Il valore del Piano regolatore portuale: Consiglio di Stato n. 8263/2022

28/10/2024

Il valore del Piano regolatore portuale: Consiglio di Stato n. 8263/2022

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Il Piano regolatore portuale (PRP) è un documento di pianificazione territoriale di rilevanza statale, che costituisce “l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza”. All'interno di questo perimetro, che include le aree portuali e retro-portuali, l'Autorità di sistema Portuale detiene l’esclusiva competenza. Il Piano regolatore da essa redatto è, infatti, sottoposto solamente a una mera valutazione consultiva, espressa mediante parere da parte della Regione e del Comune, finalizzata alla verifica della coerenza tra il PRP e la pianificazione delle altre aree di cerniera tra il porto e la città. Le norme in materia, sia singolarmente che nel loro insieme, conferiscono una posizione prioritaria al Piano regolatore portuale rispetto ai piani urbanistici generali. Tale posizione privilegiata è stata recentemente riconfermata dalla giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 6 del 26 gennaio 2023, secondo cui “la regola della prevalenza dei piani settoriali è principio fondamentale della materia urbanistica; e tale assunto va ora confermato anche con riferimento alla materia "porti ... civili"”.

Quanto sopra premesso è rilevante al fine di comprendere le motivazioni poste alla base della decisione del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 8263 pubblicata il 15 ottobre scorso, ha ritenuto illegittima una concessione ultradecennale rilasciata dall’Autorità di Sistema Portuale di Genova, disponendone la revoca.

Tale concessione era stata rilasciata dall’Autorità di Sistema Portuale di Genova ad una società per lo svolgimento prevalente di attività di traffico “full container”, tuttavia, tale autorizzazione riguardava un ambito (più precisamente, l’ambito denominato “S3”) la cui destinazione, definita dal Piano regolatore, risultava prevalentemente orientata verso attività di “terminal multipurpose”, ammettendo, solo in via residuale, attività di “full container”. In altre parole, il titolo revocato aveva autorizzato in modo illegittimo un polo container in un’area con funzione caratterizzante diversa, alterando in questo modo le previsioni del Piano regolatore e compromettendo l'equilibrio concorrenziale nell’area portuale.

Sebbene sia consentito agli operatori svolgere ulteriori attività oltre a quelle indicate dal Piano come “funzioni caratterizzanti” per il singolo ambito, è necessario che queste vengano svolte in via unicamente residuale poiché per “funzione caratterizzante” deve intendersi l’attività che deve prevalere proprio al fine di caratterizzare l’area, in quanto consentendo la prevalenza di attività ammesse ma non caratterizzanti (si) giungerebbe alla generale indeterminatezza delle destinazioni, cioè ad una situazione incoerente rispetto allo stesso concetto di pianificazione”.

Essendo il PRP, “l’atto amministrativo generale che regola lo sviluppo dello specifico ambito portuale con prescrizioni che stabiliscono la caratterizzazione e destinazione delle aree nonché la localizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità (cfr. ad es. Corte Costituzionale, 26/1/2023, n. 6)”, è necessario che le attività concesse non possono essere tali da contrastare con il piano portuale vigente o modificare l’assetto portuale così da compromettere o rallentare l’esecuzione della pianificazione prevista nel piano regolatore del porto”.

Pertanto, non è stata ritenuta condivisibile la sentenza di primo grado nella parte in cui ha stabilito che la verifica del rispetto della funzione dell'area portuale data in concessione non deve riguardare solo la singola porzione assentita in concessione, ma deve considerare l’intero ambito in cui essa si trova. Il Collegio ha quindi precisato che “lo svolgimento dell’attività oggetto di concessione deve essere pienamente conforme alle previsioni del piano portuale per l’area interessata; questo costituisce il presupposto basilare, teso a garantire l’operatività in concreto delle scelte pianificatorie della governance portuale, elementi fondamentali per lo sviluppo di un contesto rilevante quale quello costituito da uno dei principali porti italiani”.


© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it