Il Consiglio di Stato approva con correzioni il nuovo schema del "Regolamento Concessioni"
23/12/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Il
25 ottobre scorso il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole (n.
affare 1740/2022) al tanto agognato “schema di decreto ministeriale del
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il rilascio di concessioni
di aree e banchine, ai sensi dell’art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84”,
trasmessogli il 14 ottobre con nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (d’ora
innanzi M.I.M.S.).
Dopo
ben 18 anni di attesa, l’auspicando decreto si prefigge l’obiettivo di dare
attuazione all’art. 18, comma 2, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il
“Riordino della legislazione in materia portuale”, rendendo maggiormente
competitivi i porti italiani attraverso l’eliminazione o, quanto meno, la
riduzione degli elementi di interferenza che alterano la concorrenza, alla luce
delle numerose criticità riscontrate dall’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato («A.G.C.M.») e dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti
(«A.R.T.»).
In
particolare, al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni delle
aree demaniali e delle banchine comprese nell’ambito portuale, il suddetto art. 18, comma 2, rubricato “Concessione
di aree e banchine” prevede la definizione di criteri, che si sarebbero
dovuti adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione con decreto del M.I.M.S., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volti a definire «a) l'assegnazione delle concessioni; b)
l'individuazione della durata delle concessioni; c) l'esercizio dei poteri di
vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti; d) le modalità di rinnovo e le modalità di
trasferimento degli impianti al nuovo
concessionario al termine della concessione; e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari; f) l'individuazione delle modalità volte a
garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale,
individuati ai sensi dell'articolo 4».
Quanto
sopra premesso, il Consiglio di Stato, pur riconoscendo allo schema
l’indiscusso merito di «perseguire in modo efficace l’obiettivo di
uniformare la disciplina delle concessioni di aree e banchine comprese
nell’ambito portuale definendone i criteri di assegnazione, la durata, i poteri
di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo
ovvero di cessione degli impianti ad un nuovo concessionario, i limiti dei
canoni, nonché le garanzie di tutela della concorrenza» suggerisce di
apportare alcune modifiche proprio al fine di rendere il decreto più
rispondente alle «finalità di flessibilità, di semplificazione e di
chiarezza».
A
tal riguardo, il Giudice amministrativo segnala, in primo luogo, la necessità
di «declinare in modo più definitivo e chiaro» le due modalità di
assegnazione delle concessioni portuali, ovvero a istanza di parte e d’ufficio,
di cui all’art. 2 dello schema rubricato “rilascio di concessione demaniale
in ambito portuale” in quanto «le stesse sembrerebbero suscettibili di
applicazione solo laddove la procedura ad evidenza pubblica sia introdotta da
un’istanza di parte».
Un’osservazione
di analogo tenore è, altresì, proposta dal Consiglio di Stato relativamente
agli «accordi sostitutivi delle concessioni», previsti dall’art.
18, comma 6, della Legge n. 84/1994, ritenendo opportuno e utile introdurre una
disposizione che chiarisca, laddove necessario, «se e in che termini si
applicano le regole dettate per il titolo concessorio all’accordo sostitutivo
ad esempio in materia di pubblicità – articolo 4 -, di modifica del contenuto
della concessione demaniale – articolo 6 - ovvero quelle relative alle vicende
soggettive successive al rilascio della concessione – articolo 7».
Opportuna,
secondo il Collegio, sarebbe, inoltre, l’aggiunta all’art. 2 dello schema, ai
già previsti commi 8 e 9, di un comma 7, «al fine di chiarire che la
declaratoria di inammissibilità per mancanza di coerenza dell’istanza con il
Piano regolatore portuale ovvero con gli strumenti di pianificazione strategica
nazionale del settore, prevista dal citato comma 8, si riferisce all’ipotesi in
cui la procedura ad evidenza pubblica è stata avviata a seguito della
presentazione di domande da parte dei privati».
Infine,
con riguardo all’art. 9 dello schema, avente ad oggetto «l’attività di
verifica dell’autorità concedente», il Consiglio di Stato suggerisce
l’introduzione di una disposizione che espressamente preveda un’attività di
monitoraggio da parte M.I.M.S., posto che «la citata disposizione, ai commi
1 e 2, attribuisce alle autorità concedenti di compiere un’attività di verifica
annuale ovvero quinquennale, in relazione alle concessioni aventi durata
superiore a cinque anni, riguardo alla permanenza dei requisiti posseduti dal
concessionario all’atto del rilascio della concessione, nonché in ordine alla
concreta attuazione del programma degli investimenti il cui esito verrà
relazionato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».
In
particolare, tenendo conto dell’impianto generale dell’art. 9, il Giudice
Amministrativo ritiene opportuna l’introduzione di un ulteriore comma, il quale
preveda «l’istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio dell’attività
specifica, a cadenza annuale o quinquennale svolta dalle Autorità Portuali in
merito alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento,
nonché una banca dati in cui far confluire gli esiti di detta attività».
In
questo modo, da un lato, si valorizzerebbe l’attività di verifica da parte
delle autorità concedenti e, dall’altro, si renderebbero conoscibili e
utilizzabili le risultanze di tale attività, rendendo così possibile un’analisi
complessiva dei risultati raggiunti sul piano dei traffici e occupazionale,
anche alla luce dello specifico mercato settoriale.