Adeguamento italiano alla normativa comunitaria: anche le AdSP saranno soggette all’IRES

13/10/2022

Adeguamento italiano alla normativa comunitaria: anche le AdSP saranno soggette all’IRES

Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it

Con la recentissima Legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108, del Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», lo Stato italiano ha adeguato la disciplina interna sulla tassazione delle Autorità di Sistema Portuale (nel prosieguo anche solo "AdSP") alla normativa comunitaria.
Il predetto adeguamento si è reso necessario in ragione di quanto disposto dalla Decisione (UE) 2021/1757 della Commissione Europea del 4 dicembre 2020 relativa al regime di aiuti SA. 38399, la quale, in tema di tassazione dei porti italiani, ha stabilito che le AdSP dovessero essere assoggettate all'IRES (nota come “Imposta sul reddito delle società”) nella misura in cui svolgano attività economiche.
Infatti, ai sensi dell’art. 1 della suddetta Decisione (UE) 2021/1757, l'esenzione goduta dalle AdSP, in virtù dell'art. 74 del  T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, “Testo unico delle imposte sui redditi” (c.d. T.U.I.R.), costituiva un regime di aiuti di Stato incompatibile con l’art. 107 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), a mente del quale sono da ritenersi «incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».                    
In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea è "impresa" qualsiasi entità che svolga una "attività economica" consistente nell'offerta di beni o servizi su un determinato mercato, indipendentemente dallo status giuridico, dalle finalità perseguite, dalla proprietà pubblica o privata e dalle modalità di finanziamento.
L’ordinamento giuridico italiano, definendo, invece, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, l’Autorità di sistema portuale, come «un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, […] dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria», la riteneva entità ascrivibile al novero dei soggetti di cui all'art. 74 del T.U.I.R. e, in quanto tale, non assoggettabile tout court all'IRES.
La Commissione europea ha, invece, escluso la natura economica delle AdSP solo rispetto all'esercizio delle funzioni rientranti all’interno dei compiti essenziali dello Stato, riconoscendole, però, tale natura ogni qualvolta tali Enti svolgano particolari attività, quali – a titolo meramente esemplificativo - l'assegnazione di autorizzazioni e concessioni alle imprese private a fronte del pagamento dei canoni.
Di conseguenza, alla luce delle definizioni sopra esposte, la Commissione europea ha ritenuto che l’esenzione tout court dall’IRES accordata dallo Stato italiano alle AdSP sfavorisse ingiustamente, non solo le Autorità Portuali di altri Stati membri, ma anche i fornitori di servizi di trasporto stabiliti in Italia ed in altri Paesi dell'Unione, «poiché i porti sono in gran parte coinvolti nel trasporto internazionale di merci e passeggeri e poiché l’UE garantisce la libera circolazione delle merci e delle persone, un vantaggio per i porti italiani è anche per sua natura tale da incidere sulla concorrenza e sugli scambi all’interno dell’UE».
Dunque, con la citata decisione, la Commissione ha ritenuto la normativa italiana in contrasto con l'art. 107 TFUE, intimando contestualmente allo Stato italiano di escludere l’esenzione per i proventi delle AdSP dalla tassazione dei redditi d’impresa.
Sicché, nel marzo 2021, le AdSP italiane hanno proposto al Tribunale dell’Unione Europea un ricorso cumulativo chiedendo l’annullamento della Decisione (UE) del 4 dicembre 2020, evidenziando che l’errore commesso dalla Commissione europea sia stato quello di aver ignorato la natura pubblicistica del modello di organizzazione portuale scelto dal legislatore italiano.
Ciò nonostante, con la Legge n. 108/2022, l’ordinamento giuridico italiano si è adeguato alla normativa comunitaria in materia di tassazione e Aiuti di Stato, prevedendo esplicitamente all’art. 4-bis che «le Autorità di sistema portuale rientrano tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi» (novellando l’art. 9-bis, L. 84/1994).
In definitiva, la soggezione delle AdSP all’IRES assume una portata rivoluzionaria, atteso che, in virtù dell’innovata disciplina, anche tali enti saranno effettivamente soggetti ad un'applicazione più stringente delle leggi sulla concorrenza e sugli Aiuti di Stato, con un contenzioso giurisdizionale in essere del tutto in divenire.


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