Una nuova lettura all’obbligo di versamento del contributo ART: il caso dei terminal petroliferi

27/03/2023

Una nuova lettura all’obbligo di versamento del contributo ART: il caso dei terminal petroliferi

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Con sentenza del 28 ottobre 2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha affrontato la tematica del pagamento del contributo ART da parte dei “terminal petroliferi”. La Corte ha chiarito quali operatori debbano essere inquadrati tra quelli che svolgono operazioni portuali ex art. 16 L. 84/94, e quindi siano tenuti a corrispondere il contributo in base all’art. 1 della delibera n. 225/2020.

Per comprendere la portata della pronuncia può essere utile dare prima una visione d’insieme.

Come noto, il contributo ART consiste in una somma “versata dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge”. Esso costituisce, per legge, l’unica fonte di entrata dell’Autorità per far fronte ai suoi oneri di funzionamento.

L’art. 1 della delibera ART n. 225/2021 individua la platea di operatori tenuti al versamento del contributo e, al comma 1, lettera a), fa riferimento ai soggetti che svolgono attività di “gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali)”. Tale definizione può dare adito a difficoltà interpretative.

La pronuncia del TAR Piemonte, dunque, si propone di chiarire la portata pratica del dettato normativo e distingue tra:

  • imprese nel settore dei trasporti e imprese nell’ambito della sicurezza energetica;
  • imprese che svolgono attività portuali ex art. 16 L. 84/94 e depositi e stabilimenti costieri ex art. 52 cod. nav.

Il ragionamento del Tribunale si struttura sul principio per cui i depositi costieri di oli minerali, come definiti dall'articolo 52 cod. nav., sono strumentali alla sicurezza strategica del settore energetico, rimanendo estranei al settore dei trasporti – e quindi dall’applicazione dell’obbligo di versamento del contributo ART –.

In particolare, il TAR richiama la circolare MIT 10/7/2012, n. 52, che chiarisce l’inapplicabilità dell’art. 16 L. 84/94 ai depositi ex art. 52 cod. nav. Ciò, sulla base dell’art. 16, comma 7 bis, per cui "le disposizioni del presente articolo (operazioni portuali) non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale", e nonostante il fatto che  “anche se i depositi costieri, prevalentemente, sono ubicati fuori dal porto, le strutture e le opere connesse o asservite per la movimentazione dei prodotti destinati al deposito sono poste all’interno dell’ambito portuale”.

Si individua, dunque, il discrimine tra deposito costiero ex art. 52 cod. nav. ed imprenditore terminalista nel ricondurre al primo, a differenza del secondo, lo svolgimento di operazioni più attinenti al ciclo della sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi rispetto al ciclo del trasporto del prodotto raffinato.

La definizione che il TAR dà dei suddetti concetti può rendere più chiara la differenza.

  • ciclo della sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi: “ricezione della nave, controllo della conformità della nave ai requisiti di sicurezza, connessione della nave ai bracci di carico e avvio delle operazioni di scarico/carico verso le connessioni booster, incluso il monitoraggio della regolarità e della sicurezza delle operazioni, ed il finale distacco della nave, inclusa la messa in sicurezza delle linee dei prodotti finiti e dei prodotti petrolchimici”;
  • ciclo del trasporto del prodotto raffinato: esso “coinvolge tutta la distribuzione secondaria che giunge ai depositi commerciali interni ed alla rete di distribuzione”.

Il TAR chiarisce inoltre come la distinzione sia tanto più netta quando gli oleodotti, pur integrati nella infrastruttura del terminal in concessione, appartengano e siano gestiti da altri operatori che curano il movimento del materiale dalla cisterna della nave ai depositi commerciali esterni al porto.

La posizione espressa dal TAR nella propria sentenza si allinea dunque con una recente modifica all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  In particolare, nell’occasione si è avuto il passaggio (sempre con riguardo al tema dell’obbligo di pagamento del contributo ART) dal riferimento agli operatori economici quali “gestori delle infrastrutture e dei servizi erogati” ad operatori economici intesi come “operanti nel settore dei trasporti”.

Il nuovo dettato normativo, unito alla lettura che il Tribunale dà dei soggetti tenuti all’obbligo di versamento del contributo ART, evidenzia quindi l’importanza delle attività concretamente svolte dagli operatori ai fini del pagamento. Il TAR stesso ribadisce che il solo fatto di essere titolari (o “concessionari”) di infrastrutture non legittima alcun dovere di versamento in capo agli operatori, necessitando altresì che gli stessi svolgano attività pienamente (e non accessoriamente o occasionalmente) riconducibili al trasporto. Ciò, ancor di più ove l’attività svolta risulti anche inquadrata nell’ambito di regolazione di altra Autorità.


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