Corte giustizie UE: limiti alle sanzioni in materia di IVA

31/05/2023

Corte giustizie UE: limiti alle sanzioni in materia di IVA

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

La Corte di giustizia UE, con la sentenza del 17 maggio 2023, causa C-418/22, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’ammontare delle sanzioni irrogabili nei casi di omessa dichiarazione e versamento dell’IVA.

Nel caso di specie, una società belga non aveva presentato le dovute dichiarazioni periodiche. A seguito di un controllo, oltre ad accertare il mancato versamento della relativa Imposta, l’Amministrazione finanziaria aveva irrogato una sanzione pari al “20% dell’importo dell’IVA che sarebbe stata dovuta prima dell’imputazione dell’IVA detraibile”.

La contribuente, tuttavia, faceva rilevare che una siffatta sanzione non sarebbe stata conforme al consolidato principio di proporzionalità, anche perché “un’ammenda siffatta (che si applica sull’IVA debito, al lordo di quella a credito) svuoterebbe di sostanza il diritto a detrazione”.

Ebbene, il Giudice del rinvio, alla luce del ricorso del contribuente, ha ritenuto necessario interrogare la Corte di giustizia UE al fine di sapere “se l’articolo 62, punto 2, e gli articoli 63, 167, 206, 250 e 273 della direttiva 2006/112 (c.d. Direttiva IVA), nonché i principi di proporzionalità e neutralità fiscale debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale la violazione dell’obbligo di dichiarare e versare l’IVA all’Erario è sanzionata con un’ammenda forfettaria pari al 20% dell’importo dell’IVA che sarebbe stato dovuto prima dell’imputazione dell’IVA detraibile”.

A tal fine, la Corte ricorda – anzitutto – che, non sussistendovi armonizzazione, gli Stati sono liberi di determinare “le sanzioni che sembrino loro appropriate”. Ad ogni modo, i Paesi Membri “sono tenuti ad esercitare questa competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e neutralità fiscale”.

Ciò posto, “gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio di effettività, che impone la previsione di sanzioni effettive e dissuasive per lottare contro le violazioni delle norme armonizzate in materia di IVA e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione”, pur non dovendo “eccedere quanto necessario” a tali fini.

Salvo ricordare che spetta in ogni caso al giudice nazionale valutare se la sanzione irrogata nel caso di specie sia conforme al principio di proporzionalità, i Giudici unionali offrono alcuni elementi utili a valutare la legittimità delle relative ammende. In particolare, secondo la Corte di giustizia UE, “non risulta che, alla luce della natura e della gravità delle infrazioni contestate ... e considerati i requisiti relativi al carattere effettivo e dissuasivo delle sanzioni in materia di IVA, l’applicazione di ammende per un importo pari al 20% dell’IVA che sarebbe stata dovuta prima dell’imputazione dell’IVA detraibile ecceda quanto necessario per garantire l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare la frode”.

Conseguentemente, una siffatta disciplina sanzionatoria nazionale sarebbe conforme alla normativa unionale, a differenza di una sanzione “pari al 100% dell’importo dell’IVA indebitamente detratta a monte” (mentre, in tal altro caso, l’IVA era stata regolarmente versata a valle e l’Erario non aveva poi subito alcuna perdita di introiti fiscali).

In ogni caso, quanto al principio di neutralità dell’Imposta, la Corte chiarisce che una siffatta sanzione (applicata sull’Imposta lorda) non rimette “in discussione il diritto alla detrazione dell’IVA a monte”. Pertanto, la disciplina nazionale de qua non può essere contestata sotto il profilo della legittimità rispetto al principio di neutralità.

Ebbene, siffatta sentenza consente di dubitare che il regime sanzionatorio previsto dall’ordinamento italiano nei casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale[1] o omesso versamento dell’Imposta[2] sia pienamente conforme al principio di proporzionalità, che è stato nuovamente richiamato dalla Corte di giustizia UE nel caso in commento.


[1] L’omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione.
[2] L’omesso versamento è (generalmente) soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.


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