Noleggio di navi adibite al salvataggio o assistenza in mare: regime IVA

30/06/2023

Noleggio di navi adibite al salvataggio o assistenza in mare: regime IVA

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

L’Amministrazione finanziaria, con il principio di diritto n. 9/2023 del 13 giugno scorso, ha fornito taluni chiarimenti in merito al regime IVA applicabile alle prestazioni di servizi di noleggio di navi adibite ad operazioni di salvataggio o assistenza in mare.

A tal fine, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8-bis del D.p.r. 633/1972 (c.d. Decreto IVA), sono “non imponibili” IVA talune cessioni ed alcuni specifici servizi, tra cui figurano – in generale – la locazione e il noleggio di navi.

L’Agenzia delle entrate ricorda che, ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità per tali ultime prestazioni, rileva l’utilizzo dell’imbarcazione effettuato dal noleggiatore o dal locatario. Quindi, per beneficiare dell’esenzione IVA, l’imbarcazione, deve essere impiegata per uno degli specifici fini previsti dall’articolo 8-bis cit..

Tra questi ultimi, sussiste anche la possibilità che la nave venga noleggiata per effettuare operazioni di salvataggio o di assistenza in mare (articolo 8-bis, comma 1, lett. a) cit.).

Ebbene, a tal fine – secondo l’Ufficio – è solamente necessario che le operazioni di salvataggio e assistenza vengano effettuate “in mare”. La nave a tal fine impiegata, quindi, non deve anche essere “adibita alla navigazione in alto mare”[1], quale requisito che è invece previsto per le imbarcazioni destinate al trasporto a pagamento di passeggeri ovvero ad attività commerciali, industriali o della pesca (cfr. Risposta dell’Amministrazione finanziaria n. 183 del 2020).

Alla luce di quanto sopra, l’ Agenzia delle entrate ha quindi concluso chiarendo che il regime di non imponibilità IVA applicabile nel caso in analisi è subordinato alla sussistenza della sola condizione che la nave sia adibita a “operazioni di salvataggio o di assistenza in mare”.

A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria ha anche evidenziato che, per poter applicare a tali prestazioni il regime di non imponibilità IVA, non appare neppure necessaria la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 dell'articolo 8-bis del Decreto IVA, che attesti la navigazione “in alto mare” della nave, in quanto requisito a tal fine non rilevante[2].


[1] Si veda, in merito, il commento dello Studio “La non imponibilità IVA per prestazioni di servizi nelle navi adibite per navigazione in alto mare” accessibile al seguente link https://www.assagenti.it/it/news/21147/La_non_imponibilit%C3%A0_IVA_per_prestazioni_di_servizi_nelle_navi_adibite_per_navigazione_in_alto_mare
[2] Id.


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