Non imponibilità Iva e prova dell’esportazione
22/11/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Armella & Associati - www.studioarmella.it - segreteria@studioarmella.com
Ai fini Iva, l’esportazione non può essere
provata mediante documentazione di origine privata. Così ha stabilito la Corte
di Cassazione con la sentenza 8 novembre 2022 n. 32771, che ha fornito
chiarimenti in merito all’onere della prova relativo alle cessioni di merce
dall’Italia verso un territorio extra-Ue
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, una
Società aveva invocato la non imponibilità Iva di alcune esportazioni,
utilizzando come strumento di prova una scrittura privata autenticata da un
notaio. Tale documento attestava il regolare arrivo negli Stati Uniti dei
prodotti esportati e, secondo il ricorrente, era sufficiente a rendere
irrilevanti eventuali errori formali compiuti, in fase di esportazione, nella
compilazione delle dichiarazioni doganali.
In merito, la Corte di Cassazione ha,
tuttavia, da tempo chiarito che non è possibile dimostrare la destinazione dei
beni tramite documenti di origine privata, quali, ad esempio, fatture o
scritture private autenticate.
Nell’ultimo arresto giurisprudenziale è stato
confermato che, per poter usufruire della non imponibilità Iva, è essenziale
che l’uscita delle merci dal territorio doganale sia provata da apposita
vidimazione della Dogana o dell’autorità pubblica dello Stato estero di
importazione.
I giudici della Suprema Corte, con
riferimento alla fattispecie oggetto della decisione, risalente all’anno
d’imposta 2007, hanno, inoltre, stabilito che, in caso di esportazioni c.d.
“indirette”, ossia quelle in cui è l’acquirente non residente in Italia che
provvede a trasportare o a far trasportare, entro 90 giorni, i beni fuori dal territorio dell’Unione, tale
prova dev’essere fornita dal cedente mediante l’esemplare 3 DAU, recante il
timbro e il visto dell’ufficio doganale di uscita o esibendo la fattura di
vendita, che riporti gli estremi identificativi della bolletta doganale e il
visto della dogana di uscita dal territorio.
Tali adempimenti, attualmente, risultano
totalmente digitalizzati, grazie all’avvenuta informatizzazione del visto
d’uscita.
Attualmente, infatti, costituisce prova
dell’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione europea il
messaggio elettronico trasmesso dall’Ufficio doganale di uscita all’Ufficio di
esportazione tramite il sistema informatico doganale AIDA. Lo stato dell’esportazione
e la presenza di tale messaggio sono consultabili digitando il MRN (movement
reference number) sul sito dell’Agenzia delle dogane alla sezione
“Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)”.