Concessioni in proroga fino al 2027: novità per le nuove gare
30/09/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Pubblicato in Gazzetta il
16.09.2024, ed entrato in vigore il giorno successivo, il D.L. 131 del 2024
reca disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi derivanti da atti
dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei
confronti dello Stato italiano, tra le quali la dibattuta questione sulle
proroghe delle concessioni balneari.
L’intervento ha come oggetto
quello di riallineare la normativa italiana con quella europea, impegnandosi,
in particolare, a garantire che le autorizzazioni vengano rilasciate tramite
procedure ad evidenza pubblica basate su criteri di trasparenza, concorrenza e
non discriminazione.
L’articolo 1 del D.L. 131/2024
dispone un’ulteriore proroga delle concessioni balneari al 30 settembre 2027,
ciò al fine di garantire una programmazione ordinata delle procedure di
affidamento che dovranno essere indette entro e non oltre il 30 giugno 2027.
Restano, in ogni caso, valide ed
efficaci le procedure avviate prima dell’entrata in vigore di tale provvedimento.
Le procedure dovranno essere
improntate sul rispetto dei principi di trasparenza, massima partecipazione,
non discriminazione e parità di trattamento. Particolare attenzione è stata
posta alla necessità di facilitare la partecipazione delle microimprese, delle
piccole imprese e delle imprese giovanili, con l'obiettivo di garantire, stante
l’appurata scarsità delle risorse, un accesso equo alle stesse. Il bando di
gara dovrà specificare l'ubicazione e le caratteristiche dell'area demaniale
oggetto della concessione, il valore degli investimenti non ammortizzati, la
durata della concessione, il canone annuo e i criteri di aggiudicazione. I
criteri, in particolare, non saranno basati solo sull'offerta economica,
ma terranno conto anche della qualità dei servizi offerti, dell'accessibilità
dell'area demaniale, dell'impatto sul territorio e della valorizzazione delle
tradizioni locali.
Nella nuova normativa, la novità
più interessante per i concessionari uscenti è il riconoscimento, in caso di
assegnazione della concessione a un nuovo soggetto, del diritto a un indennizzo
per gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati, compresi quelli
necessari per garantire un'equa remunerazione degli ultimi cinque anni. Questo
indennizzo sarà a carico del concessionario subentrante e il mancato pagamento
di almeno il 20% dell'importo dovuto sarà causa di decadenza della concessione.
Per quanto riguarda la determinazione dei canoni, il decreto prevede che questi
tengano conto del pregio naturale delle aree e della loro effettiva
redditività, oltre che dell'utilizzo per attività sportive, sociali e senza
scopo di lucro. Una quota dei canoni sarà destinata alla protezione delle
sponde e al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere.
Per quanto concerne gli specifici
criteri per il calcolo degli indennizzi economici ai concessionari uscenti, il
D.L. rinvia a un successivo decreto attuativo del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 31 marzo 2025. In ogni caso,
la mancata o tardiva adozione del suddetto provvedimento non osta alla regolare
indizione delle procedure di gara.
Infine, nel caso in cui
sussistano ragioni oggettive che impediscano la regolare conclusione delle
procedure selettive, è ammessa proroga tecnica delle concessioni in essere per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle gare e comunque non
oltre il 31 marzo 2028.