Questioni concorrenziali nelle realtà portuali italiane

30/01/2023

Questioni concorrenziali nelle realtà portuali italiane

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

QUESTIONI CONCORRENZIALI NELLE REALTA’ PORTUALI ITALIANE: TORNA A PRONUNCIARSI L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

Nell’esercizio dei poteri di cui alla Legge n. 287/1990, l’AGCM ha formulato alcune osservazioni in merito alle problematiche, in punto concorrenza, riscontrate nella disciplina dell’attività di consulente chimico di porto in talune realtà portuali nazionali, nelle quali l’esercizio di siffatta attività sarebbe indebitamente riservato ad un solo professionista ovvero ad un numero chiuso di operatori.
L’attenzione  dell’Autorità Antitrust si è focalizzata, in particolare, in ordine alla Capitaneria di Porto di Gela, la quale, “con Decreto n. 55/2018, ha ripristinato il numero chiuso di una unità degli iscritti nei registri ex art. 68 del Cod. nav., in considerazione delle esigenze locali e del ridotto traffico portuale, mantenendo comunque nel registro i due ulteriori chimici di porto precedentemente iscritti, che non possono essere cancellati dal registro in base alla disciplina vigente”, nonché con riguardo alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, la quale, “con Decreto n. 38/2005, ha introdotto il numero chiuso di un solo iscritto nell’apposito registro, riconoscendo tuttavia nel corso del presente anno la necessità di rivedere tale decreto, ed orientandosi verso un numero massimo di tre professionisti iscritti al registro dei consulenti chimici di porto”.
Il consulente chimico di porto è colui che provvede alla verifica ed alla certificazione dell’assenza di rischi per la salute e la sicurezza delle persone che svolgono attività commerciale, industriale o artigianale nel sedime portuale e sulle navi.
In forza dell’art. 68 Cod. Nav. coloro che esercitano un’attività all’interno dei porti e, in genere nell’ambito del demanio marittimo, tra i quali rientrano i suddetti consulenti, sono soggetti, nell’esplicazione della medesima, alla vigilanza del comandante del porto e possono essere sottoposti all’inscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, nonché ad ulteriori limitazioni.
La giurisprudenza in punto è unanime nel riconoscere che il rapporto professionale afferente tali consulenti abbia natura puramente fiduciaria, in quanto intercorrente tra il professionista e l’utente (armatore o agenzia marittima), beneficiario esclusivo della prestazione. Si tratterebbe, quindi, di un servizio di pubblica necessità, in cui l’asseverazione o certificazione resa dal professionista, pur realizzando l’interesse pubblico della sicurezza di operazioni in ambito portuale, si inserisce in un rapporto professionale privato.  L’intervento dell’Autorità portuale nella gestione del summenzionato elenco serve, quindi, unicamente a garantire all’utente un contatto con un soggetto abilitato, sotto la vigilanza della stessa Autorità, escludendosi, tuttavia, che quest’ultima possa imporre all’utente di avvalersi del professionista di turno, in quanto essa “non può attribuire al chimico in servizio obbligatorio alcuna esclusiva ma, più semplicemente, garantisce all’utenza nell’intero arco della giornata la presenza di un professionista comunque disponibile” (Consiglio di Stato n. 256/2022).
Sulla base di quanto riferito, l’AGCM ha rilevato che il registro di cui all’art. 68 Cod. nav. risulta funzionale a garantire la libertà di scelta del soggetto qualificato cui rivolgersi e, dunque, la condotta volta a riservare la predetta attività risulterebbe di per sé idonea ad escludere qualsiasi possibilità di scelta dell’utente, costituendo una restrizione non necessaria, né proporzionata, in contrasto con il quadro normativo e di principio sopra esposto: la presenza di “almeno un” professionista servirebbe, quindi, a qualificare detta figura quale “obbligatoria” e rappresenterebbe un numero minimo e non certo massimo di operatori.
L’AGCM ha, dunque, significato che il regime vigente nelle Capitanerie di Porto di Gela (una sola unità) e Pozzallo (tre unità con numero chiuso) non risulta coerente con i principi introdotti dalla Direttiva Servizi, recepita dal D.Lgs. n. 59/2010, secondo cui “l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie”. In tal caso, eventuali restrizioni dovranno comunque rispettare i summenzionati requisiti di necessità e proporzionalità, nonché la garanzia ed il  rispetto dei principi identificati.
In conclusione l’Autorità Antitrust auspica, quindi, che le Amministrazioni interessate tengano in adeguata considerazione le suesposte osservazioni, al fine di eliminare limitazioni numeriche all’esercizio dell’attività in esame, invitando le medesime a comunicare le determinazioni assunte al riguardo.


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