Concessioni in proroga fino al 2027: novità per le nuove gare

30/09/2024

Concessioni in proroga fino al 2027: novità per le nuove gare

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Pubblicato in Gazzetta il 16.09.2024, ed entrato in vigore il giorno successivo, il D.L. 131 del 2024 reca disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, tra le quali la dibattuta questione sulle proroghe delle concessioni balneari.

L’intervento ha come oggetto quello di riallineare la normativa italiana con quella europea, impegnandosi, in particolare, a garantire che le autorizzazioni vengano rilasciate tramite procedure ad evidenza pubblica basate su criteri di trasparenza, concorrenza e non discriminazione.

L’articolo 1 del D.L. 131/2024 dispone un’ulteriore proroga delle concessioni balneari al 30 settembre 2027, ciò al fine di garantire una programmazione ordinata delle procedure di affidamento che dovranno essere indette entro e non oltre il 30 giugno 2027.

Restano, in ogni caso, valide ed efficaci le procedure avviate prima dell’entrata in vigore di tale provvedimento.

Le procedure dovranno essere improntate sul rispetto dei principi di trasparenza, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento. Particolare attenzione è stata posta alla necessità di facilitare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili, con l'obiettivo di garantire, stante l’appurata scarsità delle risorse, un accesso equo alle stesse. Il bando di gara dovrà specificare l'ubicazione e le caratteristiche dell'area demaniale oggetto della concessione, il valore degli investimenti non ammortizzati, la durata della concessione, il canone annuo e i criteri di aggiudicazione. I criteri, in particolare, non saranno basati solo sull'offerta economica, ma terranno conto anche della qualità dei servizi offerti, dell'accessibilità dell'area demaniale, dell'impatto sul territorio e della valorizzazione delle tradizioni locali.

Nella nuova normativa, la novità più interessante per i concessionari uscenti è il riconoscimento, in caso di assegnazione della concessione a un nuovo soggetto, del diritto a un indennizzo per gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati, compresi quelli necessari per garantire un'equa remunerazione degli ultimi cinque anni. Questo indennizzo sarà a carico del concessionario subentrante e il mancato pagamento di almeno il 20% dell'importo dovuto sarà causa di decadenza della concessione. Per quanto riguarda la determinazione dei canoni, il decreto prevede che questi tengano conto del pregio naturale delle aree e della loro effettiva redditività, oltre che dell'utilizzo per attività sportive, sociali e senza scopo di lucro. Una quota dei canoni sarà destinata alla protezione delle sponde e al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere.

Per quanto concerne gli specifici criteri per il calcolo degli indennizzi economici ai concessionari uscenti, il D.L. rinvia a un successivo decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 31 marzo 2025. In ogni caso, la mancata o tardiva adozione del suddetto provvedimento non osta alla regolare indizione delle procedure di gara.

Infine, nel caso in cui sussistano ragioni oggettive che impediscano la regolare conclusione delle procedure selettive, è ammessa proroga tecnica delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2028.

 


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