Concessioni demaniali: un caso di decadenza per violazione dei doveri di correttezza e lealtà

31/05/2023

Concessioni demaniali: un caso di decadenza per violazione dei doveri di correttezza e lealtà

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Con la recentissima sentenza n. 412/2023 dell’08.05.2023, il TAR Reggio Calabria ha respinto il ricorso promosso da un concessionario per l’annullamento del decreto con cui l’Autorità Portuale di Gioia Tauro aveva dichiarato la sua decadenza dalla concessione di un’area demaniale in ambito portuale.
In sintesi tale provvedimento si reggeva: i) sui presupposti di cui all’art. 47 lett. b) Cod. Nav. (“cattivo uso della concessione”), stante l’omessa comunicazione al concedente dell’avvenuto pignoramento di alcuni magazzini realizzati nell’area in concessione; ii) sui presupposti di cui all’art. 47 lett. f) Cod. Nav. (“inadempienza degli obblighi imposti dalla concessione, .. norme di legge .. o da regolamenti”) per aver richiesto ed ottenuto, senza il consenso del Giudice dell’Esecuzione (G.E.) l’autorizzazione ad affidare, nell’area in concessione, l’esercizio di alcune attività ad un’impresa terza ex art. 45 bis Cod. Nav.; iii) sul fatto che a definizione di un contenzioso pendente con la stessa Autorità Portuale, il concessionario aveva inserito nella proposta transattiva beni pignorati.
La concessionaria impugnava il suindicato provvedimento opponendo che: i) l’omessa dichiarazione del pignoramento in questione non impedirebbe il perseguimento degli scopi di valorizzazione dell’area demaniale cui la concessione è funzionale; ii) il mancato consenso del G.E. non è elemento viziante ai fini dell’autorizzazione al subingresso di un terzo ex art 45 Cod. Nav.; iii) fino a quando non fosse intervenuto il decreto di trasferimento del G.E. il ricorrente avrebbe mantenuto la proprietà dei beni inseriti nella proposta transattiva.
Le difese dell’Amministrazione si basavano sostanzialmente sulla gravità e la scorrettezza della condotta della concessionaria.
Il Tar Reggio Calabria, condividendo le argomentazioni dell’Autorità Portuale, ha qualificato come di mala fede il comportamento del concessionario e, quindi, idoneo a determinare il venire meno del rapporto fiduciario tra l’Amministrazione e lo stesso concessionario, che giustifica il provvedimento di decadenza ai sensi dell’art. 47 lett. f) Cod. Nav.
Nello specifico il TAR Reggio Calabria ha statuito che: “reputa il Collegio che nell’ambito di un rapporto pubblicistico connotato da un essenziale intuitus personae il fatto, incontestato, di aver tenuto all’oscuro l’Autorità Portuale dell’esistenza di una procedura di esecuzione forzata su beni insistenti sul sedime demaniale, associato ad un crescendo di successive reticenze informative ed iniziative negoziali di dubbia conformità a buona fede, integri la violazione dei profili normativi contestati (art. 47 lett. b e lett. f) […] Nella vicenda in esame, ciò che contraddistingue il discrimine tra una condotta neutrale o ininfluente e una condotta gravemente inadempiente ai fini della sopravvivenza o meno della concessione demaniale, è la violazione degli obblighi di correttezza comportamentale e di leale collaborazione intrinseci al dovere di informare la P.A. dell’insorgere e/o dello svilupparsi di una situazione (pignoramento della proprietà superficiaria) potenzialmente incidente non solo sulla futura titolarità soggettiva del rapporto, ma soprattutto sulla certezza del proficuo e continuativo sfruttamento dell’area data in concessione. Va, infatti, ricordato che il principio fondamentale in tema di esecuzione del contratto di concessione è sempre il rispetto della buona fede (art. 1375 c.c.) che esige da parte del debitore (qui concessionario) l’obbligo di ottemperare non solo a quanto espressamente previsto nel regolamento negoziale bensì a tutti quegli obblighi .. che si evincono, per il tramite della suddetta clausola generale, dalle altre disposizioni dell’ordinamento, in primis quello di informare la controparte della sopravvenienza di condizioni che potrebbero modificare e/o estinguere il rapporto obbligatorio.”.
Alla luce di tali argomentazioni il TAR ha, quindi, concluso che: “Il descritto contegno tenuto dalla concessionaria ricorrente, complessivamente ed unitariamente valutato, configura pertanto un inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione talmente gravi da aver irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario instaurato con il rilascio della concessione.”, ciò, così, giustificando la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.


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