Electronic Bill of Lading: stato dell’arte e qualche segnale incoraggiante
30/11/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
Il dibattito
attorno all’avvento della polizza di carico elettronica in sostituzione di
quella tradizionale cartacea si è riproposto ciclicamente fin dagli anni '80,
senza che però ad esso siano mai conseguiti i risvolti pratici attesi.
La polizza di
carico, o Bill of Lading, nel
commercio marittimo internazionale svolge una triplice funzione. Essa
costituisce (i) ricevuta dell’avvenuta caricazione della merce, (ii) prova del
contratto di trasporto che incorpora e (iii) titolo di credito rappresentativo
della merce, legittimando chi ne è in possesso alla sua riconsegna.
Tradizionalmente,
la polizza di carico ha natura cartacea e ciò è causa di numerosi
inconvenienti. Tra essi si annoverano i rischi di frode connessi alla
presentazione di copie materiali false, di furti, di ritardi o smarrimenti
connessi alla spedizione dei documenti, nonché i costi legati all’eccesso di
produzione cartacea, che secondo le stime fatte dalla multinazionale di
consulenza McKinsey & Co. ammontano a livello globale a 6,5 miliardi di
dollari all’anno.
L’esigenza di far
fronte a queste problematiche ha portato all’introduzione di una forma di
polizza di carico elettronica (o “Electronic
Bill of Lading”) che, rispetto alla sua corrispondente cartacea, in
relazione alle criticità sopra menzionate, risulta estremamente più
vantaggiosa. Con essa - infatti - vengono pressoché azzerati i tempi di
trasmissione della stessa, i costi di emissione, trasmissione e archiviazione
dei documenti cartacei e si riducono altresì i rischi di contraffazione (ferma
restando la necessaria attenzione sotto i profili della cyber security).
L’Electronic Bill of Lading (o “eBL”) è un
documento elettronico in sostituzione di quello cartaceo, il cui obiettivo è
semplificare il trasporto marittimo delle merci.
Nel corso del tempo
si sono sviluppate varie piattaforme digitali per la creazione, gestione e
trasferimento della stessa tra i vari soggetti interessati, le quali operano in
modi differenti.
Il sistema Bolero,
nato nel 1999, costituisce un sistema chiuso (accessibile solo ad utenti
registrati), su base volontaria, e si basa su un registro centrale che
trasferisce i diritti sulle merci mediante l’istituto della “novazione” (“novation”):
in particolare, il trasferimento dei diritti sulla merce richiede un primo contratto
stipulato tra vettore e caricatore dove il primo si obbliga a trasferire ad altri
tali diritti; successivamente, per il tramite di comunicazioni elettroniche
gestite dal registro centrale, si verifica la “novazione”, ovvero l’estinzione
del primo contratto (tra il vettore e il caricatore) e il suo “rimpiazzo” (“replacement”)
con un secondo contratto tra il (medesimo) vettore e il destinatario delle
merci.
Un sistema meno
risalente, e-title™, non si fonda, come Bolero, su di un registro centrale,
bensì su una struttura peer-to-peer (da utente a utente).
Le piattaforme più
innovative, quali edoxOnline, WaveBL e CargoX, si servono invece della
tecnologia blockchain che, grazie
alle elevate garanzie in termini di sicurezza ed immutabilità che la connotano,
sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel settore dello shipping e della logistica.
Nonostante i
recenti sviluppi tecnologici, la polizza di carico elettronica fatica tutt’ora
a diffondersi nella pratica. A conferma di ciò, basti rilevare che la DCSA (Digital
Container Shipping Association), alla quale aderiscono i maggiori vettori
mondiali, ha stimato che nel 2020 sono state emesse dai vettori oceanici circa
16 milioni di Bills of Lading, delle quali meno dello 0,3% era in
formato elettronico.
I principali
ostacoli alla diffusione delle eBL si possono annoverare nella assenza di
standard nel loro utilizzo e nella mancanza di un quadro normativo
internazionale vincolante.
Quanto al primo
aspetto, tutt’ora la mancanza di standard applicabili all’impiego della eBL
determina l’impossibilità di un loro trasferimento tra parti che utilizzano
piattaforme diverse. Poiché uno dei caratteri fondamentali della Bill of Lading è quello di costituire un
titolo di credito liberamente negoziabile e trasferibile, questo impedimento ha
reso la eBL indubbiamente meno attrattiva rispetto alla “sorella” cartacea.
In merito, però, si
riscontrano segnali incoraggianti. Il 25 ottobre 2022 infatti è stato per la
prima volta completato con successo il trasferimento di una eBL tra due
piattaforme diverse, CargoX ed edoxOnline, in un processo che ha impiegato
solamente sei minuti.
Nel febbraio del 2023, inoltre, la DCSA ha
sottoscritto un impegno condiviso da parte di tutti vettori appartenenti
all’associazione per un completo passaggio alle eBL entro il 2030, e a tal fine
sono in corso di sviluppo standard digitali che consentiranno un migliore
coordinamento tra le diverse piattaforme coinvolte.
Infine, è del 5
settembre scorso la notizia della pubblicazione, da parte della FIT (Future
International Trade Alliance), costituita da BIMCO, DCSA, FIATA, ICC e SWIFT,
della “Dichiarazione sulla polizza di carico elettronica”, che ha lo scopo di
assicurare l’impegno di tutte le parti del commercio internazionale a
collaborare per promuovere l’utilizzo della eBL.
Il
secondo ostacolo alla diffusione della eBL è l’assenza di un quadro normativo
internazionale uniforme e vincolante sull’utilizzo della stessa.
L’unica
fonte che potrebbe stabilire una disciplina giuridicamente vincolante riguardo
all’uso della polizza di carico elettronica è la Convenzione delle Nazioni
Unite sui contratti per il trasporto internazionale di merci interamente o
parzialmente per mare del 2009, meglio nota come Regole di Rotterdam, che
tuttavia non ha ancora raccolto il numero sufficiente di ratifiche per la sua
entrata in vigore. Le Regole di Rotterdam stabiliscono il principio di
equiparazione del documento elettronico a quello cartaceo e pongono le
condizioni che il primo deve soddisfare ai fini di detta equiparazione.
Le
altre fonti internazionali sulle eBL sono non vincolanti. Tra esse si
richiamano le Leggi Modello UNCITRAL del 1996 sul commercio elettronico
e del 2017 sui titoli di credito elettronici, che costituiscono corpi normativi
ai quali si auspica che i legislatori nazionali si ispirino nel regolare la
materia, nonché le Regole sulla polizza di carico elettronica predisposte dal
CMI del 1990, applicabili solo su base volontaria da parte dei contraenti di
una vendita internazionale.
Sul tema, però, segnali importanti arrivano dalle
legislazioni nazionali. Ad esempio, nel 2021 a Singapore è stato adottato l’“Electronic Transactions (Amendment) Act 2021”, mentre nel
settembre del 2023 nel Regno Unito è entrato in vigore l’“Electronic Trade Document Act 2023” (ETDA). Entrambi gli
interventi, conformemente alla Legge Modello UNCITRAL del 2017 sui
titoli di credito elettronici, intendono operare una equiparazione tra
documenti elettronici e cartacei.
A tal riguardo,
l’auspicio è quello per cui, sulla scia di questi recenti strumenti normativi
nazionali, si giunga all’adozione di norme vincolanti a livello internazionale
che riescano a fornire un quadro di riferimento per gli operatori, in modo da
favorire gli sforzi in atto per pervenire alla completa digitalizzazione del
settore.