Questioni concorrenziali nelle realtà portuali italiane
30/01/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
QUESTIONI
CONCORRENZIALI NELLE REALTA’ PORTUALI ITALIANE: TORNA A PRONUNCIARSI
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.
Nell’esercizio
dei poteri di cui alla Legge n. 287/1990, l’AGCM ha formulato alcune
osservazioni in merito alle problematiche, in punto concorrenza, riscontrate
nella disciplina dell’attività di consulente chimico di porto in talune realtà
portuali nazionali, nelle quali l’esercizio di siffatta attività sarebbe
indebitamente riservato ad un solo professionista ovvero ad un numero chiuso di
operatori.
L’attenzione dell’Autorità Antitrust si è
focalizzata, in particolare, in ordine alla Capitaneria di Porto di Gela, la
quale, “con Decreto n. 55/2018, ha ripristinato il numero chiuso di una
unità degli iscritti nei registri ex art. 68 del Cod. nav., in considerazione
delle esigenze locali e del ridotto traffico portuale, mantenendo comunque nel
registro i due ulteriori chimici di porto precedentemente iscritti, che non
possono essere cancellati dal registro in base alla disciplina vigente”,
nonché con riguardo alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, la quale, “con
Decreto n. 38/2005, ha introdotto il numero chiuso di un solo iscritto
nell’apposito registro, riconoscendo tuttavia nel corso del presente anno la
necessità di rivedere tale decreto, ed orientandosi verso un numero massimo di
tre professionisti iscritti al registro dei consulenti chimici di porto”.
Il
consulente chimico di porto è colui che provvede alla verifica ed alla
certificazione dell’assenza di rischi per la salute e la sicurezza delle
persone che svolgono attività commerciale, industriale o artigianale nel sedime
portuale e sulle navi.
In
forza dell’art. 68 Cod. Nav. coloro che esercitano un’attività all’interno dei
porti e, in genere nell’ambito del demanio marittimo, tra i quali rientrano i
suddetti consulenti, sono soggetti, nell’esplicazione della medesima, alla
vigilanza del comandante del porto e possono essere sottoposti all’inscrizione
in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, nonché ad ulteriori
limitazioni.
La
giurisprudenza in punto è unanime nel riconoscere che il rapporto professionale
afferente tali consulenti abbia natura puramente fiduciaria, in quanto
intercorrente tra il professionista e l’utente (armatore o agenzia marittima),
beneficiario esclusivo della prestazione. Si tratterebbe, quindi, di un
servizio di pubblica necessità, in cui l’asseverazione o certificazione resa
dal professionista, pur realizzando l’interesse pubblico della sicurezza di
operazioni in ambito portuale, si inserisce in un rapporto professionale
privato. L’intervento dell’Autorità
portuale nella gestione del summenzionato elenco serve, quindi, unicamente a
garantire all’utente un contatto con un soggetto abilitato, sotto la vigilanza
della stessa Autorità, escludendosi, tuttavia, che quest’ultima possa imporre
all’utente di avvalersi del professionista di turno, in quanto essa “non può
attribuire al chimico in servizio obbligatorio alcuna esclusiva ma, più
semplicemente, garantisce all’utenza nell’intero arco della giornata la
presenza di un professionista comunque disponibile” (Consiglio di Stato n.
256/2022).
Sulla
base di quanto riferito, l’AGCM ha rilevato che il registro di cui all’art. 68 Cod.
nav. risulta funzionale a garantire la libertà di scelta del soggetto
qualificato cui rivolgersi e, dunque, la condotta volta a riservare la predetta
attività risulterebbe di per sé idonea ad escludere qualsiasi possibilità di
scelta dell’utente, costituendo una restrizione non necessaria, né
proporzionata, in contrasto con il quadro normativo e di principio sopra
esposto: la presenza di “almeno un” professionista servirebbe, quindi, a
qualificare detta figura quale “obbligatoria” e rappresenterebbe un
numero minimo e non certo massimo di operatori.
L’AGCM
ha, dunque, significato che il regime vigente nelle Capitanerie di Porto di
Gela (una sola unità) e Pozzallo (tre unità con numero chiuso) non risulta
coerente con i principi introdotti dalla Direttiva Servizi, recepita dal D.Lgs.
n. 59/2010, secondo cui “l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi
costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono
essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie”. In tal
caso, eventuali restrizioni dovranno comunque rispettare i summenzionati
requisiti di necessità e proporzionalità, nonché la garanzia ed il rispetto dei principi identificati.
In conclusione l’Autorità
Antitrust auspica, quindi, che le Amministrazioni interessate tengano in
adeguata considerazione le suesposte osservazioni, al fine di eliminare
limitazioni numeriche all’esercizio dell’attività in esame, invitando le
medesime a comunicare le determinazioni assunte al riguardo.