Pacchetti turistici e locazioni di imbarcazioni da diporto: tour operator esteri esenti IVA.

28/04/2023

Pacchetti turistici e locazioni di imbarcazioni da diporto: tour operator esteri esenti IVA.

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

Con la Risposta ad interpello n. 96 del 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime IVA applicabile alla vendita da parte di tour operator stranieri di pacchetti turistici aventi ad oggetto la locazione di imbarcazioni da diporto ormeggiate nei porti italiani.
In tale contesto, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta anche in merito al regime IVA applicabile al contratto di locazione di siffatte imbarcazioni, sottoscritto tra gli armatori ed i tour operator.
Più specificamente, nel caso trattato, un tour operator svizzero offriva a clienti di tutto il mondo, compresi quelli residenti in Italia, dei pacchetti turistici che comprendevano l’uso di imbarcazioni da diporto ormeggiate in porti italiani.
A tal fine, da un lato il tour operator stipulava con le società armatrici di tali imbarcazioni un contratto di locazione di lungo periodo (da maggio ad ottobre di ciascun anno) e dall’altro un contratto di assistenza per la manutenzione e riparazione delle imbarcazioni locate (della medesima durata del contratto di locazione).
L’attività veniva svolta dal tour operator direttamente dalla Svizzera. Infatti, la vendita dei pacchetti turistici avveniva tramite contatti diretti con i potenziali clienti, tramite un portale di vendita online ovvero tramite agenzie di viaggio presenti nei vari Paesi[1].
Ebbene, alla luce dell’attività svolta, la società svizzera interrogava l’Agenzia delle entrate al fine di conoscere il corretto regime IVA da applicare in Italia in riferimento alla vendita dei pacchetti turistici de quibus.
In merito, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la vendita risulta fuori campo IVA per mancanza del presupposto territoriale, posto che l'Istante ha dichiarato di svolgere l'attività di tour operator direttamente dalla Svizzera.
Ciò posto, l’Istante interrogava l’Amministrazione finanziaria anche al fine di conoscere il regime IVA applicabile alle prestazioni di servizi di locazione di imbarcazioni da diporto non a breve termine ed agli altri servizi correlati, acquistate dall'Istante ai fini della vendita dei citati pacchetti turistici.
In merito, l’Agenzia delle entrate osserva che a tali fini sono previsti due criteri di territorialità distinti, a seconda della natura del committente (i.e. soggetto passivo ai fini IVA o privato consumatore).
In particolare, allorquando la locazione sia effettuata a favore di un committente soggetto passivo IVA, la prestazione è assoggettata a siffatta imposta nel Paese del committente [ai sensi dell'art. 7-ter, lett. a) del Decreto IVA].
Diversamente, laddove la prestazione venga resa a consumatori finali, trova applicazione l'articolo 7-sexies, lett. e)-bis del Decreto IVA, in forza del quale tali prestazioni si considerano effettuate in Italia quando sono rese da prestatori ivi stabiliti, purché il mezzo di trasporto sia utilizzato nella UE.
Tuttavia, nel caso di specie, il servizio di locazione delle imbarcazioni da diporto non a breve termine veniva reso da enti terzi a favore dell'Istante, soggetto passivo d'imposta stabilito in Svizzera. Conseguentemente, siffatte locazioni non risultavano territorialmente rilevanti in Italia, ai sensi dell'art. 7-ter, lett. a) cit.
Alla luce di tali fatti, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il corrispettivo pattuito tra l’Istante ed i locatori delle imbarcazioni, utilizzate ai fini dei pacchetti turistici, dovrà essere fatturato in esenzione IVA.
Parimenti, anche i servizi di manutenzione a tal fine impiegati beneficiano della medesima esenzione, posto che sono stati considerati dall’Ufficio come “accessori” (ai sensi dell’articolo 12 del Decreto IVA) alla prestazione principale (esente dall’IVA).
In ogni caso, l’Amministrazione ha chiarito che, anche qualora tali ultime prestazioni non fossero qualificabili come “accessorie”, sono comunque servizi generici resi a soggetti passivi non residenti, risultando non territorialmente rilevanti in Italia ai sensi dell’articolo 7-ter cit. e quindi esenti dall’applicazione dell’Imposta.


[1] Conseguentemente, come anche confermato dall’Amministrazione finanziaria, siffatto tour operator risultava privo di stabile organizzazione in Italia.


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