Lavori su imbarcazioni straniere: ammissione temporanea o perfezionamento attivo
29/06/2022
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Con l’entrata in vigore del nuovo
codice doganale[1] sia il
regime di ammissione temporanea (TA) che di perfezionamento attivo (PA) avevano
già subito rilevanti modifiche tendenti ad uniformarne la disciplina nell’ambito
dei regimi speciali e a rendere l’uno complementare, e dunque alternativo, all’altro.
Come noto, il regime di TA consente
l’introduzione nel territorio unionale di beni esteri per un periodo massimo di
24 mesi in sospensione dei diritti di confine.
In particolare, per quanto ci
riguarda, i mezzi di trasporto immatricolati in un Paese terzo, di proprietà di
un soggetto non stabilito nell’Unione europea possono entrate nell’Unione e ivi
circolare per 18 mesi senza incorrere negli oneri dell’importazione definitiva[2].
Il semplice superamento del limite delle acque territoriali è sufficiente a far
entrare tali imbarcazioni nel regime di temporanea ammissione, in alternativa
alla compilazione e presentazione in dogana della dichiarazione di cui
all’allegato 71-01, Reg. 2246/2015 (RD).
Tale regime si distingue dal
“perfezionamento attivo”, in quanto il bene deve rimanere inalterato, nelle
stesse condizioni in cui è entrato, mentre nel perfezionamento, [3]sono
consentite lavorazione e dunque modificazioni del bene in ingresso, previa
autorizzazione doganale ed eventuale pagamento dei dazi sui prodotti
compensatori (risultato delle lavorazioni eseguite) in riesportazione.
Dal 1° maggio 2016, dunque, da un
lato il regime di ammissione temporanea otteneva la possibilità di proroga del
termine standard di 24 mesi fino a 10 anni[4],
e la possibilità di utilizzo di merci equivalenti[5];
dall’altro il perfezionamento attivo inglobava il regime di trasformazione
sotto controllo doganale e vedeva eliminato sia il sistema del rimborso, a
favore del sistema della sospensione, che l’obbligo di riesportazione dei
prodotti compensatori, che possono ora essere liberamente dichiarati per altro
regime.
Maggiore durata e fluidità dei
due regimi non avevano risolto, tuttavia, i problemi pratici della nautica
legati al compimento di lavori su imbarcazioni estere ricoverate nei cantieri
italiani durante il regime di ammissione temporanea.
Infatti, il nuovo codice unionale
ribadiva che per bloccare il decorso del termine massimo di ammissione
temporanea (TA), qualora l’imbarcazione non potesse navigare per effettuare
lavori o per semplice rimessaggio, occorreva necessariamente che la stessa
uscisse dalle 12 miglia per evitare l’importazione, e al rientro, usufruire di
un nuovo periodo di TA.
I confini tra i due regimi
rimanevano infatti ancora non perfettamente delineati soprattutto per i mezzi
di trasporto marittimi e fluviali e le lavorazioni da svolgere sui medesimi,
talchè la Commissione europea ha sentito la necessità di rivedere ulteriormente
le apposite linee guida in tema di ammissione temporanea (TAXUD/A2/SPE/2016/001-Rev
17).
Con la circolare del 20 maggio
2022 l’Agenzia delle dogane, recependo le indicazioni della Commissione, ha
definitivamente statuito la possibilità di cumulare i due regimi, laddove gli
stessi siano intestati, come peraltro spesso già avviene, a soggetti diversi, ossia
il primo usualmente al proprietario, il secondo al cantiere incaricato delle
lavorazioni sul mezzo.
Dunque il regime di temporanea
ammissione, “aperto” dal proprietario, può essere sospeso durante i lavori che
si svolgeranno in regime di perfezionamento attivo, soltanto se quest’ultimo sarà
intestato al cantiere; il periodo di temporanea ammissione, non usufruito e
rimasto sospeso, ricomincerà a decorrere dalla chiusura del regime di
perfezionamento.
Notevole agevolazione dunque per
tutti gli operatori nautici che, sebbene subordinatamente ad alcune formalità,
potranno di fatto vedere dilatare il periodo di sospensione daziaria sotto
controllo doganale per il tempo sufficiente non soltanto a svolgere i necessari
interventi sui mezzi, bensì a completare la circolazione nelle acque unionali
per tutta la durata della TA.
Tale regime, dunque, come precisa
la Commissione, non sarà affatto incompatibile con lo svolgimento di lavori
sulle imbarcazioni, purchè gli stessi non vadano a modificare la struttura o
comportino migliorie alla performance, o ancora, aumentino considerevolmente il
valore del mezzo. La manutenzione dei sistemi propulsivi e degli apparati delle
sale macchine è invece sempre ammessa.
Sarà responsabilità del cantiere,
che custodisce il bene in riparazione, monitorare la complessità dei lavori
richiesti, riconoscendo tempestivamente se e quando gli stessi oltrepassino
l’ordinaria manutenzione e richiedano quindi la conversione del regime in
perfezionamento attivo, avendo cura di intestare a sé il medesimo. Tale
responsabilità rimarrà, invece, in capo al titolare del mezzo, laddove i lavori
vengano svolti al di fuori di un cantiere, ad esempio nella banchina di
ormeggio.
La Commissione è altresì
intervenuta su alcuni dubbi sorti negli anni in relazione alla ammissibilità
del regime di temporanea ammissione anche laddove il mezzo di trasporto non possa
varcare il territorio unionale in autonomia, ad esempio perchè non funzionante,
esprimendosi chiaramente nel senso che qualsiasi imbarcazione che sia
trasferita via terra da un confine nazionale ad un altro luogo nel territorio
unionale, o via mare utilizzando un altro mezzo, mantiene la sua natura di
“mezzo di trasporto” e può dunque accedere al regime di TA.
La Circolare delinea poi la
corretta procedura per il passaggio da un regime di TA a quello di PA: oltre
alla dichiarazione di ammissione temporanea, presentata all’ingresso
nell’Unione o al momento dell’ingresso in cantiere (datata con l’effettivo
ingresso nel territorio unionale), il titolare del mezzo, per ottenere il
cumulo dei periodi di “sospensione” consentiti dai due regimi, dovrà presentare
la T.O.R.O. (transfer of right and obligations) alla dogana e al
cantiere che la annoterà nelle sue scritture contabili.
Viene sottolineata, infine, la
non imponibilità Iva dei lavori svolti in TA ex art. 9, comma 9 del
decreto Iva, che, a differenza di quelli compiuti in perfezionamento attivo, non
devono neppure essere assistiti da garanzia.
Vale tuttavia precisare che anche
per il perfezionamento attivo, esclusivamente nell’ambito del settore nautico, esiste
la possibilità di ottenere l’esonero totale o parziale dalla garanzia sia per i
diritti unionali che nazionali (IVA ed altri oneri doganali). L’Ufficio
doganale è tenuto infatti ad applicare la disciplina prevista dagli articoli 84
del RD[6] e 158.1 del Reg. 2447/2015 (RE)[7],
considerando in sintesi:
– la solvibilità finanziaria;
– l’affidabilità, intesa quale
capacità di controllo sulle operazioni;
– la capacità finanziaria
dell’operatore economico di far fronte all’impegno finanziario conseguente
all’applicazione dell’esonero totale o parziale chiesto, qualora dovesse
insorgere l’obbligazione doganale;
– il rischio di insorgenza
dell’obbligazione doganale relativa a dazi ed oneri nazionali, in relazione alle
caratteristiche dell’attività esercitata che rappresenta il parametro di
riferimento attraverso cui valutare l’affidabilità del soggetto economico
richiedente, ossia la capacità del soggetto di coprire adeguatamente,
rendendolo meno probabile, il rischio di insorgenza del debito.
In conclusione, si recepisce con
favore l’intervento della Commissione europea e la conseguente circolare delle
Dogane, che agevola e semplifica gli adempimenti degli operatori esteri della
nautica e delinea una procedura chiara che permetterà anche ai cantieri di non
incorrere in gravose responsabilità per violazione dei regimi doganali.
[1] 1°maggio
2016.
[2] in base
al combinato disposto degli art. 250 CDU e 217 Reg. UE 2446/2015 (RD).
[3] disciplinato
dagli art.256 CDU e ss.
[4] in casi
eccezionali, adeguatamente motivati (art.251 CDU).
[5] per
determinate ipotesi previste negli artt. da 208 a 211 RD, e cioè
rispettivamente per le palette e le relative parti di ricambio e accessori e i
container, le relative parti di ricambio, gli accessori e le attrezzature.
[6] L’art. 84 RD prevede riduzione della garanzia al 50% e al 30% se sussistono determinate
condizioni sottoriportate:
a) tiene un sistema
contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati
nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità, autorizza controlli doganali
mediante audit e mantiene una documentazione cronologica dei dati che fornisce
una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo;
b) dispone di
un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione
dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema
di controllo interno che permette di prevenire, individuare e correggere gli
errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
c) non è oggetto di una
procedura fallimentare;
d) nei tre anni precedenti
la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per
quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto,
imposta o tassa riscossi per o in relazione all’importazione o all’esportazione
di merci;
e) dimostra, sulla base dei
fascicoli e delle informazioni disponibili per i tre anni che precedono la
presentazione della domanda, di disporre di sufficiente capacità finanziaria
per ottemperare agli obblighi che gli incombono e adempiere ai propri impegni
tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, e in particolare di
non avere attivi netti
negativi, salvo qualora
possano essere coperti;
f) può dimostrare di
possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi
per la parte dell’importo di riferimento non coperta dalla garanzia.
Il secondo comma garantisce
la riduzione è al 30% se, oltre alle condizioni riportate al primo comma: l’operatore
assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali
ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e
stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà e
può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai
propri obblighi per la parte dell’importo di riferimento non coperta dalla
garanzia.
Il terzo comma richiede per
l’esonero totale oltre ai requisiti del secondo comma, che l’operatore consenta
all’autorità doganale l’accesso fisico ai propri sistemi contabili e, se del
caso, alle scritture commerciali e relative ai trasporti e disponga di un
sistema logistico che identifica le merci come unionali o non unionali e ne
indica, se del caso, l’ubicazione; che, ove applicabile, disponga di procedure
soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse
in conformità alle misure di politica commerciale o relative agli scambi di
prodotti agricoli e disponga di
procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni
e di protezione contro la perdita di dati.
[7] Ai fini dell’articolo 95, paragrafo 2, del codice, l’importo della garanzia
globale è ridotto al 50 % se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo
84, paragrafo 1, RD; al 30 % se sono soddisfatte le condizioni di cui
all’articolo 84, paragrafo 2, RD; oppure allo 0 % se sono soddisfatte le
condizioni di cui all’articolo 84, paragrafo 3, RD.