Solidarietà tra armatore e raccomandatario: una conferma ed un chiarimento dalla Suprema Corte

21/11/2023

Solidarietà tra armatore e raccomandatario: una conferma ed un chiarimento dalla Suprema Corte

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

La Corte di Cassazione, chiamata nuovamente a decidere la portata degli articoli 3 e 5 della Legge n. 135/1977 ed i requisiti per affermarsi la solidarietà dell’agente raccomandatario, ha, con una recente pronuncia, confermato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito e ha aggiunto un interessante chiarimento.

La legge 4.4.1977 n. 135, che disciplina la professione di raccomandatario marittimo, prevede, all’art. 3, che il raccomandatario “prima della partenza della nave straniera dal porto in cui egli opera” ottenga dal suo mandante (che può essere l’armatore, il noleggiatore o il vettore della nave) la disponibilità nel territorio italiano della somma in valuta sufficiente a garantire l’adempimento delle “obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell’approdo della nave nel porto” e che il rilascio delle spedizioni alla nave sia subordinato all’emissione da parte del raccomandatario di una dichiarazione che confermi tale disponibilità.

Nel caso in cui il raccomandatario ometta di richiedere la disponibilità della somma o non dichiari di averla ottenuta dal suo mandante, l’art. 5 della Legge dispone che egli sia responsabile in solido con l’armatore straniero della nave delle obbligazioni assunte tramite il raccomandatario stesso.
La giurisprudenza chiamata negli anni ad indicare quali fossero i presupposti perché l’agente raccomandatario rispondesse in solido con l’armatore della nave straniera ha affermato che, oltre alla necessità che si verifichi l’inosservanza da parte dell’agente dell’obbligo di avere la disponibilità nel territorio della somma a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contratte dall’armatore, devono sussistere due condizioni: che le obbligazioni dell’armatore straniero siano state assunte “per il tramite” dell’agente raccomandatario, così escludendosi le obbligazioni  - contrattuali e non contrattuali – assunte direttamente dall’armatore, e che tali obbligazioni siano state assunte ”in occasione dell’approdo della nave nel porto”, vale a dire che siano riferibili, o comunque collegate, ad una nave determinata ed all’approdo fatto da tale nave nel porto in cui opera il raccomandatario (si vedano, tra le altre, Cass n. 9701/2003, C. App. Genova 16.5.2007 e Cass. n. 13684/2007).

Il caso deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28228 del 9.10.2023 nasce dall’ingiunzione di pagamento emessa dall’Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale all’agente raccomandatario di due navi dello stesso armatore in relazione al mancato pagamento della somma di Euro 24.000 a titolo di tariffe e diritti portuali.

Il raccomandatario aveva proposto opposizione contro detta ingiunzione, che era stata respinta sia dal Tribunale di Brindisi che dalla Corte d’appello di Lecce. L’agenzia raccomandataria aveva quindi promosso ricorso davanti alla corte di legittimità, sostenendo, tra le altre cose, l’errata interpretazione da parte delle corti territoriali degli artt. 3 e 5 della Legge n. 135/1977 essendo necessario, perché possa affermarsi la solidarietà del raccomandatario, individuare la nazionalità, straniera, dell’armatore della nave.
La Corte di Cassazione ha respinto tale motivo di impugnazione, affermando che ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 3 è la “nazionalità” straniera della nave, ovvero il fatto che la nave sia iscritta in un registro navale straniero, indipendentemente dall’indagine circa la nazionalità, italiana o straniera, dell’armatore della nave.
Per la corte di legittimità, quindi, la solidarietà sussiste anche nel caso in cui la nave, pur battendo bandiera straniera, faccia in realtà capo ad un armatore italiano.

Si tratta di una pronuncia che non trova precedenti specifici. Si segnala, tuttavia, che l’argomento sollevato dall’agenzia raccomandataria e rigettato dalla Corte di Cassazione circa la necessità che l’armatore della nave sia straniero è supportata dal dettato dell’art.5 della Legge sulla disciplina del raccomandatario, che espressamente prevede “In caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4 il raccomandatario risponde solidalmente con l'armatore straniero delle obbligazioni da questi assunte suo tramite”, così ingenerando la convinzione che l’indagine debba comprendere anche la nazionalità del soggetto che ha incaricato il raccomandatario di contrarre le obbligazioni.

La Corte ha poi ribadito il suo consolidato orientamento secondo cui non tutte le obbligazioni contratte nel corso dell’approdo della nave sono soggette alla garanzia di valuta nel territorio nazionale e possono dare luogo alla solidarietà passiva dell’agente raccomandatario, ma solo quelle assunte dall’armatore (o noleggiatore o vettore) tramite l’agente raccomandatario e riferibili o collegate alla nave ed all’approdo nel porto in cui l’agente opera.


© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it