Nuova sentenza in materia di agenti e raccomandatari marittimi e contributi all’A.R.T.

26/10/2023

Nuova sentenza in materia di agenti e raccomandatari marittimi e contributi all’A.R.T.

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Il Consiglio di Stato, nella causa R.G. N. 6969/2021, ha emesso la Sentenza n. 8628/2023 del 03.10.2023, nella quale ha statuito dei principi utili ad individuare l’assoggettamento ai contributi A.R.T. delle filiali italiane di società di navigazione straniere.
Il caso trae origine dal ricorso della filiale italiana di una nota compagnia di navigazione per l’accertamento della non debenza dell’obbligo di pagamento del contributo previsto per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, nonchè per l’annullamento delle note con le quali era stato chiesto tale pagamento per l’anno 2019 ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla l. n. 214/2011. La società chiedeva, inoltre, l’esenzione dagli obblighi dichiarativi relativi ai dati anagrafici ed economici propri e della controllante - socio unico - straniera.

La motivazione della ricorrente si basava principalmente sullo svolgimento, in via esclusiva, dell’attività di agenzia e di raccomandazione marittima, la quale riteneva, pertanto, di non essere tenuta al pagamento del contributo.

Il T.A.R. aveva respinto il ricorso, ritenendo che l’attività di agente e di raccomandatario marittimo rientrasse all’interno della previsione di cui all’art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. n. 201/2011, trattandosi di un servizio ausiliario e strumentale all’attività di trasporto di merci via mare.
La società aveva quindi impugnato la decisione dinanzi al Consiglio di Stato, evidenziando l’erroneità della sentenza di primo grado, che avrebbe applicato principi affermati dalla giurisprudenza in relazione ad altre tipologie di operatori, insistendo, pertanto, nella tesi secondo la quale agenti e raccomandatari marittimi dovrebbero ritenersi esentati dall’obbligo di pagamento.

Con Sentenza n. 8628/2023, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso della società e ha osservato come la pretesa contributiva dell’Autorità sia da ritenersi fondata, sebbene per motivi diversi rispetto a quelli della sentenza di primo grado.
Sin da prima dell’instaurazione del giudizio, la società aveva dichiarato all’Autorità di svolgere la sola attività di agenzia e raccomandazione marittima e di non esercitare attività di trasporto, nonostante l’indicazione contenuta nell’oggetto sociale dello Statuto circa lo svolgimento anche dell’attività di trasporto. La società aveva però omesso di rispondere a delle richieste di informazioni relative alle attività economiche proprie e della controllante rivolte dall’Autorità.

Il Consiglio di Stato, dalla ricostruzione del carteggio tra la società e l’Autorità, ha rilevato che: i) l’Autorità non ha chiesto il pagamento per l’attività di agenzia e raccomandazione marittima, qualificandone espressamente come attività escluse; ii) la pretesa di pagamento dell’Autorità relativa alla posizione dell’appellante si fondava sul dato statutario e, in particolare, sull’esercizio dell’attività di trasporto marittimo indicata dalla società; iii) le ulteriori richieste di informazioni dell’Autorità riguardano la diversa posizione della controllante straniera che, pacificamente, esercitava attività di trasporto marittimo. Le richieste dell’Autorità erano volte ad individuare l’effettiva debenza del contributo, ma non sono però state evase dalla Società, che ha ritenuto insussistente anche tale obbligo.

L’omessa dichiarazione della società in nome e per conto della controllante, volta a comprendere se il contributo fosse dovuto solo da quest’ultima, non avrebbe permesso alla ricorrente di dimostrare l’assenza di attività di trasporto marittimo ed il ruolo svolto dalla controllante.

La Corte, quindi, nel respingere il ricorso della società, ha ribadito come l’attività di agenzia e raccomandazione marittima sia, di per sé, esclusa dalla contribuzione mentre l’omissione delle dichiarazioni all’Autorità possono costituire, insieme ad altre circostanze, un elemento per l’assoggettamento agli oneri contributivi.

 


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