Autoproduzione per lo svolgimento delle operazioni portuali: si pronuncia il Consiglio di Stato

28/10/2024

Autoproduzione per lo svolgimento delle operazioni portuali: si pronuncia il Consiglio di Stato

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Lo scorso 19 luglio, con le sentenze nn. 6522 e 6523, il Consiglio di Stato si è pronunciato su due ricorsi presentati da una compagnia operante nel settore del trasporto marittimo di passeggeri e veicoli contro altrettanti verdetti del Tar di Genova relativi ai dinieghi opposti dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Oggetto del contendere erano le reiterate richieste di autorizzazione da parte della compagnia in parola ad affidare al proprio personale di bordo le operazioni di rizzaggio e derizzaggio del carico sulle proprie navi, durante i periodi di accosto in porto.

Nella prima sentenza citata (Cons. Stato sez. V, 19/07/2024, n. 6522), il Consiglio di Stato ha decretato l’infondatezza del ricorso validando tutti e sei i motivi opposti dalla AdSP, ciascuno di per sé individualmente idoneo e sufficiente al diniego.

- Rispetto ai primi due motivi, trattati dalla Corte congiuntamente per comunanza di argomenti, i giudici hanno innanzitutto chiarito che ai fini del rilascio di autorizzazione all’autoproduzione di operazioni portuali – nel caso di specie, si ribadisce, rizzaggio e derizzaggio – non è sufficiente che il richiedente assicuri la presenza di personale adeguatamente formato, che sia però adibito anche ad altre mansioni, essendo necessario invece che si tratti di organico aggiuntivo alla tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni. Pertanto, secondo i giudici la pretesa di “esclusività” del personale richiesta dalla AdSP risulta in linea con la normativa vigente in materia (v., in particolare, art. 8 del d.m. n. 585 del 1995 e art. 16, c. 4-bis, lett. b), della legge n. 84 del 1994) nonché adeguato parametro per selezionare le imprese che possono essere autorizzate all’autoproduzione delle operazioni portuali.

- La terza ragione di diniego concerneva la documentazione di sicurezza necessaria per lo svolgimento delle operazioni portuali. A tal proposito, censurando le pretese avanzate della ricorrente, i giudici hanno sancito che nello svolgimento di operazioni portuali in autoproduzione da parte di personale di bordo è necessario il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza non solo del D. Lgs n. 271/1999 (recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali”), ma anche di quelle contemplate dal D. Lgs. n. 272/1999 (“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale”). E ciò indipendentemente dalla circostanza che le stesse siano svolte “interamente a bordo della nave”, come sostenuto dalla compagnia nel proprio ricorso.

- Il quarto punto riguardava la natura e la portata della domanda di autorizzazione all’autoproduzione sottoposta alla AdSP dalla ricorrente. A tal proposito, il Consiglio di Stato ha avallato la posizione della AdSP che, a fronte di una domanda volta ad ottenere una autorizzazione sostanzialmente di carattere “strutturale”, aveva a suo tempo rimarcato come invece le autorizzazioni all’autoproduzione di operazioni portuali devono soddisfare i requisiti della “singolarità” ed “occasionalità”, potendo avere ad oggetto solo specifici accosti o alcuni accosti programmati. Concetto che viene quindi confermato dai giudici amministrativi.

- La posizione della AdSP viene infine validata dal Consiglio di Stato anche in relazione al quinto e al sesto motivo di ricorso, entrambi riguardanti la qualifica professionale richiesto al personale che svolge le operazioni portuali oggetto di causa. I giudici confermano che – a differenza di quanto ordinariamente fatto dalla ricorrente – sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del lavoro marittimo le operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei veicoli devono essere svolte non da personale marittimo, bensì da personale di terra specializzato. Ciò trova fondamento nella riserva in favore del personale di terra contenuta all’art.23 del CCNL dei marittimi, che non consente al personale marittimo di svolgere le operazioni portuali indicate nella norma qualora sia disponibile del personale di terra, ivi compreso quello di cui all’art. 17 della Legge n. 84/1994 (“lavoro portuale temporaneo”). La Corte sottolinea peraltro che quest’ultima precisazione non comporta violazioni di sorta della normativa unionale sulla concorrenza – come paventato dalla ricorrente – laddove “ciò di cui si discute nella presente sede, infatti, non è la possibilità, o meno, per le imprese navali di svolgere operazioni portuali in autoproduzione […], ma sono solo le relative modalità organizzative, specie con riguardo ai lavoratori utilizzabili in ragione della loro provenienza, competenza e specializzazione”.

Se questa decisione ha visto le ragioni della compagnia armatoriale del tutto disattese, lo stesso non può dirsi per la seconda – coeva – decisione in commento (Cons. Stato sez. V, 19/07/2024, n. 6523) in cui invece i motivi della ricorrente sono stati parzialmente accolti. Va detto tuttavia che la portata della sentenza in termini di benefici per la compagnia, soprattutto se comparata alla precedente, risulta piuttosto limitata.

In questo caso, sempre con riferimento alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio sulle proprie navi, il Consiglio di Stato ha sancito che i limiti all’autoproduzione previsti dal comma 4-bis dell’art. 16 della Legge n. 84/1994 operano solo qualora si tratti di imprese che non siano già munite di autorizzazione a norma del comma 3 dello stesso art. 16, con la precisazione che, qualora, invece, tale titolo sia già stato rilasciato, la norma non impedisce che lo stesso venga utilizzato dall’impresa autorizzata anche per operazioni da compiersi a bordo delle proprie navi in porto, quindi con proprio personale, ossia, nella sostanza, in regime di autoproduzione.

Come si diceva, si tratta di una magra consolazione per la compagnia nella misura in cui i giudici si sono limitati, in sostanza, a riconoscere il diritto all’autoproduzione di una compagnia già autorizzata a operare ex art. 16 L. 84/94, nei limiti previsti da tale autorizzazione, che nel caso di specie non contempla la facoltà di utilizzare personale di bordo non esclusivamente dedicato a tali mansioni. In altri termini, in tal caso, alla compagnia è consentito non avvalersi dell’art. 17 o di eventuali fornitori terzi di operazioni portuali debitamente autorizzati, potendo limitarsi ad impiegare per le operazioni portuali il proprio personale dipendente autorizzatole dalla Adsp.


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