Il Consiglio di Stato dalla parte degli istruttori del mare

27/04/2023

Il Consiglio di Stato dalla parte degli istruttori del mare

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Con la pronuncia n. 1304/2023 del 07.02.2023, il Consiglio di Stato ha statuito che l’attività didattica e di formazione del personale marittimo può garantire la conservazione delle competenze teoriche-pratiche ai fini del rinnovo del certificato di competenza Imo.
La vicenda prende le mosse dalla domanda presentata da un Comandante di lungo corso ai fini del rinnovo del proprio certificato di competenza.
L’amministrazione rigettava tale domanda sul presupposto che il ruolo di “addetto istruttore sicurezza e navigazione” del personale marittimo, documentato dall’istante, non sarebbe potuto rientrare tra quelle attività che l’art. 7 DM 51/16 considera equivalenti al servizio di navigazione (requisito previsto dalla medesima normativa ai fini del rinnovo della certificazione in esame) in quanto “tale attività [istruttore] si svolge presso un’aula didattica a livello teorico e non a bordo di una nave a livello pratico”.
Tale diniego veniva impugnato innanzi Tar Lazio – Roma, il quale con sentenza n. 8257/21 rigettava il ricorso statuendo in sostanza che tutte le attività previste dall’art. 7 DM 51/16 come equivalenti al servizio di navigazione “risultano connotate da una necessaria alternanza di imbarco e servizio a terra, non presente nell’attività di docenza, che può essere svolta anche integralmente in mancanza di navigazione”.
Di diverso avviso è stato, invece, il Consiglio di Stato che, con la pronuncia n. 1304/23, ha accolto l’appello proposto avverso la suindicata sentenza del Tar Lazio, così, in sintesi, argomentando:
“L’art. 7 (Funzioni equivalenti) del decreto ministeriale del 15 marzo 2016, n. 51, elenca, al primo comma, una serie di “occupazioni alternative” che […] si presumono equivalenti al servizio di navigazione.
Al secondo comma è poi previsto che: “Il lavoratore marittimo può richiedere al Ministero [..], ai soli fini del rinnovo del certificato di competenza, di valutare come equivalente al servizio di navigazione richiesto ulteriori occupazioni alternative, che dimostrano il mantenimento delle competenze indicate nel certificato da rinnovare”.
Ritiene il Collegio che le “ulteriori occupazioni alternative” rispetto alle quali il Ministero è chiamato a svolgere il giudizio di equivalenza sono anche attività che si svolgono sulla terra ferma..
Induce a tale conclusione l’utilizzo dell’aggettivo “alternative” riferito alle “ulteriori occupazioni”; detto termine, nell’uso linguistico comune, designa una cosa (o una persona) ritenuta adatta a sostituirne un'altra: nel caso di specie, l’attività che si ritiene possa essere sostituita è proprio il servizio di navigazione
.
D’altronde, non è irrilevante evidenziare che talune delle occupazioni previste dal primo comma dell’art. 7 – ritenute presuntivamente equivalenti al servizio di navigazione – non prevedono affatto attività in mare.
2.5. Ne segue, …. che il Ministero non avrebbe potuto escludere l’equivalenza dell’attività di istruttore … al servizio di navigazione per la l’assenza di attività a bordo di nave (ovvero perché non era prevista attività didattica in navigazione), non essendo questa una condizione indispensabile ricavabile dalle disposizioni in materia.”
Il Consiglio di Stato ha quindi concluso che “L’attività didattica e di formazione del personale marittimo, per le modalità con le quali si svolge, ben può garantire la conservazione delle competenze teorico – pratiche indicate nel certificato da rinnovare” purché “l’amministrazione approfondisca la tipologia dei corsi che l’istruttore svolge e le modalità delle lezioni per esprimere il proprio giudizio”.
In particolare, nel caso di specie, si è ritenuto che l’utilizzo di sistemi di simulazione nelle attività di formazione rappresentasse un importante indice per la valutazione delle competenze tecniche dell’istruttore richiedente il rinnovo del certificato.
Alla luce dei contenuti della sentenza in commento, non si esclude, quindi, che il Legislatore possa intervenire sulla normativa in materia inserendo il ruolo di istruttore marittimo tra le categorie equipollenti per ottenere il rinnovo del certificato Imo.  


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