Consiglio di Stato sui balneari: diritto di insistenza e devoluzione di opere non amovibili
26/05/2025
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
La VII Sezione
del Consiglio di Stato con la sentenza numero 3566 del 28 aprile 2025 si
è pronunciata in materia di concessioni balneari e dei relativi rinnovi
automatici, soffermandosi in particolare su due istituti centrali: la soppressione
del diritto di insistenza previsto all’articolo 37 co 2 del Cod. Nav. e
l’incameramento delle opere ai sensi dell’articolo 49 Cod. Nav.
Nello specifico,
la pronuncia verte sull’appello promosso da un concessionario avverso il
mancato rinnovo della concessione e l’incameramento, da parte della PA, delle
aree demaniali e delle opere non amovibili realizzate sulle stesse. L’appellante sostiene che, in virtù dei
rinnovi automatici protrattisi negli anni, avrebbe maturato il diritto a
vedersi riconfermata la concessione (i.e. diritto di insistenza) e a ricevere un
indennizzo. Tali diritti si fonderebbero su un titolo concessorio risalente a
ormai più di sessant’anni fa, quando l’istituto del diritto di insistenza era
ancora in vigore.
Il diritto di
insistenza veniva riconosciuto al concessionario uscente che, in quanto tale, era
preferito rispetto agli altri operatori. Il legislatore, con l’articolo 1
comma 18 del D. L. n. 194 del 2009, ha soppresso l’istituto, in conformità con
gli orientamenti europei volti ad assicurare un mercato concorrenziale in
settori concernenti beni scarsi, in cui rientrano le aree demaniali. Nella
pronuncia in esame, il diritto di insistenza viene qualificato a tutti gli
effetti come una forma di “prelazione a conservare la titolarità della
concessione alle medesime condizioni di quella appena cessata” e in
relazione a ciò, il Consiglio di Stato ha rammentato il consolidato divieto di
rinnovo automatico dei contratti vigente in materia di concessione di beni demaniali.
Il Collegio, nel
respingere l’appello, ha chiarito che le proroghe automatiche tacite concesse
nel corso degli anni non giustificano la pretesa del concessionario di essere
preferito agli altri operatori, né tantomeno da ciò potrebbe discendere il
diritto di essere indennizzato per le opere inamovibili costruite sui beni
demaniali. Più precisamente, il Consiglio di Stato ha confermato che una
diversa interpretazione sarebbe confliggente con l’articolo 12 della
direttiva Bolkenstein, “in virtù del quale è vietata qualsiasi forma
di automatismo che favorisca il precedente concessionario alla scadenza del
rapporto concessorio" (cfr. sent. cit., così anche Corte
cost., 124 febbraio 2017, n. 40 e C.d.S., Sez. VII, 11 febbraio 2025, n. 1128).
Rispetto
all’incameramento, la sentenza richiama il principio di inalienabilità dei beni
demaniali, che impedisce di imputare al concessionario la proprietà delle opere
lì realizzate. Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha più volte
confermato tale impostazione, ribadendo che, al termine della concessione, le
opere non amovibili devono essere devolute allo Stato, senza necessità di
riconoscimento di un indennizzo. La citata sentenza, quindi conferma che “l’appropriazione
gratuita e senza indennizzo, da parte del soggetto pubblico concedente, delle
opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico
costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico” e, inoltre, che “il demanio pubblico resta di proprietà di soggetti
pubblici e le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario,
nel senso che esse hanno durata determinata e sono inoltre revocabili”.
Sul tema, il
Collegio evidenzia altresì le peculiarità delle concessioni demaniali, comparandole
con le concessioni in ambito di giochi d’azzardo. In quest’ultimo caso,
infatti, i beni sono di proprietà dei concessionari, mentre l’occupazione del
demanio pubblico marittimo, “conferisce al concessionario unicamente un
diritto di superficie a carattere transitorio sulle opere non amovibili da esso
costruite sul demanio stesso”, rendendo quindi inconsistente la pretesa
del concessionario uscente di essere indennizzato.
Infine, la
sentenza esalta anche la “dimensione consensuale della concessione di
occupazione del demanio”, ricavata mediante il richiamo alla deroga prevista
all’articolo 49 Cod. Nav. che ammette la possibilità di derogare per contratto
al principio dell’acquisizione immediata senza alcun indennizzo laddove vi sia un
ordine di demolizione delle opere. In considerazione di ciò, “l’acquisizione
immediata, gratuita e senza indennizzo delle opere non amovibili costruite dal
concessionario su tale demanio non può essere considerata come una modalità di
cessione forzosa delle opere”. Il giudice amministrativo conclude,
infatti, escludendo la configurabilità di una “surrettizia espropriazione
senza indennizzo” in relazione all’incameramento e, conseguentemente,
rigetta l’appello proposto.