Natura delle Corporazioni di pilotaggio e divieto di autoproduzione: sentenza Tribunale di Messina
03/10/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia
Il Tribunale di Messina, con
sentenza del 6 Luglio 2022, si è espresso sulla vertenza instaurata nel 2013 da
Cartour S.r.l. contro la Corporazione dei Piloti dello Stretto di Messina.
Cartour, che effettua la tratta
marittima Messina-Salerno, propose opposizione avverso un decreto ingiuntivo
ottenuto dalla Corporazione dei Piloti dello Stretto di Messina per il
pagamento di corrispettivi di servizi di pilotaggio resi nello Stretto e nel
porto di Messina.
Sul presupposto dell’esperienza
pluriennale dei propri comandanti, Cartour lamentò la superfluità del servizio
di pilotaggio fornitole ex lege dalla Corporazione, contestando il diritto di
quest’ultima a ricevere il pagamento; chiese inoltre la dichiarazione di
invalidità del contratto di pilotaggio per difetto di un reale scambio tra prestazione
e controprestazione, per violazione del diritto all’autoproduzione del servizio
e della libertà contrattuale ex art. 41 Cost., domandando inoltre in via
riconvenzionale la restituzione delle somme versate negli anni precedenti.
Il contenuto del servizio di
pilotaggio è descritto dall’art. 92 cod. nav., secondo il quale il “pilota suggerisce la rotta e assiste il
comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla”,
ferme in capo al comandante le attribuzioni esclusive in ordine alla “direzione della manovra e della navigazione”
ai sensi dell’art. 295 cod. nav..
In tale contesto, secondo il
Tribunale, la Corporazione può assimilarsi a un concessionario privato di un
pubblico servizio, dovendosene qualificare l’istituzione mediante atto pubblico
come provvedimento di attribuzione dei poteri funzionali al servizio stesso.
Malgrado il silenzio del codice
sul punto, l’intreccio fra pubblico e privato si coglie nella disciplina delle
tariffe, cioè i compensi per la prestazione del servizio. Infatti, l’art. 91
cod. nav. stabilisce che “le tariffe di
pilotaggio sono approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione,
sentite le associazioni sindacali interessate” e l’art. 14, co. 1 bis, L.
n. 84/1994 prevede che “i criteri e i
meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio […] sono
stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di
un’istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità di sistema portuale,
dei soggetti erogatori dei servizi e dell’utenza portuale”. Secondo il
Tribunale, il potere di approvazione, riconosciuto al Ministero dal codice
della navigazione configura una potestà di determinazione dei prezzi.
Secondo il Tribunale, quindi, la
Corporazione dei Piloti deve essere qualificato come una “società di mutua cooperativa di lavoro a responsabilità limitata
regolata da leggi speciali ex artt. 2511 ss. cod. civ. concessionaria di un
pubblico servizio: i piloti perseguono un fine comune, conferendo beni e
servizi per l’esercizio comunitario di un’attività economica con l’intento di
dividerne gli utili e non si associano semplicemente per raggiungere più
facilmente i loro fini individuali.”
Chiarita la natura delle Corporazioni
di pilotaggio, il Tribunale è passato quindi a verificare la fondatezza delle lamentate
violazioni della libertà di iniziativa economica e del diritto
all’autoproduzione.
Secondo Cartour, il diritto
all’autoproduzione è riconosciuto dall’art. 9 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, rubricato Autoproduzione, il quale prevede che “la riserva per legge
allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la
riserva per legge ad un’impresa incaricata della gestione di attività di
prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta
per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi”.
Sennonché, il 2° comma dello
stesso articolo precisa che “l’autoproduzione non è consentita nei casi in
cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è
stabilita per motivi di (…) sicurezza pubblica”; sicurezza che il
pilotaggio è chiamato ad assicurare.
Tale limitazione trova inoltre
conferma in una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 6488/2002 in
tema di ormeggio, secondo cui i motivi di sicurezza pubblica costituiscono
giusta causa dell’affievolimento del diritto del privato all’autoproduzione del
servizio stesso: “in tema di servizio di ormeggio nei porti, il secondo
comma dell’art. 9 della legge n. 287 del 1990 - nello stabilire che
l’autoproduzione del menzionato servizio (diritto sancito nel primo comma della
medesima disposizione) non è consentita nei casi in cui in base alle
disposizioni che prevedono la riserva di ormeggio risulti che la stessa è
stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale
- non prevede una riserva assoluta di legge per l’esclusione
dell’autoproduzione ed, in generale, per l’istituzione del servizio
obbligatorio. Ne consegue che quest’ultimo può essere istituito dall’autorità
amministrativa per motivi di sicurezza pubblica, con il relativo affievolimento
del diritto del privato all’autoproduzione del servizio stesso”.
L’attività di pilotaggio
costituisce un obbligo legale a contrarre con la Corporazione, richiesto da
esigenze di sicurezza connesse all’elevata tecnicità delle manovre in porto.
Il ruolo del pilota è distinto da
quello del comandante e non è ad esso sostituibile. E’ infatti lo stesso codice
della navigazione a individuare le competenze del pilota e quelle del
comandante della nave, distinguendole chiaramente: il primo ha funzione
consultiva e ausiliaria del secondo che rimane l’unico responsabile della
manovra e della navigazione.
Le esigenze di sicurezza della
navigazione costituiscono giusta causa dell’affievolimento del diritto del
privato all’autoproduzione e giustificano altresì restrizioni al principio di
concorrenza. Anche in presenza di comandanti esperti, il servizio di pilotaggio
non può dirsi privo di utilità, ed è anzi necessario, dal momento che detti
comandanti non potrebbero avere quella visione d’insieme del traffico portuale
necessaria a gestire le operazioni in totale sicurezza.
Il Tribunale ha quindi rigettato
l’opposizione di Cartour e confermato il Decreto ingiuntivo azionato dalla
Corporazione.