IVA: la nozione di “utilizzo” nel leasing nautico

27/09/2023

IVA: la nozione di “utilizzo” nel leasing nautico

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

L’Agenzia delle Entrate, con la recente Risposta ad interpello n. 430/2023, ha fornito utili chiarimenti in merito alla nozione di “utilizzo” rilevante nel contesto dell'articolo 7–sexies, comma 1, lettera e–bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. Decreto IVA) che disciplina la territorialità ai fini IVA di talune prestazioni di servizi.

Nel caso di specie, una società aveva sottoscritto un contratto di leasing nautico avente ad oggetto una nave da diporto ad esclusivo uso privato. Il luogo di ricovero abituale di tale nave era in Italia, presso uno specifico porto, ovvero un determinato cantiere o luogo di rimessaggio a terra, in cui l'imbarcazione sostava nei periodi in cui non era impiegata nelle attività diportistiche.

In tale contesto, la società manifestava dubbi in merito alla corretta applicazione dell’articolo 7-sexies cit. così come interpretato dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2020, n. 341339, al paragrafo 1, lettera e). Infatti, tale provvedimento disponeva che “per utilizzo della imbarcazione da diporto nell'ambito dei contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio ed altri contratti simili non a breve termine s'intendono le settimane in cui l'imbarcazione da diporto ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione degli spostamenti tra cantieri o porti per motivi tecnici”.

Secondo tale società, pertanto, non sarebbero soggetti ad IVA i canoni di locazione finanziaria riferiti alle settimane in cui l'imbarcazione a) non aveva effettuato alcuna navigazione (come quando stazionava nel luogo di ricovero abituale, sia esso in banchina o rimessaggio a terra, oppure quando era in cantiere per manutenzione, a prescindere dal fatto che detto luogo fosse in UE o in territorio extra-UE); b) era armata e quindi con equipaggio a bordo, senza – tuttavia – un’effettiva fruizione del servizio da parte dei suoi beneficiari.
La società riteneva, infatti, che in tali ipotesi sarebbe mancato un effettivo utilizzo dell'imbarcazione nel senso chiarito dal Provvedimento dell’Amministrazione finanziaria del 2020.

Alla luce di quanto richiesto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la locazione finanziaria è territorialmente rilevante in Italia al ricorrere congiunto di 3 presupposti, ovvero (i) l'imbarcazione è effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato, (i) la prestazione (in questo caso, il leasing finanziario) è resa da un soggetto passivo stabilito in Italia e (iii) l’imbarcazione è utilizzata nel territorio dell'UE.
Diversamente, difetta del requisito della territorialità la fattispecie in cui, pur ricorrendo i primi due presupposti, l’imbarcazione sia utilizzata in territorio extra-UE ma limitatamente alle settimane di “effettiva utilizzazione” in detto territorio (da dimostrare con adeguati mezzi di prova).

Nel caso di specie, quindi, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, risultando verificati i primi due presupposti, il criterio di territorialità era integrato nella misura in cui l'utilizzo dell'imbarcazione avveniva nel territorio unionale. Il fatto che l'unità sia armata o stazioni, per scelta del locatario, nel luogo di ricovero abituale in Italia ovvero in un altro Paese dell'Unione (sia esso in banchina o a terra), configura utilizzo nel territorio unionale.

Diversamente, chiarisce l’Ufficio, non si configura tale utilizzo nel caso in cui l'unità sia in cantiere per manutenzione o per motivi tecnici che ne impediscono la concreta fruizione.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate evidenzia come “seguendo la tesi della Società, essendo fisiologico che nel leasing finanziario ‘per la maggior parte della durata del contratto’ l'imbarcazione sia in ricovero, l'Istante sconterebbe l'IVA (in Italia o all'estero) solo quando l'imbarcazione è in navigazione, pur essendo il canone sempre dovuto per il medesimo importo. Significherebbe, in altri termini, far dipendere il pagamento dell'IVA dalla volontà del conduttore di utilizzare oppure no l'imbarcazione, pur avendone la disponibilità, oppure ancorarne il pagamento al ciclo delle stagioni”.


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