Sesto pacchetto di sanzioni alla Russia: i nuovi divieti
25/07/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Armella & Associati - www.studioarmella.it - segreteria@studioarmella.com
Il Regolamento UE 2022/879, facente parte del
“sesto pacchetto” di sanzioni UE alla Russia, ha introdotto rilevanti limitazioni alla prestazione di servizi tributari,
amministrativi e gestionali verso persone fisiche o giuridiche stabilite in
Russia, nonché un blocco all’importazione di petrolio russo, prevedendo,
tuttavia, diverse deroghe per specifici Paesi UE.
Un nuovo divieto particolarmente
significativo, in grado di incidere nel business di numerosi operatori italiani
e unionali, riguarda la prestazione di servizi fiscali e amministrativi verso
le imprese russe.
È stato, infatti, previsto il divieto di
fornire attività, di assistenza contabile, di auditing, tributaria o di
revisione dei conti, nonché attività amministrativa o di pubbliche relazioni,
sia in forma diretta che indiretta, verso il governo russo o persone
giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
Da evidenziare, tuttavia, come per gli
operatori europei sia ancora possibile fornire i servizi strettamente necessari
in un procedimento giudiziario o prestare attività nei confronti di soggetti
russi controllati da imprese stabilite in uno Stato membro. Sono pertanto,
fatte salve le operazioni di consulenza fiscale verso le imprese, controllate
da soggetti europei, stabilite in Russia.
Per quanto concerne le misure concernenti le
importazioni dei combustibili, invece, è stato disposto un nuovo blocco per
l’import di petrolio dalla Russia.
A partire dal 4 giugno è vietato per i
soggetti europei importare i prodotti petroliferi originari dalla Russia, sia
greggi che raffinati, indicati nell’all. XXV del Reg. UE 833/2014.
È, tuttavia, ancora possibile importare
petrolio greggio fino al 5 dicembre 2022, per i contratti conclusi
precedentemente all’entrata in vigore dei regolamenti o per le operazioni una
tantum. Il termine ultimo per effettuare le importazioni di petrolio
raffinato, invece, è il 5 febbraio 2023.
Occorre, tuttavia, evidenziare come siano
state disposte numerose deroghe.
Non sono incluse tra le misure restrittive,
per esempio, le importazioni di petrolio greggio provenienti dagli oleodotti
diretti verso l’Unione europea, le quali saranno ancora perfezionabili fino a una
successiva decisione del Consiglio UE.
Tale deroga concerne esclusivamente l’Ungheria,
la Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Croazia, la Polonia, la Germania e i
Paesi Baltici, rappresentando gli unici Paesi UE con oleodotti direttamente
collegati con la Federazione Russa.
La Commissione UE ha, infine, stabilito
ulteriori esenzioni specifiche nei confronti di Bulgaria, Repubblica Ceca e Croazia.
A causa di tali deroghe disposte all’interno
dell’Unione europea, il Reg. UE 879/2022 prende espressamente in considerazione
le triangolazioni intra-UE, vietando che i prodotti russi importati tramite
oleodotto, o fruendo delle ulteriori esenzioni, siano successivamente
acquistati da altri Paesi dell’Unione europea, eludendo le sanzioni previste.
Allo stesso modo, per gli operatori stabiliti negli Stati UE di destinazione
degli oleodotti è espressamente vietato vendere ad altri Paesi membri il
petrolio raffinato, ottenuto tramite lavorazione di petrolio greggio russo.
Al contrario, per espressa statuizione della
Commissione UE, ribadita dall’Agenzia delle dogane nell’avviso 13 giugno 2022,
è stato chiarito che sono oggetto del divieto esclusivamente i prodotti russi,
non essendo prevista nessuna restrizione per i combustibili originari da Paesi
terzi che si limitino a transitare nel territorio della Federazione russa.
Effettuare una triangolazione in Russia di
petrolio proveniente da altri Paesi extra-UE è dunque un’operazione legittima
ai sensi della normativa UE in esame.