Non imponibilità Iva e prova dell’esportazione

22/11/2022

Non imponibilità Iva e prova dell’esportazione

Rubrica a cura dello Studio Legale Armella & Associati - www.studioarmella.it - segreteria@studioarmella.com

Ai fini Iva, l’esportazione non può essere provata mediante documentazione di origine privata. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 8 novembre 2022 n. 32771, che ha fornito chiarimenti in merito all’onere della prova relativo alle cessioni di merce dall’Italia verso un territorio extra-Ue
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, una Società aveva invocato la non imponibilità Iva di alcune esportazioni, utilizzando come strumento di prova una scrittura privata autenticata da un notaio. Tale documento attestava il regolare arrivo negli Stati Uniti dei prodotti esportati e, secondo il ricorrente, era sufficiente a rendere irrilevanti eventuali errori formali compiuti, in fase di esportazione, nella compilazione delle dichiarazioni doganali.
In merito, la Corte di Cassazione ha, tuttavia, da tempo chiarito che non è possibile dimostrare la destinazione dei beni tramite documenti di origine privata, quali, ad esempio, fatture o scritture private autenticate.
Nell’ultimo arresto giurisprudenziale è stato confermato che, per poter usufruire della non imponibilità Iva, è essenziale che l’uscita delle merci dal territorio doganale sia provata da apposita vidimazione della Dogana o dell’autorità pubblica dello Stato estero di importazione.
I giudici della Suprema Corte, con riferimento alla fattispecie oggetto della decisione, risalente all’anno d’imposta 2007, hanno, inoltre, stabilito che, in caso di esportazioni c.d. “indirette”, ossia quelle in cui è l’acquirente non residente in Italia che provvede a trasportare o a far trasportare, entro 90 giorni,  i beni fuori dal territorio dell’Unione, tale prova dev’essere fornita dal cedente mediante l’esemplare 3 DAU, recante il timbro e il visto dell’ufficio doganale di uscita o esibendo la fattura di vendita, che riporti gli estremi identificativi della bolletta doganale e il visto della dogana di uscita dal territorio. 
Tali adempimenti, attualmente, risultano totalmente digitalizzati, grazie all’avvenuta informatizzazione del visto d’uscita.
Attualmente, infatti, costituisce prova dell’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione europea il messaggio elettronico trasmesso dall’Ufficio doganale di uscita all’Ufficio di esportazione tramite il sistema informatico doganale AIDA. Lo stato dell’esportazione e la presenza di tale messaggio sono consultabili digitando il MRN (movement reference number) sul sito dell’Agenzia delle dogane alla sezione “Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)”.
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