttosto
limitata.
In questo caso, sempre con riferimento alle
operazioni di rizzaggio e derizzaggio sulle proprie navi, il Consiglio di Stato
ha sancito che i limiti all’autoproduzione previsti dal comma 4-bis dell’art.
16 della Legge n. 84/1994 operano solo qualora si tratti di imprese che non
siano già munite di autorizzazione a norma del comma 3 dello stesso art. 16,
con la precisazione che, qualora, invece, tale titolo sia già stato rilasciato,
la norma non impedisce che lo stesso venga utilizzato dall’impresa autorizzata
anche per operazioni da compiersi a bordo delle proprie navi in porto, quindi
con proprio personale, ossia, nella sostanza, in regime di autoproduzione.
Come si diceva, si tratta di una magra consolazione
per la compagnia nella misura in cui i giudici si sono limitati, in sostanza, a
riconoscere il diritto all’autoproduzione di una compagnia già autorizzata a
operare ex art. 16 L. 84/94, nei limiti previsti da tale autorizzazione, che
nel caso di specie non contempla la facoltà di utilizzare personale di bordo
non esclusivamente dedicato a tali mansioni. In altri termini, in tal caso,
alla compagnia è consentito non avvalersi dell’art. 17 o di eventuali fornitori
terzi di operazioni portuali debitamente autorizzati, potendo limitarsi ad
impiegare per le operazioni portuali il proprio personale dipendente
autorizzatole dalla Adsp.