Il Consiglio di Stato approva con correzioni il nuovo schema del "Regolamento Concessioni"

23/12/2022

Il Consiglio di Stato approva con correzioni il nuovo schema del

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Il 25 ottobre scorso il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole (n. affare 1740/2022) al tanto agognato “schema di decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il rilascio di concessioni di aree e banchine, ai sensi dell’art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84”, trasmessogli il 14 ottobre con nota del  Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (d’ora innanzi M.I.M.S.).
Dopo ben 18 anni di attesa, l’auspicando decreto si prefigge l’obiettivo di dare attuazione all’art. 18, comma 2, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il “Riordino della legislazione in materia portuale”, rendendo maggiormente competitivi i porti italiani attraverso l’eliminazione o, quanto meno, la riduzione degli elementi di interferenza che alterano la concorrenza, alla luce delle numerose criticità riscontrate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato («A.G.C.M.») e dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti («A.R.T.»).
In particolare, al fine di  uniformare  la  disciplina  per  il  rilascio  delle concessioni delle aree demaniali e delle banchine comprese nell’ambito portuale,  il suddetto art. 18, comma 2, rubricato “Concessione di aree e banchine” prevede la definizione di criteri, che si sarebbero dovuti adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  disposizione con  decreto  del M.I.M.S.,  di  concerto  con  il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  volti a definire «a) l'assegnazione delle concessioni; b) l'individuazione della durata delle concessioni; c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;  d) le modalità di rinnovo e le modalità di trasferimento  degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;  e)  l'individuazione  dei  limiti  dei  canoni   a   carico   dei concessionari;  f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del  principio  di  concorrenza  nei  porti  di  rilevanza  economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4».
Quanto sopra premesso, il Consiglio di Stato, pur riconoscendo allo schema l’indiscusso merito di «perseguire in modo efficace l’obiettivo di uniformare la disciplina delle concessioni di aree e banchine comprese nell’ambito portuale definendone i criteri di assegnazione, la durata, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo ovvero di cessione degli impianti ad un nuovo concessionario, i limiti dei canoni, nonché le garanzie di tutela della concorrenza» suggerisce di apportare alcune modifiche proprio al fine di rendere il decreto più rispondente alle «finalità di flessibilità, di semplificazione e di chiarezza».
A tal riguardo, il Giudice amministrativo segnala, in primo luogo, la necessità di «declinare in modo più definitivo e chiaro» le due modalità di assegnazione delle concessioni portuali, ovvero a istanza di parte e d’ufficio, di cui all’art. 2 dello schema rubricato “rilascio di concessione demaniale in ambito portuale” in quanto «le stesse sembrerebbero suscettibili di applicazione solo laddove la procedura ad evidenza pubblica sia introdotta da un’istanza di parte».
Un’osservazione di analogo tenore è, altresì, proposta dal Consiglio di Stato relativamente agli «accordi sostitutivi delle concessioni», previsti dall’art. 18, comma 6, della Legge n. 84/1994, ritenendo opportuno e utile introdurre una disposizione che chiarisca, laddove necessario, «se e in che termini si applicano le regole dettate per il titolo concessorio all’accordo sostitutivo ad esempio in materia di pubblicità – articolo 4 -, di modifica del contenuto della concessione demaniale – articolo 6 - ovvero quelle relative alle vicende soggettive successive al rilascio della concessione – articolo 7».
Opportuna, secondo il Collegio, sarebbe, inoltre, l’aggiunta all’art. 2 dello schema, ai già previsti commi 8 e 9, di un comma 7, «al fine di chiarire che la declaratoria di inammissibilità per mancanza di coerenza dell’istanza con il Piano regolatore portuale ovvero con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore, prevista dal citato comma 8, si riferisce all’ipotesi in cui la procedura ad evidenza pubblica è stata avviata a seguito della presentazione di domande da parte dei privati».
Infine, con riguardo all’art. 9 dello schema, avente ad oggetto «l’attività di verifica dell’autorità concedente», il Consiglio di Stato suggerisce l’introduzione di una disposizione che espressamente preveda un’attività di monitoraggio da parte M.I.M.S., posto che «la citata disposizione, ai commi 1 e 2, attribuisce alle autorità concedenti di compiere un’attività di verifica annuale ovvero quinquennale, in relazione alle concessioni aventi durata superiore a cinque anni, riguardo alla permanenza dei requisiti posseduti dal concessionario all’atto del rilascio della concessione, nonché in ordine alla concreta attuazione del programma degli investimenti il cui esito verrà relazionato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».
In particolare, tenendo conto dell’impianto generale dell’art. 9, il Giudice Amministrativo ritiene opportuna l’introduzione di un ulteriore comma, il quale preveda «l’istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio dell’attività specifica, a cadenza annuale o quinquennale svolta dalle Autorità Portuali in merito alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento, nonché una banca dati in cui far confluire gli esiti di detta attività».
In questo modo, da un lato, si valorizzerebbe l’attività di verifica da parte delle autorità concedenti e, dall’altro, si renderebbero conoscibili e utilizzabili le risultanze di tale attività, rendendo così possibile un’analisi complessiva dei risultati raggiunti sul piano dei traffici e occupazionale, anche alla luce dello specifico mercato settoriale.


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