Il ruolo degli Incoterms® nella determinazione della competenza giurisdizionale

31/05/2023

Il ruolo degli Incoterms® nella determinazione della competenza giurisdizionale

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

La Cassazione si è di recente espressa sul tema della rilevanza delle clausole Incoterms®[1] ai fini della determinazione del “luogo di consegna” ex art. 7, punto 1, lett. b), prima alinea, del regolamento (UE) n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale[2].

La norma prevede che ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale la regola generale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio coincide, nei contratti di compravendita di beni mobili, con il luogo di consegna.

Ebbene, l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 11346 – depositata in data 2 maggio 2023 – si conforma all’orientamento adottato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nei leading cases Car Trim ed Electrosteel[3], attribuendo alle clausole Incoterms® un ruolo determinante ai fini del radicamento della giurisdizione italiana e/o estera all’interno dei menzionati contratti.

L’ordinanza, riguardante una controversia relativa al mancato pagamento di una fornitura di bottiglie d’acqua dall’Italia alla Francia, capovolge pertanto il consolidato – benchè criticato[4] – orientamento precedentemente adottato dalla Corte di Cassazione[5].

In particolare, la Cassazione si è pronunciata su un contratto soggetto alle condizioni di consegna “Ex Works” che, come noto, stabiliscono il diritto del venditore di effettuare la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.).
Le Sezioni Unite riconoscono dunque come una analisi volta a comprendere se le clausole di cui al contratto di compravendita internazionale di beni mobili “integrino o meno l’Incoterm Ex works[6]”, sia assolutamente necessaria per determinare il luogo di consegna della merce nell’ambito di una controversia.

Quanto precede, dal momento che, ove una clausola “Ex Works” sia prevista, “sarà in base a tale clausola che dovrà essere identificato il luogo di consegna delle merci e conseguentemente la giurisdizione”.
La pronuncia si fonda sulle seguenti considerazioni di fondo:

- l’obiettivo degli Incoterms® è quello di agevolare gli operatori nella redazione dei contratti, con l’utilizzo di “termini brevi e semplici”;

- le clausole Incoterms® corrispondono “ad usi consolidati, precisati e pubblicati dalle organizzazioni professionali riconosciuti ed ampiamente     seguiti nella prassi dagli operatori economici”, tali da giustificarne la rilevanza anche nell’individuazione del giudice competente.

Come detto, l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 11346/2023 supera il precedente orientamento adottato dalla Corte di Cassazione per cui gli Incoterms® avrebbero rilevanza per la determinazione della giurisdizione, solo ove accompagnati da pattuizioni tali da attribuire “chiaramente” al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce.

Conformandosi ad un orientamento oramai consolidato della Corte di Giustizia dell’Unione europea, l’ordinanza in commento segna dunque un importante passo in avanti, nel senso di una maggior coordinamento tra i sistemi giuridici comunitario e nazionale.


[1] L’edizione più recente – «Incoterms® 2020» – è stata presentata dalla International Chamber of Commerce nel 2019 ed è reperibile nella pubblicazione ufficiale della ICC medesima, Incoterms® 2020, Parigi, 2019.
[2] Il regolamento (UE) n. 1215/2012 prevede che una persona domiciliata in uno Stato membro possa essere convenuta in un diverso Stato membro davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio – lett. a) -, con la precisazione che, con specifico riferimento ai contratti di compravendita di beni mobili, tale luogo deve essere fatto coincidere con il luogo in cui i beni sono stati, o avrebbero dovuto essere, consegnati in base al contratto – lett. b), prima alinea.
[3] CGUE, 25 febbraio 2010, causa C-381/08, Car Trim; CGUE, 9 giugno 2011, causa C-87/10, Electrosteel Europe SA c. Edil Centro S.p.A.
[4] Cfr., da ultimo, P. Franzina, Il ruolo degli Incoterms nella determinazione convenzionale del luogo della consegna: note critiche sulla giurisprudenza della Cassazione, in Riv. dir. int. priv. proc., 3/2022, p. 563.
[5] V., da ultimo, S.U., 28 giugno 2022, n. 20633, Euroline sale & marketing contro Falmec S.p.A., in Riv. dir. int. priv. proc., p. 707.
[6] Con la clausola «Ex Works» (“EXW”, o “franco fabbrica”) il venditore mette a disposizione la merce a terra in un suo stabilimento – o magazzino – predefinito o concordato ed il compratore si assume tutti i costi e rischi del trasporto.
Il venditore, inoltre, è obbligato a consegnare al compratore la fattura commerciale ed eventuali documenti per l’export previsti dal contratto nonché, ove richiesto esplicitamente, a dare assistenza – a spese e rischio del compratore – nell’ottenere la licenza di esportazione o altri documenti.


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