Sanzioni contro la Russia e congelamento di yacht: la pronuncia del TAR Lazio

27/04/2023

Sanzioni contro la Russia e congelamento di yacht: la pronuncia del TAR Lazio

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it mail@mordiglia.it

Sanzioni contro la Russia: il TAR si pronuncia sulla legittimità del provvedimento di congelamento di un motoryacht “sostanzialmente” riconducibile a un soggetto sanzionato.

Con sentenza n. 8669 del 27 giugno 2022, la seconda sezione del TAR Lazio si è pronunciata a favore della legittimità del provvedimento amministrativo con cui il Direttore Generale del Ministero dell’economie e delle finanze ha disposto il congelamento di un motoryacht sostanzialmente riconducibile – sulla base di numerose informazioni disponibili attraverso fonti aperte – ad un soggetto sanzionato ai sensi del Regolamento UE n. 269/2014[1].
La società proprietaria del natante ha impugnato tale provvedimento dinnanzi al Giudice amministrativo sulla base di due motivi.
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione delle garanzie procedimentali previste dalla legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990), ivi incluso l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento previsto dall’art. 7 di suddetta legge.
Con il secondo motivo di ricorso viene contestato il criterio di collegamento tra il soggetto listato e la risorsa economica colpita dalla misura di congelamento, nonché l’idoneità delle fonti aperte a costituire il fondamento di un atto lesivo dei diritti fondamentali.
Entrambi i motivi di ricorso sono stati respinti dal TAR, che ha quindi confermato la legittimità del provvedimento impugnato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, il Tribunale amministrativo ha ritenuto che il provvedimento impugnato “non sia ontologicamente soggetto alla disciplina sulla comunicazione di avviso del procedimento” ex art. 7 L. 241/1990. Finalità della preventiva comunicazione è che il soggetto interessato venga a conoscenza del procedimento prima che lo stesso sia concluso. Nel caso di specie, tale meccanismo non risulta applicabile in quanto le misure di congelamento di risorse economiche hanno natura preventiva e cautelare, essendo finalizzate ad impedire il “trasferimento”, la “disposizione” e l’”utilizzo” della risorsa economica colpita: la comunicazione di avviso del procedimento vanificherebbe tali obiettivi, consentendo al destinatario del provvedimento di eluderne gli effetti.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, il Tribunale ha ritenuto che la misura di congelamento possa essere applicata pur in presenza di una risorsa economica formalmente appartenente a un soggetto “non listato” ma sostanzialmente riconducibile a un soggetto listato mediante il possesso, la detenzione o il controllo in via diretta o indiretta. Ad avviso del Tribunale, “il criterio di collegamento tra la persona attinta dalla misura e la risorsa interessata dalla stessa è aperto”, in quanto comprende sia il criterio di collegamento formale sia il criterio di collegamento sostanziale (cfr. nota 1).
Da ultimo, per quanto concerne l’idoneità delle “fonti aperte” a giustificare il dispositivo del provvedimento impugnato, il TAR ha ritenuto che i dati provenienti da “fonti aperte” possono costituire un insieme di indizi da cui inferire la sussistenza dei presupposti del provvedimento che altrimenti sarebbero impossibili o difficili da accertare tramite gli ordinari strumenti istruttori. Laddove tali fonti presentino determinate caratteristiche (i.e. provenienza da soggetto qualificato; carattere pubblico, differenziato e accessibile dell’informazione; presenza di dati obbiettivamente rilevanti ed assenza di fonti analoghe di segno contrario), tali fonti possono essere legittimamente utilizzate in sede istruttoria, come è avvenuto nel caso in esame.


[1] Il Regolamento UE n. 269/2014 “concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina”, contiene la procedura uniforme di applicazione delle misure restrittive decise in sede di Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC). Il Regolamento, oltre a confermare l’elenco dei soggetti listati (criterio dell’appartenenza formale), contempla l’applicabilità delle misure di congelamento delle risorse economiche anche alle “entità associate”, ossia ai soggetti che abbiano il possesso, la detenzione o il controllo diretto o indiretto di tali risorse (criterio dell’appartenenza sostanziale).


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