Sesto pacchetto di sanzioni alla Russia: i nuovi divieti

25/07/2022

Sesto pacchetto di sanzioni alla Russia: i nuovi divieti

Rubrica a cura dello Studio Legale Armella & Associati - www.studioarmella.it - segreteria@studioarmella.com

Il Regolamento UE 2022/879, facente parte del “sesto pacchetto” di sanzioni UE alla Russia, ha introdotto rilevanti limitazioni  alla prestazione di servizi tributari, amministrativi e gestionali verso persone fisiche o giuridiche stabilite in Russia, nonché un blocco all’importazione di petrolio russo, prevedendo, tuttavia, diverse deroghe per specifici Paesi UE.
Un nuovo divieto particolarmente significativo, in grado di incidere nel business di numerosi operatori italiani e unionali, riguarda la prestazione di servizi fiscali e amministrativi verso le imprese russe.
È stato, infatti, previsto il divieto di fornire attività, di assistenza contabile, di auditing, tributaria o di revisione dei conti, nonché attività amministrativa o di pubbliche relazioni, sia in forma diretta che indiretta, verso il governo russo o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
Da evidenziare, tuttavia, come per gli operatori europei sia ancora possibile fornire i servizi strettamente necessari in un procedimento giudiziario o prestare attività nei confronti di soggetti russi controllati da imprese stabilite in uno Stato membro. Sono pertanto, fatte salve le operazioni di consulenza fiscale verso le imprese, controllate da soggetti europei, stabilite in Russia.

Per quanto concerne le misure concernenti le importazioni dei combustibili, invece, è stato disposto un nuovo blocco per l’import di petrolio dalla Russia.
A partire dal 4 giugno è vietato per i soggetti europei importare i prodotti petroliferi originari dalla Russia, sia greggi che raffinati, indicati nell’all. XXV del Reg. UE 833/2014.
È, tuttavia, ancora possibile importare petrolio greggio fino al 5 dicembre 2022, per i contratti conclusi precedentemente all’entrata in vigore dei regolamenti o per le operazioni una tantum. Il termine ultimo per effettuare le importazioni di petrolio raffinato, invece, è il 5 febbraio 2023.
Occorre, tuttavia, evidenziare come siano state disposte numerose deroghe.
Non sono incluse tra le misure restrittive, per esempio, le importazioni di petrolio greggio provenienti dagli oleodotti diretti verso l’Unione europea, le quali saranno ancora perfezionabili fino a una successiva decisione del Consiglio UE.
Tale deroga concerne esclusivamente l’Ungheria, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Croazia, la Polonia, la Germania e i Paesi Baltici, rappresentando gli unici Paesi UE con oleodotti direttamente collegati con la Federazione Russa.

La Commissione UE ha, infine, stabilito ulteriori esenzioni specifiche nei confronti di Bulgaria, Repubblica Ceca e Croazia.
A causa di tali deroghe disposte all’interno dell’Unione europea, il Reg. UE 879/2022 prende espressamente in considerazione le triangolazioni intra-UE, vietando che i prodotti russi importati tramite oleodotto, o fruendo delle ulteriori esenzioni, siano successivamente acquistati da altri Paesi dell’Unione europea, eludendo le sanzioni previste. Allo stesso modo, per gli operatori stabiliti negli Stati UE di destinazione degli oleodotti è espressamente vietato vendere ad altri Paesi membri il petrolio raffinato, ottenuto tramite lavorazione di petrolio greggio russo.
Al contrario, per espressa statuizione della Commissione UE, ribadita dall’Agenzia delle dogane nell’avviso 13 giugno 2022, è stato chiarito che sono oggetto del divieto esclusivamente i prodotti russi, non essendo prevista nessuna restrizione per i combustibili originari da Paesi terzi che si limitino a transitare nel territorio della Federazione russa.
Effettuare una triangolazione in Russia di petrolio proveniente da altri Paesi extra-UE è dunque un’operazione legittima ai sensi della normativa UE in esame.


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