Solidarietà tra armatore e raccomandatario: una conferma ed un chiarimento dalla Suprema Corte
21/11/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
La Corte di Cassazione, chiamata
nuovamente a decidere la portata degli articoli 3 e 5 della Legge n. 135/1977
ed i requisiti per affermarsi la solidarietà dell’agente raccomandatario, ha, con
una recente pronuncia, confermato l’orientamento consolidato della
giurisprudenza di legittimità e di merito e ha aggiunto un interessante
chiarimento.
La legge 4.4.1977 n. 135, che
disciplina la professione di raccomandatario marittimo, prevede, all’art. 3, che
il raccomandatario “prima della partenza della nave straniera dal porto in
cui egli opera” ottenga dal suo mandante (che può essere l’armatore, il
noleggiatore o il vettore della nave) la disponibilità nel territorio italiano della
somma in valuta sufficiente a garantire l’adempimento delle “obbligazioni
assunte suo tramite in occasione dell’approdo della nave nel porto” e che il
rilascio delle spedizioni alla nave sia subordinato all’emissione da parte del raccomandatario
di una dichiarazione che confermi tale disponibilità.
Nel caso in cui il
raccomandatario ometta di richiedere la disponibilità della somma o non dichiari
di averla ottenuta dal suo mandante, l’art. 5 della Legge dispone che egli sia responsabile
in solido con l’armatore straniero della nave delle obbligazioni assunte
tramite il raccomandatario stesso.
La giurisprudenza chiamata negli
anni ad indicare quali fossero i presupposti perché l’agente raccomandatario
rispondesse in solido con l’armatore della nave straniera ha affermato che,
oltre alla necessità che si verifichi l’inosservanza da parte dell’agente dell’obbligo
di avere la disponibilità nel territorio della somma a garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni contratte dall’armatore, devono sussistere
due condizioni: che le obbligazioni dell’armatore straniero siano state assunte
“per il tramite” dell’agente raccomandatario, così escludendosi le obbligazioni - contrattuali e non contrattuali –
assunte direttamente dall’armatore, e che tali obbligazioni siano state assunte
”in occasione dell’approdo della nave nel porto”, vale a dire che siano
riferibili, o comunque collegate, ad una nave determinata ed all’approdo fatto
da tale nave nel porto in cui opera il raccomandatario (si vedano, tra le
altre, Cass n. 9701/2003, C. App. Genova 16.5.2007 e Cass. n. 13684/2007).
Il caso deciso dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 28228 del 9.10.2023 nasce dall’ingiunzione di
pagamento emessa dall’Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale
all’agente raccomandatario di due navi dello stesso armatore in relazione al
mancato pagamento della somma di Euro 24.000 a titolo di tariffe e diritti
portuali.
Il raccomandatario aveva proposto
opposizione contro detta ingiunzione, che era stata respinta sia dal Tribunale
di Brindisi che dalla Corte d’appello di Lecce. L’agenzia raccomandataria aveva
quindi promosso ricorso davanti alla corte di legittimità, sostenendo, tra le
altre cose, l’errata interpretazione da parte delle corti territoriali degli
artt. 3 e 5 della Legge n. 135/1977 essendo necessario, perché possa affermarsi
la solidarietà del raccomandatario, individuare la nazionalità, straniera, dell’armatore
della nave.
La Corte di Cassazione ha
respinto tale motivo di impugnazione, affermando che ciò che rileva ai fini
dell’applicazione dell’art. 3 è la “nazionalità” straniera della nave, ovvero il
fatto che la nave sia iscritta in un registro navale straniero,
indipendentemente dall’indagine circa la nazionalità, italiana o straniera,
dell’armatore della nave.
Per la corte di legittimità,
quindi, la solidarietà sussiste anche nel caso in cui la nave, pur battendo
bandiera straniera, faccia in realtà capo ad un armatore italiano.
Si tratta di una pronuncia che
non trova precedenti specifici. Si segnala, tuttavia, che l’argomento sollevato
dall’agenzia raccomandataria e rigettato dalla Corte di Cassazione circa la
necessità che l’armatore della nave sia straniero è supportata dal dettato
dell’art.5 della Legge sulla disciplina del raccomandatario, che espressamente
prevede “In caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni di cui
ai precedenti articoli 3 e 4 il raccomandatario risponde solidalmente con
l'armatore straniero delle obbligazioni da questi assunte suo tramite”, così
ingenerando la convinzione che l’indagine debba comprendere anche la
nazionalità del soggetto che ha incaricato il raccomandatario di contrarre le
obbligazioni.
La Corte ha poi ribadito il suo
consolidato orientamento secondo cui non tutte le obbligazioni contratte nel
corso dell’approdo della nave sono soggette alla garanzia di valuta nel
territorio nazionale e possono dare luogo alla solidarietà passiva dell’agente
raccomandatario, ma solo quelle assunte dall’armatore (o noleggiatore o
vettore) tramite l’agente raccomandatario e riferibili o collegate alla nave ed
all’approdo nel porto in cui l’agente opera.