Cassazione: l’IRBA è un tributo incompatibile con il diritto UE. Possibilità di rimborso
28/03/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it
La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta su un tema che era
stato oggetto di un precedente approfondimento: trattasi dell’incompatibilità
con il diritto unionale dell’Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione
(c.d. IRBA)[1].
Più specificamente, si ricorda che la Corte di giustizia dell’Unione
europea aveva constatato l’assenza di una finalità sottesa al tributo in
commento. Tale carenza aveva condotto i Giudici unionali a dichiararne l’incompatibilità
rispetto alla normativa comunitaria.
Conseguentemente, l’Italia aveva provveduto a sopprimere tale Imposta,
facendo – tuttavia – salvi “gli effetti delle obbligazioni tributarie già
insorte”.
In tale contesto un contribuente aveva provveduto a depositare un’istanza
di rimborso dell’Imposta indebitamente versata anche in riferimento agli anni
precedenti alla sua abrogazione.
L’Amministrazione finanziaria, tuttavia, si era opposta, facendo
rilevare che, per gli anni antecedenti alla sua soppressione, l’IRBA continuava
ad essere legittimamente applicata ed a dispiegare i suoi effetti obbligatori (ex
lege).
A seguito del ricorso proposto dal contribuente avverso siffatto
diniego, la controversia è giunta nanti la Suprema Corte che, con la sentenza
n. 6858 del 7 marzo 2023, ha ribadito l’incompatibilità del Tributo con
l’ordinamento unionale.
In particolare i Giudici di legittimità hanno anche evidenziato la
necessità di “disapplicare la norma interna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residuale efficacia impositiva per il passato, cioè in
rapporto alle obbligazioni insorte prima della soppressione stessa”.
Tale statuizione ha perciò confermato la legittimità e fondatezza
dell’istanza di rimborso proposta dal contribuente riconoscendo “non dovuta
l'imposta anche per le annualità precedenti al 2021”.
In merito, si evidenzia che tale decisione è stata anticipata da
un’ulteriore sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo
grado di Napoli: trattasi della sentenza n. 1663 del 6 febbraio 2023.
Anche in tale ultimo caso, il Giudicante ha fatto prevalere il diritto
unionale su quello nazionale, confermando la legittimità dell’istanza di
rimborso che il contribuente aveva avanzato all’Amministrazione finanziaria in
riferimento all’IRBA indebitamente versata nel tempo (i.e. negli anni
antecedenti alla sua soppressione).
Ebbene, quanto sopra consente di evidenziare ancora una volta non solo
il merito della vicenda ma anche l’opportunità – per i soggetti a tal fine
interessati – di provvedere a depositare un’istanza di rimborso del Tributo
indebitamente versato. Infatti, la sentenza della Corte unionale già commentata
e le sempre più numerose decisioni di legittimità e merito evidenziano la
fondatezza di siffatte istanze, favorevoli ai contribuenti.
[1] Si veda il precedente
commento, accessibile al seguente link https://www.assagenti.it/it/news/23641/Imposta_regionale_sulla_benzina_per_autotrazione_(IRBA)_incompatibile_con_l%E2%80%99ordinamento_unionale